TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 2013-02-08, n. 201300661
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N. 00661/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00442/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 442 del 2013, proposto da:
Soc Dap Organismo di Attestazione Spa in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. F F presso il cui studio in Roma, via della Mercede, n. 11 è elettivamente domiciliato;
contro
Autorita' per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domicilia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento sanzionatorio dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, di Lavori, Servizi e Forniture n. 368 assunto nell’Adunanza del 26 settembre 2012 con il quale si condanna la ricorrente società al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 10.000 disponendo la relativa iscrizione sul casellario informatico;
nonché di tutti gli atti connessi presupposti e consequenziali con particolare riferimento alla nota dell’Autorità di Vigilanza n. 70156 del 13 luglio 2012 recante la comunicazione delle risultanze istruttorie ed ad ogni altro atto del procedimento sanzionatorio ivi compresa la nota n. 19598 del 28 febbraio 2012 recante comunicazione di avvio del procedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Atteso che il ricorso appare infondato in ordine alla principale censura dedotta di violazione dell’articolo 65, comma 2 del d.P.R. n. 207 del 2010 nella parte in cui la società ricorrente rappresenta che fino alle Linee Guida dell’Autorità di Vigilanza sulle modalità di verifica del requisito morale dei componenti delle SOA non aveva avuto occasione di dubitare della persistenza del requisito di moralità in capo al socio nonché amministratore G.A. in quanto questi con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in data 4 marzo 2005, 27 luglio 2008 e 26 luglio 2011 aveva attestato la presenza del proprio requisito morale e penale, laddove gli articoli 47 e 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 prevedono che i soggetti che le accolgono sono tenuti ad effettuare idonei controlli;
Rilevato che tuttavia ai fini della ritenuta colpa grave questa non possa essere fatta ricadere completamente sulla società ricorrente e ritenuto che, ai sensi dell’art. 73 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, tale parziale addebito possa condurre alla non menzione nel Casellario informatico della sanzione pecuniaria irrogata dall’Autorità di Vigilanza col provvedimento impugnato;
Ritenuto che pertanto l’istanza cautelare vada accolta ai limitati fini delle non menzione della sanzione come sopra chiarito;
Ritenuto che l’accoglimento solo parziale dell’istanza cautelare consenta la compensazione delle spese della fase cautelare;
Ritenuto di rinviare la trattazione della causa alla pubblica udienza del 3 luglio 2013;