TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2020-03-04, n. 202002838

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2020-03-04, n. 202002838
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202002838
Data del deposito : 4 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/03/2020

N. 02838/2020 REG.PROV.COLL.

N. 09797/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9797 del 2008, proposto da
FRANCESCO LAMAGNA elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria n. 2 presso lo studio del dott. G P e rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. E F E

contro

- MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FANZE, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- GUARDIA DI FANZA, in persona del Comandante p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente giudizio;

nei confronti

DI GIROLAMO GIUSEPPE – non costituito in giudizio

per l'annullamento

dei seguenti atti:

- graduatoria del concorso per titoli a n. 525 posti per il conferimento della qualifica di Luogotenente – anno 2006 – contingente ordinario, riservato ai Marescialli Aiutanti della Guardia di finanza, nella parte in cui il ricorrente è stato ritenuto idoneo ma non vincitore;

- note prot. n. 17891/12 del 18/06/08 e prot. n. 26013/1231 dell’11/06/08 con cui rispettivamente il Comando provinciale ed il Comando regionale della Guardia di finanza hanno comunicato l’esito della procedura concorsuale;

- verbali della commissione di valutazione dei titoli;

- atti della procedura concorsuale ed atti connessi, tra cui la determinazione n. 211944 del 27/06/07, qualora interpretabile nel senso di escludere gli incarichi di comando presso la Direzione Investigativa Antimafia tra i titoli di servizio valutabili, nonché nella parte in cui ha disciplinato il punteggio per i titoli di studio e di carriera;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio degli enti ed amministrazioni in epigrafe indicate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2020 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 23/09/08 e depositato il 15/10/08 Francesco L ha impugnato davanti al

TAR

Campania – Salerno la graduatoria del concorso per titoli a n. 525 posti per il conferimento della qualifica di Luogotenente – anno 2006 – contingente ordinario, riservato ai Marescialli Aiutanti della Guardia di finanza, nella parte in cui il ricorrente è stato ritenuto idoneo ma non vincitore, le note prot. n. 17891/12 del 18/06/08 e prot. n. 26013/1231 dell’11/06/08, con cui rispettivamente il Comando provinciale ed il Comando regionale della Guardia di finanza hanno comunicato l’esito della procedura concorsuale, i verbali della commissione di valutazione dei titoli, gli atti della procedura concorsuale e gli atti connessi, tra cui la determinazione n. 211944 del 27/06/07, qualora interpretabile nel senso di escludere gli incarichi di comando presso la Direzione Investigativa Antimafia tra i titoli di servizio valutabili nonché nella parte in cui ha disciplinato il punteggio per i titoli di studio e di carriera.

A seguito di istanza per regolamento di competenza proposta dalla difesa erariale, con ordinanza n. 143/08 del 23/10/08 il

TAR

Salerno, previa adesione di parte ricorrente, ha trasmesso gli atti al

TAR

Lazio – Roma per competenza.

Con atto depositato il 29/12/08 il L si è costituito davanti al

TAR

Lazio – Roma insistendo nelle domande già formulate.

Il Ministero dell’economia e delle finanze e la Guardia di finanza, costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 27/11/08, hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 18/02/20 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

In via pregiudiziale deve essere esaminata l’eccezione con cui la difesa erariale ha dedotto l’inammissibilità e l’irricevibilità delle censure relative ai criteri di attribuzione del punteggio, previsti dal bando, in ragione dell’asserita omessa tempestiva impugnazione del bando stesso.

L’eccezione è infondata.

Come ha avuto di precisare la giurisprudenza, l’onere d’immediata impugnazione riguarda solo le clausole escludenti del bando le quali, impedendo la partecipazione alla procedura, integrano immediatamente la lesione che caratterizza l’interesse ad agire del partecipante;
le altre clausole, invece, devono essere impugnate unitamente agli atti che di esse costituiscono applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare, in concreto, il soggetto leso dal provvedimento ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell'interessato (Adunanza Plenaria n. 4/18, n. 1/03).

Nella fattispecie il ricorrente si duole dell’illegittimità dei punteggi previsti dal bando e, quindi, censura clausole che, alla stregua del ricordato orientamento giurisprudenziale, avrebbero dovuto essere impugnate solo all’esito dell’approvazione della graduatoria come è legittimamente avvenuto.

Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Francesco L impugna la graduatoria del concorso per titoli a n. 525 posti per il conferimento della qualifica di Luogotenente – anno 2006 – contingente ordinario, riservato ai Marescialli Aiutanti della Guardia di finanza, nella parte in cui il ricorrente è stato ritenuto idoneo ma non vincitore, le note prot. n. 17891/12 del 18/06/08 e prot. n. 26013/1231 dell’11/06/08, con cui rispettivamente il Comando provinciale ed il Comando regionale della Guardia di finanza hanno comunicato l’esito della procedura concorsuale, i verbali della commissione di valutazione dei titoli, gli atti della procedura concorsuale e gli atti connessi, tra cui la determinazione n. 211944 del 27/06/07, qualora interpretabile nel senso di escludere gli incarichi di comando presso la Direzione Investigativa Antimafia tra i titoli di servizio valutabili nonché nella parte in cui ha disciplinato il punteggio per i titoli di studio e di carriera.

Il L, Maresciallo Aiutante in servizio dal 1992, all’esito della procedura in esame ha conseguito 15,23 punti e, quindi, un punteggio non sufficiente per l’accesso alla qualifica di Luogotenente.

Con la prima censura il ricorrente prospetta i vizi di violazione degli artt. 2 e 3 l. n. 241/90, 5 bis d. l. n. 387/97, 6 d.p.r. n. 349/94, violazione del giusto procedimento ed eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e d’istruttoria, arbitrarietà, perplessità, travisamento, sviamento ed illogicità evidenziando, in particolare, l’illegittimità della graduatoria nella parte in cui non gli avrebbe attribuito alcun punteggio per gli incarichi di comando svolti presso la Direzione Investigativa Antimafia (di seguito DIA);
in quest’ottica, il punto 4 dell’allegato 3 della determina del 27/06/07 prevederebbe, ai fini della valutazione, la categoria residuale degli “altri comandi diversi dai precedenti” (con il riconoscimento di 0,07 punti per ogni mese) in cui dovrebbero ritenersi ricompresi i periodi di comando e coordinamento svolti presso la DIA.

In subordine, la lex specialis, se interpretata nel senso di non valutare i periodi di servizio svolti presso la DIA, sarebbe illegittima per disparità di trattamento ed illogicità rispetto agli altri militari impiegati in altri servizi.

Il motivo è infondato.

Il ricorrente lamenta la mancata valutazione del periodo di comando e di coordinamento svolto presso la DIA.

Il L, però, benché onerato, non ha fornito prova alcuna di avere ricoperto un formale periodo di comando presso la DIA.

Tale circostanza è esplicitamente contestata dalle amministrazioni resistenti le quali nella memoria depositata il 17/01/20 hanno evidenziato che dalla documentazione caratteristica redatta sul conto dell'interessato emerge che l'incarico ricoperto presso la Direzione Investigativa Antimafia, dal 1992 al 2008, era di "sottufficiale addetto", senza alcuna specificazione di incarichi di comando e che nell'allegato "A" - Mod. 8 – costituente parte integrante del mod. 24 Serie N della Cartella Personale, riportante i periodi di comando di reparto espletato dall'interessato, non risulta alcuna annotazione circa tali invocati periodi.

La contestazione della difesa erariale circa il mancato espletamento, da parte del L, di periodi di comando presso la DIA è, per altro, confermata dalle “relazioni di servizio a firma del Capo Centro della Direzione Investigativa Antimafia” del 19/01/06 e del 07/04/06, depositate dal ricorrente il 22/10/08 nel giudizio presso il

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