TAR Bologna, sez. II, sentenza 2021-05-24, n. 202100479

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2021-05-24, n. 202100479
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202100479
Data del deposito : 24 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/05/2021

N. 00479/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00419/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 419 del 2016, proposto da
Unipolsai Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati R M, F P, con domicilio eletto presso lo studio R M in Bologna, via Azzo Gardino n.3;

contro

C R, C B, A M, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato G P, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Alessandrini 13;

nei confronti

Comune di San Cesario Sul Panaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G D, con domicilio eletto presso lo studio Rita Nanetti in Bologna, via Barberia n.22;

per l'accertamento a seguito di trasposizione della causa per dichiarazione di carenza di giurisdizione del Tribunale di Bologna (sent. 721/2016), dell'obbligo dei sigg.ri C B e M di corrispondere alla ricorrente la somma di Euro 600.927,30 oltre interessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di C R e di C B e del Comune di San Cesario Sul Panaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 marzo 2021 il dott. A M.

Trattenuta la causa in decisone ai sensi dell’art. 25 del dl. 137//2020

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I.- Con deliberazione n. 4 del 18/1/2007 il Consiglio Comunale del Comune di San Cesario sul Panaro approvava il Piano particolareggiato di iniziativa privata per l’attuazione del comparto urbanistico- edilizio di via Pioppe presentato da Immobiliare Fiore, e dai signori C renato, B Carla e M Andrea , Progetto Casa Edilizia Sociale, regolato da convenzione urbanistica del 27/3/2007 a mente della quale ( art. 16) era previsto che “ a garanzia di un corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione il soggetto attuatore rilascerà polizza cauzionale fideiussoria in cui il contratto dovrà prevedere che l’istituto fideiussore si dovrà impegnare a soddisfare l’obbligazione assunta a semplice richiesta del Comune e senza attendere la sentenza giudiziaria

Unipol Assicurazioni spa ( ora UnipolSai Assicurazioni spa) si costituiva garante per Coop Progetto Casa con la polizza n. 51599518 del 21/2/2008 dell’importo di euro 600.927,30 di cuiera beneficiario il Comune di San Cesario sul Panaro.

Succedeva che il Comune rilevava la incompleta esecuzione delle opere di urbanizzazione ordinando ai lottizzanti di provvedere in adempimento alla, convenzione e con ordinanza n. 57 del 6/12/2010 accertava l’inadempimento degli attuatori e avviava il procedimento di escussione della garanzia cui seguiva il versamento delle relative some a garanzia da parte di UnipoISai .

Peraltro per l’attuazione di via Pioppe era intervenuto altro garante , la Atradius Credit Insurance per una garanzia di pari importo .

UnipolSai poi adiva l’autorità giudiziaria ordinaria e ottenere un decreto ingiuntivo, quale creditore nei confronti dei confronti d4ei sigg.ri C, B e M i quali proponevano atto di opposizione innanzi al Tribunale civile di Bologna che con sentenza n. 721 del 17/3/2016 dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo con revoca del decreto ingiuntivo. Avverso detta sentenza veniva interposto gravame e la Corte di appello di Bologna con sentenza del 4/2/2020 confermava la sentenza del Tribunale dichiarativa del difetto di giurisdizione.

II.- Di qui il ricorso in riassunzione di UnipolSai Assicurazioni che in sede di giurisdizione esclusiva per le controversie in materia di attuazione delle convenzioni urbanistiche( come quella sottesa alla vicenda sopra illustrata,) fa valere le ragioni del credito nei confronti degli attuatori privati e cioè i sigg.ri C, B e M con la richiesta di rimborso della somma di euro 600.924,30 versata al Comune a seguito della escussione della polizza a garanzia prestata in relazione alle opere di urbanizzazione.

In particolare la domanda giudiziale viene formulata sul rilievo della sussistenza del diritto del garante solvens di vedersi rimborsare da tutti i soggetti tenuti per contratto e per legge all’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione urbanistica, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 1203 e 1949 codice civile nonché dell’art.2 della legge n. 348/1982 , lì dove il garante che ha pagato può legittimamente agire in surrogazione per l’intero nei confronti di ciascuno dei soggetti solidarmente tenuti con il garantito.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Sna Cesario sul Panaro e i sigg.ri C , M e B che hanno contestato la fondatezza del ricorso chiedendone la reiezione.

III.- Tanto premesso in punto di fatto, passando al merito , la domanda giudiziale qui fatta valere non appare meritevole di accoglimento, non sussistendo nella specie la pretesa creditoria di Unipol Sai .

Mette conto far rilevare, come sopra accennato che nella vicenda è intervenuto un altro garante , la Atradius Credit Insurance che ha prestato garanzia per un importo pari a quello di cui alla polizza di Unipol Sai e in relazione a tale altro garante il Comune ha attivato l’autorità giudiziaria ordinaria per ottenere il decreto ingiuntivo per il pagamento delle relative somme . In quella sede, innanzi al Tribunale di Modena ( giudizio di cui al ricorso n. 3953/2014 ) è stata conclusa tra le parti convenute e cioè i sigg.ri C, B e M, il Comune di San Cesario sul Panaro e Atradius Credit Insurance in data 6/6/2019 una transazione con pattuizioni qui rilevanti e che possono così essere riassunte .

“con il presente atto le parti costituite dichiarano di risolvere le controversie tra loro insorte e si impegnano a definire ogni lite insorta e/o insorgenda…”;

“il Comune d San Cesario sul Panaro si impegna a destinare la somma di euro 275.000,00 ( duecentosettantacinquemila//00 ) alla chiusura transattiva delle controversie in corso tra il medesimo Comune di San Cesario sul Panaro ed i sigg.ri C- B –M e UNIPOL di cui alle premesse ovvero a copertura del rischio di soccombenza in tale controversia, obbligandosi sin d’ora ( e sino alla conclusione definitiva delle controversie giudiziali anche in caso di iniziale rifiuto di UnipolSai ) e con la sottoscrizione della presente transazione a sottoscrivere con le citate parti una transazione che comporti i seguenti obblighi :

“il pagamento da parte del Comune ad Unipol della somma complessiva di euro 375.000,00 ( trecentosettantacinquemila//00) ;

“la rinuncia di Unipol a rivalersi sui sigg.ri C- B- M così come già accettato in questa sede e con la sottoscrizione della presente scrittura da Atradius ;

“la rinuncia di Unipol a rivalersi sugli aventi causa delle cooperative insolventi come già accettato in questa sede e con la sottoscrizione della presente scrittura da Atradius e dal Comune di San Cesario sul Panaro “.

Ebbene, risulta dagli atti di causa che Unipol Sai con pec dell’11 giugno 2020 ha reso dichiarazione ex art. 1304 del codice civile di adesione a tale accordo transattivo, dichiarando quindi di voler profittare della conclusa transazione.

L’art. 1304 c.c. a proposito della transazione così espressamente prevede :

“ La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri , se questi non dichiarano di volerne profittare

“ Parimenti se è intervenuta tra i creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori se questi non dichiarano di volerne profittare”.

La giurisprudenza a proposito della natura e degli effetti dell’istituto di cui al citato art. 1304 codice civile ha avuto modo di statuire che con la dichiarazione ex art.1304 il terzo aderisce alla transazione e quindi l’accordo non è più res inter alios acta ma diventa efficace e quindi vincolante anche per il terzo ( unipolsai ) che non ha sottoscritto il negozio, ma se ne giova.

E dunque nel momento in cui con la dichiarazione dell’11/6/2020 di UnipolSai dichiara consapevolmente ed espressamente di avvalersi dell’accordo di cui sopra , parte ricorrente ha rinunciato deliberatamente ad ogni altra pretesa nei confronti dei sigg.ri C- B- M e delle altre parti, con rinuncia di rivalsa .

Questo è un punto centrale ed assorbente di ogni altra questione , giacchè l’adesione alla transazione impedisce e preclude l’ammissibilità della pretesa creditoria fatta valere davanti a questo giudice, in ragione di una sorta di improcedibilità dovuta al fatto che in pratica e formalmente parte ricorrente ha in realtà visto soddisfatto la pretesa qui avanzata

Il che significa che il ricorso è infondato va perciò respinto.

La peculiarità della fattispecie consiglia la compensazione delle spese di causa tra le parti

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi