TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2020-03-11, n. 202003150

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2020-03-11, n. 202003150
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202003150
Data del deposito : 11 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/03/2020

N. 03150/2020 REG.PROV.COLL.

N. 09614/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9614 del 2006, proposto da
N P, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M A, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Gondar, 22;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze non costituito in giudizio;
Comando Generale Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

M G non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della determinazione del 17 agosto 2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza con la quale il ricorrente è stato dichiarato idoneo in soprannumero al concorso pubblico per l'ammissione di 12 allievi ufficiali del ruolo aeronavale dell'Accademia della Guardia di Finanza, A.A. 2006/07,

di ogni altro atto presupposto e consequenziale e,

per l’accertamento

del suo diritto ad essere dichiarato vincitore del concorso anzidetto ed a ricoprire il posto utile resosi vacante a causa di rinuncia di altro candidato risultato vincitore della procedura selettiva.


Visti il ricorso e i relativi allegati ed i motivi aggiunti proposti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Generale della Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2020 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con atto (n. 9614/2006) il sig. Pierpasquale NATALE ha adito questo Tribunale per l’annullamento della determinazione del 17 agosto 2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza con cui è stato dichiarato idoneo in soprannumero al pubblico concorso per titoli ed esami per l’ammissione di n. 12 allievi ufficiali del ruolo aeronavale al primo anno del quinto corso aeronavale dell’Accademia della Guardia di Finanza, A.A. 2006-2007, nonchè per la declaratoria del suo diritto ad essere dichiarato vincitore del concorso per ricoprire un posto resosi disponibile a seguito di scorrimento della graduatoria.

Espone di aver partecipato alla succitata procedura selettiva concorrendo, in particolare, per il contingente complessivi di n. 4 posti messi a concorso relativi alla specializzazione di “comandante di unità navale” e di esser stato dichiarato idoneo in soprannumero ( primo dei non vincitori).

Espone, altresì, di aver acquisito il diritto ad essere dichiarato vincitore della procedura selettiva a seguito del preteso scorrimento della graduatoria per intervenuta disponibilità di un posto.

A sostegno della sua pretesa il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

a)Violazione e mancata applicazione dell’art. 23 del bando di concorso;
illogicità ed ingiustizia manifesta, attesa l’intervenuta disponibilità di un posto da vincitore ricoperto dal candidato collocatosi al secondo posto della graduatoria di merito.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Giova osservare che l’odierno ricorrente avanza la propria pretesa allo scorrimento della graduatoria del succitato concorso e, di conseguenza, alla sua inclusione tra i vincitori della procedura selettiva de qua, a causa dell’intervenuta disponibilità di un posto di vincitore resosi vacante successivamente all’approvazione della graduatoria di merito.

Il Collegio rileva, al fine del decidere, che la lex specialis all’art. 23, comma 8 ha espressamente previsto che la facoltà – e non l’obbligo – del Comando Generale della Guardia di Finanza di poter dichiarare “ entro trenta giorni dall’inizio del corso” vincitori del concorso “altri candidati idonei nell’ordine di graduatoria per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili per ciascuna specializzazione tra i candidati precedentemente dichiarati vincitori, in base alle disposizioni vigenti”, ritenendo con ciò di confermare le pronunce riguardo alla controversia in esame adottate nella sede cautelare di primo grado e d’appello (cfr. ordinanza

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