TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-06-04, n. 202100967

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-06-04, n. 202100967
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202100967
Data del deposito : 4 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/06/2021

N. 00967/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00048/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 48 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati D P e A C P, con domicili digitali come da P.E.C. iscritte al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);



contro

Ministero della salute, non costituito in giudizio;



per l'ottemperanza

del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trani, sezione lavoro, del -OMISSIS-n. -OMISSIS- di accertamento e condanna al pagamento della corretta rivalutazione dell’assegno mensile di cui alla legge 29 ottobre 2005 n. 229, relativamente all’anno 2017, al ricorrente, in quanto soggetto irreversibilmente danneggiato da vaccinazione obbligatoria, pari alla somma di euro 10.548,96 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale e sino al soddisfo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’art. 114 del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021 il dott. Lorenzo Ieva;

Dato atto che l’udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 e dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, di cui all’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 maggio 2020 n. 134;

Dato atto a verbale della presenza dell'avv. A C P, a seguito del deposito di note di d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, il procuratore speciale costituito di parte ricorrente ha richiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe, con la conseguente condanna del Ministero della salute al pagamento delle somme ivi liquidate.

Tale sentenza è stata notificata con formula esecutiva al Ministero della Salute ed è decorso infruttuosamente altresì l’ulteriore termine, pari a 120 giorni, previsto dall’art. 14 del d. l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Nella specie, pur tuttavia, non risulta l’adempimento al giudicato da parte dell’Amministrazione intimata.

2.- Riscontrati gli atti ed i documenti allegati al ricorso, ricorrono tutti i requisiti, anche di rito, per l’accoglimento del ricorso; va dunque ordinato al Ministero della salute di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e, quindi, di

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