TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2020-03-04, n. 202002838
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Testo completo
Pubblicato il 04/03/2020
N. 02838/2020 REG.PROV.COLL.
N. 09797/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9797 del 2008, proposto da
FRANCESCO LAMAGNA elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria n. 2 presso lo studio del dott. G P e rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. E F E
contro
- MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FANZE, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- GUARDIA DI FANZA, in persona del Comandante p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente giudizio;
nei confronti
DI GIROLAMO GIUSEPPE – non costituito in giudizio
per l'annullamento
dei seguenti atti:
- graduatoria del concorso per titoli a n. 525 posti per il conferimento della qualifica di Luogotenente – anno 2006 – contingente ordinario, riservato ai Marescialli Aiutanti della Guardia di finanza, nella parte in cui il ricorrente è stato ritenuto idoneo ma non vincitore;
- note prot. n. 17891/12 del 18/06/08 e prot. n. 26013/1231 dell’11/06/08 con cui rispettivamente il Comando provinciale ed il Comando regionale della Guardia di finanza hanno comunicato l’esito della procedura concorsuale;
- verbali della commissione di valutazione dei titoli;
- atti della procedura concorsuale ed atti connessi, tra cui la determinazione n. 211944 del 27/06/07, qualora interpretabile nel senso di escludere gli incarichi di comando presso la Direzione Investigativa Antimafia tra i titoli di servizio valutabili, nonché nella parte in cui ha disciplinato il punteggio per i titoli di studio e di carriera;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio degli enti ed amministrazioni in epigrafe indicate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2020 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 23/09/08 e depositato il 15/10/08 Francesco L ha impugnato davanti al TAR Campania – Salerno la graduatoria del concorso per titoli a n. 525 posti per il conferimento della qualifica di Luogotenente – anno 2006 – contingente ordinario, riservato ai Marescialli Aiutanti della Guardia di finanza, nella parte in cui il ricorrente è stato ritenuto idoneo ma non vincitore, le note prot. n. 17891/12 del 18/06/08 e prot. n. 26013/1231 dell’11/06/08, con cui rispettivamente il Comando provinciale ed il Comando regionale della Guardia di finanza hanno comunicato l’esito della procedura concorsuale, i verbali della commissione di valutazione dei titoli, gli atti della procedura concorsuale e gli atti connessi, tra cui la determinazione n. 211944 del 27/06/07, qualora interpretabile nel senso di escludere gli incarichi di comando presso la Direzione Investigativa Antimafia tra i titoli di servizio valutabili nonché nella parte in cui ha disciplinato il punteggio per i titoli di studio e di carriera.
A seguito di istanza per regolamento di competenza proposta dalla difesa erariale, con ordinanza n. 143/08 del 23/10/08 il TAR Salerno, previa adesione di parte ricorrente, ha trasmesso gli atti al TAR Lazio – Roma per competenza.
Con atto depositato il 29/12/08 il L si è costituito davanti al TAR Lazio – Roma insistendo nelle domande già formulate.
Il Ministero dell’economia e delle finanze e la Guardia di finanza, costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 27/11/08, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 18/02/20 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
In via pregiudiziale deve essere esaminata l’eccezione con cui la difesa erariale ha dedotto l’inammissibilità e l’irricevibilità delle censure relative ai criteri di attribuzione del punteggio, previsti dal bando, in ragione dell’asserita omessa tempestiva impugnazione del bando