TAR Venezia, sez. I, sentenza 2023-05-05, n. 202300601

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2023-05-05, n. 202300601
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202300601
Data del deposito : 5 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/05/2023

N. 00601/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00050/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 50 del 2023, proposto da
-OMISSIS-., in proprio e quale impresa mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con-OMISSIS-, mandanti, rappresentate e difese dagli avvocati Paolo Malaguti e Andrea Coronin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

-OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Ghirigatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, presso-OMISSIS- non costituitasi in giudizio;



nei confronti

-OMISSIS-., rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini e Mirko Polzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della comunicazione del -OMISSIS- -OMISSIS-, con cui è stata comunicata la determinazione n. -OMISSIS- di aggiudicazione del -OMISSIS-, per il periodo -OMISSIS-e per gli anni -OMISSIS--OMISSIS- con possibilità di rinnovo per n. 2 anni, alla ditta -OMISSIS-;

- della determina del -OMISSIS- n.-OMISSIS- – particolare -OMISSIS- recante aggiudicazione alla -OMISSIS-del -OMISSIS- periodo dal -OMISSIS-;

- della disposizione della -OMISSIS- ente capofila della centrale unica di committenza -OMISSIS- e del verbale, con essa acquisito ed approvato, di conferma del provvedimento -OMISSIS- nonché dell'aggiudicazione definitiva efficace alla ditta -OMISSIS-di -OMISSIS-;

- della comunicazione della -OMISSIS- ente capofila della centrale unica di committenza -OMISSIS-, recante -OMISSIS-della -OMISSIS-, di presa d'atto ed approvazione del verbale del 2-OMISSIS-della commissione giudicatrice e conferma del provvedimento -OMISSIS-;

- della disposizione della -OMISSIS- ente capofila della centrale unica di committenza -OMISSIS- recante aggiudicazione definitiva efficace alla ditta -OMISSIS-di -OMISSIS- (-OMISSIS-) del -OMISSIS- per il periodo dal-OMISSIS-;

- dei verbali della commissione giudicatrice relativi alla procedura di gara telematica per l'affidamento del -OMISSIS- di -OMISSIS-;

- di tutti gli atti presupposti consequenziali e connessi a quello impugnato;

e consequenzialmente per la dichiarazione di inefficacia e nullità del contratto se stipulato tra l'Amministrazione resistente e l'operatore aggiudicatario e per il risarcimento dei danni mediante subentro o, in via subordinata, per equivalente monetario.

B) per quanto riguarda il ricorso incidentale:

- della comunicazione del -OMISSIS- -OMISSIS-, della determinazione-OMISSIS- di aggiudicazione del -OMISSIS-;

- della determina del -OMISSIS- n.-OMISSIS- – particolare -OMISSIS- recante aggiudicazione alla -OMISSIS-del -OMISSIS-;

- della disposizione della -OMISSIS- ente capofila della centrale unica di committenza -OMISSIS- e del verbale, con essa acquisito ed approvato, di conferma del provvedimento -OMISSIS- nonché dell'aggiudicazione definitiva alla ditta -OMISSIS-di -OMISSIS-;

- della Comunicazione della -OMISSIS- ente capofila della centrale unica di committenza -OMISSIS-, recante -OMISSIS-della presa d'atto ed approvazione del verbale del 2-OMISSIS-della commissione giudicatrice e conferma del provvedimento -OMISSIS-;

- della disposizione della -OMISSIS- ente capofila della centrale unica di committenza -OMISSIS-, recante aggiudicazione definitiva efficace alla ditta -OMISSIS-;

- dei verbali della commissione giudicatrice relativi alla procedura di gara telematica per l'affidamento del -OMISSIS-;

- di tutti gli atti presupposti consequenziali e connessi a quello impugnato.

Visti il ricorso principale, il ricorso incidentale e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS- e della -OMISSIS-.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il -OMISSIS- ha indetto una gara aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per lo svolgimento del -OMISSIS-, relativamente al periodo dal -OMISSIS-, con possibilità di rinnovo per altri due anni.

La gestione della procedura è stata affidata alla centrale unica di committenza -OMISSIS-, con capofila la città di -OMISSIS-, tramite la piattaforma telematica.

La società -OMISSIS-(d’ora in poi -OMISSIS-), odierna controinteressata, alla quale al termine della procedura è stato aggiudicato il -OMISSIS-, ha ottenuto il punteggio complessivo di 93,61 punti, mentre l’odierno ricorrente raggruppamento di imprese tra la mandataria -OMISSIS-.,-OMISSIS-(d’ora in poi raggruppamento -OMISSIS-), classificatosi al secondo posto, ha riportato il punteggio complessivo di 80,67 punti.

Per quanto concerne l’offerta tecnica, per la quale complessivamente è prevista l’attribuzione di 70 punti, il sub criterio A.3 (dislocazione rimesse) del disciplinare, prevede l’attribuzione fino a 6 punti per la disponibilità di una rimessa nel raggio di 19.99 km in linea d’aria dalla sede municipale.

Il raggruppamento -OMISSIS-, a seguito della presentazione di una domanda di accesso, ha verificato che l’aggiudicataria aveva indicato, quale rimessa, l’indirizzo di un’area sita a -OMISSIS-.

Constatata in loco l’inesistenza del civico indicato, il raggruppamento -OMISSIS- ha presentato alla stazione appaltante un’istanza di annullamento in autotutela degli atti della procedura.

-OMISSIS-, a seguito della richiesta di chiarimenti, ha allegato di aver erroneamente indicato il numero civico, e che quello corretto è il -OMISSIS-, anziché il 1-OMISSIS-.

Al termine delle verifiche il -OMISSIS- le è stato aggiudicato.

Il raggruppamento ricorrente ha acquisito dalle comproprietarie dell’area sita a -OMISSIS-, una dichiarazione del -OMISSIS-, dalla quale risulta l’insussistenza a quella data di contratti di locazione con qualsiasi società o impresa.

Il raggruppamento -OMISSIS- con il ricorso in epigrafe impugna gli atti della procedura con sette motivi.

Con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 80, comma 5, lett. f- bis del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, perché l’aggiudicataria avrebbe reso in più occasioni delle dichiarazioni obiettivamente false, senza alcun margine di opinabilità, circa la disponibilità di una rimessa.

Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) e c- bis ), del D.lgs. n. 50 del 2016, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’ingiustizia manifesta, il difetto assoluto dei presupposti, la violazione degli articoli 27, comma 2, della Costituzione e dell’art. 6, comma 2, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, perché l’omessa dichiarazione di informazioni rilevanti costituisce in ogni caso un grave errore professionale dell’aggiudicataria che implica, da parte della stazione appaltante, una valutazione circa la permanenza dei requisiti di affidabilità e di integrità e, conseguentemente, la sua esclusione dalla procedura.

Con il terzo motivo, il raggruppamento -OMISSIS- lamenta la violazione dell’art. 11 del disciplinare di gara e dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50 del 2016, perché la stazione appaltante ha consentito a -OMISSIS- di sanare la prima dichiarazione mendace avente ad oggetto l’asserita disponibilità di una rimessa in via -OMISSIS- 1-OMISSIS-

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi