TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-06-03, n. 202411258
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Testo completo
Pubblicato il 03/06/2024
N. 11258/2024 REG.PROV.COLL.
N. 06317/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6317 del 2020, proposto da
Demar Hospital S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Cacace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inail, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andreina Amato, Vito Zammataro e Renata Tomba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento U.INAIL 72000.22/05/2020.0015584.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inail;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 17 maggio 2024 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 9.7.2020 e depositato in Segreteria in data 31.7.2020, la società Demar Hospital S.r.l. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, onde ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.
Esponeva in fatto che, con p.e.c. del 3.5.2020, acquisita dall’INAIL con nota prot. n. 10725, in qualità di importatrice del dispositivo “KN100/FFP3 self-breathing filtration particle-preventive respirator”, comunicava l’intenzione di avvalersi della deroga prevista dall’art 15, comma 3, D.L. n. 18/2020, allegando la documentazione necessaria al fine di ottenere la validazione dei dispositivi importati.
Con il provvedimento qui impugnato, l’INAIL, in relazione alla richiesta di validazione de qua , dichiarava la “la non rispondenza alle norme vigenti in materia di dispositivi di protezione individuale, del dispositivo KN100/FFP3 self-breathing filtration particle-preventive respirator”.
Avverso tale esito provvedimentale la ricorrente insorgeva, eccependo: “I - Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, eccesso di potere, difetto di istruttoria, illogicità della motivazione; II - Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, eccesso di potere, difetto di istruttoria, illogicità della motivazione; III - Violazione e falsa applicazione dell’art 15, comma 3, D.L. n. 18/2020, eccesso di potere, difetto di istruttoria, illogicità della motivazione”.
In data 13.8.2020 si costituiva in giudizio l’INAIL e, in data 18.5.2020, depositava la propria memoria, concludendo per il rigetto del ricorso.
In detta ultima memoria, parte resistente rilevava che la non rispondenza del prodotto alle norme vigenti veniva dichiarata in virtù di una carenza della documentazione trasmessa dalla società al momento della presentazione della domanda e che, successivamente alla notificazione dell’atto introduttivo di cui è causa, in data 13.8.2020, invitava la società Demar Hospital S.r.l. a produrre l’ulteriore documentazione successivamente pervenuta in suo possesso ma non fornita in fase istruttoria, tanto al fine di riesaminare la pratica.
In data 8.9.2020, con nota protocollata al numero 26483, la società ricorrente trasmetteva l’ulteriore documentazione e, con provvedimento U.INAIL 72000.16/09/2020.0026705 del 16.9.2020, l’INAIL confermava il parere negativo già espresso, in quanto, anche dall’esame degli ulteriori elementi, il prodotto non risultava ancora essere stato testato per la prova di perdita di tenuta totale prevista dallo standard normativo GB 2626-2019, indispensabile per la verifica di conformità alla norma equivalente UNI EN 149:2009.
Detto provvedimento non formava oggetto di specifica impugnativa da parte della ricorrente.
In data 5.5.2021, la Demar Hospital S.r.l. trasmetteva all’INAIL il test report n. S21032601201E del 31.3.2021, rilasciato in base allo standard GB2626-2019 dal laboratorio Shenzhen NTEK Testing Technology Co. Ltd., accreditato CNAS con codice L5516 per la certificazione delle maschere filtranti.
All’esito di tale ultima produzione veniva colmato il parametro precedentemente mancante