TAR Lecce, sez. III, sentenza 2013-09-27, n. 201302058

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2013-09-27, n. 201302058
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201302058
Data del deposito : 27 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02076/2012 REG.RIC.

N. 02058/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02076/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2076 del 2012, proposto da:
Semart Srl, rappresentata e difesa dagli avv. A B e M P, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Lecce, viale De Pietro, 11;

contro

Comune di Campi Salentina, rappresentato e difeso dall’avv. F M, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, viale Japigia, 39/A;

per l’annullamento

- della nota prot. n. 14469/2012, notificata il 9.10.2012;

- della nota, prot. n. 2164/2012, di avvio del procedimento amministrativo;

- della delibera del Consiglio comunale n. 33/2012;

- nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso, conseguente e comunque lesivo;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Campi Salentina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 giugno 2013 la dott.ssa G C e uditi per le parti gli avv.ti Presta, per la ricorrente, e Marzano, per l’Amministrazione comunale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. La parte impugna il provvedimento comunale di rideterminazione dell’importo dovuto quale contributo di costruzione per la realizzazione di quattordici abitazioni civili e diciotto posti auto con contestuale determinazione della “differenza da versare”, quantificata in complessivi €. 28.014,68, nonché la presupposta delibera C.C. n. 33/2012 avente ad oggetto l’aggiornamento dell’incidenza del costo di costruzione per le pratiche edilizie del periodo 2007-2010.

II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di ricorso:

a) violazione dell’art. 15 delle preleggi, dell’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001, dei principi di legalità ed irretroattività dell’atto amministrativo nonché di quelli civilistici in materia di errore;

b) eccesso di potere per vizio d’illogicità manifesta, irragionevolezza, travisamento dei fatti e difetto di motivazione.

III. Si è costituita l’Amministrazione comunale chiedendo la reiezione del ricorso.

IV. All’udienza del 26 giugno 2013 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

V. Il ricorso è fondato.

V.

1. Con la presente impugnativa la ricorrente si duole che il Comune abbia rideterminato retroattivamente l’importo del contributo edilizio, a distanza di oltre cinque anni dal rilascio del permesso, ultimata l’opera edilizia e saldati il pagamento degli oneri richiesti.

La doglianza merita di essere condivisa.

V.

2. Il provvedimento impugnato - recante in oggetto l’“aggiornamento del contributo di costruzione” –accolla “ex post” alla ricorrente, in ragione del titolo edilizio rilasciato cinque anni prima, ulteriori oneri concessori rinviando a quanto stabilito, da ultimo, nella delibera 33/2012 del Consiglio comunale.

V.

2.1. In tale delibera, preso atto che è operante un meccanismo legislativo (cfr. art. 16 d.P.R. n. 380/2001, art. 2 l.r. n. 1/2007) di adeguamento automatico del contributo di costruzione, il Consiglio comunale ha invitato gli uffici competenti “alla quantificazione ed al recupero delle somme spettanti a questo Ente rivenienti dalle pratiche edilizie conclusesi con il rilascio del permesso di costruire assentito tra l’1.01.2007 ed il 4.05.2010” in modo da recuperare “la differenza tra gli oneri riscossi e quelli dovuti in applicazione alla normativa vigente”.

V.

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