TAR Napoli, sez. III, sentenza 2015-10-06, n. 201504689

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2015-10-06, n. 201504689
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201504689
Data del deposito : 6 ottobre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03141/2014 REG.RIC.

N. 04689/2015 REG.PROV.COLL.

N. 03141/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3141 del 2014, proposto da:
S A, rappresentato e difeso dall’Avv. R M ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. E A, in Napoli, alla Via Cervantes, n. 64;



contro

- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede, alla Via A. Diaz, n. 11 domicilia per legge;
- COMUNE DI TORRE DEL GRECO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Erik Furno, presso il cui studio alla Via Cesario Console, n. 3 elettivamente domicilia;



per l’annullamento, previa sospensione

- del provvedimento prot. n. 15587 del 18.3.2014 emesso dal Responsabile del Paesaggio del Comune di Torre del Greco di rigetto dell’istanza (prot. 6361 del 27.1.2011) presentata ai sensi della Legge Regionale n. 13/2010 e s.m.i. al fine del rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 167 del D.L. vo 42/2004 prodromico alla regolarizzazione di un impianto serricolo e relativa avanserra;

- del successivo provvedimento prot. 21946 del 17.4.2014 emesso dal Dirigente del 3° Settore “Assetto del Territorio e Decoro Ambientale” del Comune di Torre del Greco, di rigetto della suddetta istanza (prot. 6316 del 27.1.2011) per quanto di rilievo urbanistico edilizio;

- di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e/o consequenziale, ivi compresi: il parere negativo di compatibilità paesaggistica reso dalla Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia, acquisito il 27.2.2012 al prot. 13748 del Comune di Torre del Greco; il successivo preavviso di provvedimento negativo emesso il 5.3.2012 (prot. 15306) del Responsabile del Paesaggio - Settore Urbanistico di Torre del Greco.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero peri Beni e le Attività Culturali;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato Comune;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista l’ordinanza n. 1162 del 10 luglio 2014 di questa Sezione.

Uditi .- Relatore alla pubblica udienza del 2 luglio 2015 il cons. dr. V C - i difensori delle parti come da verbale d’udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.




FATTO

Espone, in fatto, S A - titolare di un’azienda agricola con indirizzo florovivaistico sito in Torre del Greco, alla Via Nazionale Pagliarone, n. 10/a alla quale è asservito un fondo (di cui l’esponente è conduttore, nonché in parte comproprietario) distinto in N.C.T. al Foglio 35, particelle 32 e 50, per un’estensione complessiva di mq. 9.163, cespiti entrambi ricadenti in Zona Omogenea “E - Agricola” del vigente P.R.G. di Torre del Greco ed in Zona “P.I.R. - Protezione Integrale con Restauro paesistico ambientale” del P.T.P. dell’Area Vesuviana approvato con Decreto Interministeriale del 4 luglio 2002 - che:

- sul detto fondo sono altresì presenti alcuni impianti serricoli (allo stato tutti utilizzati per la produzione florovivaistica dell’azienda) da epoca risalente, quanto meno agli anni ’80 che non sono stati asserviti all’azienda tutti nel medesimo contesto, atteso che, una parte di essi (serre nn. 1, 2, 3 e 4) è da sempre asservita all’azienda (oggi) dell’esponente (ed in precedenza in titolarità della madre, P R), tanto che, proprio in accoglimento dell’istanza (prot. 14951 del 1996) da quest’ultima presentata, il Comune di Torre del Greco, previo parere favorevole della locale Commissione Beni Ambientali e previo assenso della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali (di cui alla nota n. 13373 del 16.4.1998), ha “regolarizzato” - con provvedimento del 24.11.1998 - il complesso serricolo ai sensi dell’art. 15, L.R. n. 8 del 1995, così come modificato dalla L.R. n. 7/1996 secondo cui “I Sindaci accertati i requisiti soggettivi di cui alla L.R. n. 8/1995, autorizzano la regolarizzazione degli impianti serricoli preesistenti alla data del 25 marzo 1995”;

- l’ulteriore parte di essi è stata asservita all’azienda unicamente allorquando P R, con contratto agrario dell’anno 2003, ha acquisito la conduzione di alcuni fondi finitimi (p. lle 32, 48, 28), su cui a sua volta già insistevano alcuni impianti serricoli (come evincesi anche dai grafici allegati alla “regolarizzazione” del 24.11.1998, risultando i medesimi ivi evidenziati con colore verde, mentre quelli sanati risultavano colorati in rosso);

- in seguito all’entrata in vigore della L.R. n. 13/2010 che ha facultato nuovamente la “regolarizzazione degli impianti serricoli”, l’esponente, in data 27.1.2011 (prot. 6316) ha presentato al Comune di Torre del Greco apposita richiesta concernente tutti gli impianti serricoli asserviti all’azienda, anche al fine di ottenere il rilascio del Permesso di costruire in sanatoria per le opere di ammodernamento resesi necessarie per l’adeguamento funzionale e tecnologico degli impianti stessi, la cui vetustà non gli avrebbe certamente consentito di realizzare le condizioni agronomiche ottimali per la messa a dimora, sviluppo e produzione delle colture floricole della propria azienda;

- nella seduta del 10.11.2011, la Commissione Edilizia Integrata (C.E.I.), nell’esaminare la suddetta istanza, ha reso parere favorevole di compatibilità paesaggistica “in quanto, trattandosi di impianti serricoli, dette strutture non risultano in contrasto con l’art. 12 del vigente P.T.P. né con il D.L. vo 42/04, poiché i volumi degli impianti serricoli non sono assimilabili ai volumi edilizi, stante le caratteristiche di provvisorietà e smontabilità, rimuovibilità, destinazione non residenziale, proprie delle strutture serricole”;

- a seguito dell’invio con nota prot. 74579 del 21.11.2013 (rectius 2011), da parte del Responsabile del Paesaggio del Comune di Torre del Greco, della conferente documentazione tecnica e fotografica alla Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e Provincia (ricevuta il successivo 22.11.2011), quest’ultima, inaspettatamente, con nota prot. 28938 del 20.2.2012 (acquisita dal Comune di Torre del Greco il 27.2.2012 al prot. n. 1348), pur riconoscendo che l’opera abusiva era costituita da un ampliamento di impianto serricolo già regolarizzato, con provvedimento del 1998, esprimeva parere negativo atteso il divieto disposto dall’art. 12 del vigente Piano Territoriale Paesaggistico (P.T.P.) all’”impianto di nuove serre di qualsiasi tipo e dimensione”;

- in conseguenza del suddetto parere della Soprintendenza, il Responsabile del Paesaggio del Comune di Torre del Greco con provvedimento n. 15306 del 5.3.2012, ha comunicato al S il preavviso di provvedimento negativo per l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90 e s.m.i.;

- l’esponente, con proprie note prot. 17332 del 13.3.2012 e prot. 18793 del 19.3.2012, ha contestato i motivi ostativi opposti del Comune e dalla Soprintendenza, evidenziando che l’istanza di regolarizzazione aveva ad oggetto lavori di adeguamento funzionale di un impianto serricolo preesistente (peraltro, come ammesso consapevolmente anche dalla Soprintendenza, già regolarizzato in data 27.1.1998) ed, inoltre che: ”il divieto di installazione di nuove serre di cui all’art. 12 del P.T.P. va riferito, alla luce delle prevalenti esigenze di tutela del settore agricolo, non alle singole installazioni, bensì agli insediamenti ed alle dotazioni di ciascuna azienda agricola, dovendosi, quindi, in particolare, ritenere, consentiti l’ammodernamento e l’adeguamento - nei limiti dimensionali e di tipologia realizzativi consentiti dalla legislazione, e secondo le esigenze produttive, di mercato ed occupazionali - di tutti gli impianti serricoli preesistenti e pertinenziali all’impresa agricola;

- sul punto - del tutto in linea con quanto prospettato - la Circolare dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura del 2.2.2011, attuativa della Legge Regionale n. 13 del 22 novembre 2010 “Regolarizzazione degli impianti serricoli”, ha chiarito che il termine di “impianto serricolo” deve essere inteso in ottica aziendale, ovverossia quale “unità produttiva, condotta da persona fisica o giuridica avente titolo composta da uno o più corpi di serra, anche separati fra loro, insistenti su una singola particella e su più particelle catastali contigue”;

- in riscontro a tali osservazioni, ritenendole evidentemente non sfornite di pregio, il Responsabile del Paesaggio del Comune di Torre del Greco, con nota prot. 59745 del 25.9.2012, ha provveduto a richiedere alla locale Soprintendenza un riesame del relativo procedimento, ma, nonostante la Soprintendenza non si fosse mai curata di riscontrare la suddetta richiesta di riesame, il Responsabile del Paesaggio del Comune di Torre del Greco, con il provvedimento prot. n. 15587 del 18.3.2014 in epigrafe ha respinto, per quanto di sua competenza, l’istanza di regolarizzazione dell’impianto serricolo presentata dall’esponente ai sensi della Legge Regionale n. 13/2010, all’uopo così motivando: “Atteso che ad oggi non si sono avute né risposte alla richiesta di riesame del parere emesso dalla competente Soprintendenza, né modifica della vigente normativa regionale in materia di regolarizzazione degli impianti serricoli, né risposte agli specifici quesiti proposti dalla Soprintendenza”;

- al fine di

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