TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-07-18, n. 202414699
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Pubblicato il 18/07/2024
N. 14699/2024 REG.PROV.COLL.
N. 16156/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16156 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Automotoclub Storico Italiano - A.S.I., Registro Storico Lancia - Lancia Club, Registro Fiat Italiano e Registro Italiano Alfa Romeo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato A C, con domicilio digitale in atti e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Reno, n. 15/A;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio digitale in atti;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Allocca, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’ente in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27;
nei confronti
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi Ministri
pro tempore
, entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Federazione Motociclistica Italiana, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca D'Aloja e Marco Selvaggi, con domicilio digitale in atti;
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (Arpa Lazio), in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum
:
Scuderia Romana La Tartaruga, Clas-Latina Circolo Latina Automoto Storiche, AIAC - Associazione Italiana Automotoveicoli Classici, Officina Alma Moto SAS, Autofficina di Simone Massimo, Autofficina Marcello Cecchetto, Officina RS Suspension SAS, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, e Enrico Mormino, Luigi Borzise, Fiorentino Capozzoli, Fabio Carpi, Fabio Dal Dosso, Andrea Finotti, Nicola Gerakis, Marco Gualandi, Enrico Luzzi, Luciano Monaco, Emanuele Ojetti, Roberto Pierpaoli, Ernesta Pellegrini, Fabrizio Pietrangeli, Massimo Pinzauti, Stefano Possenti, Puccio Pucci, Gianluca Puglielli, Fabio Ravaioli, Renzo Romagnoli, Vittorio Romoli, Maria Grazia Sanzo', Massimiliano Senatori, Pietro Taragna, Walter Albanese, Emanuele Barone Muzj Di Fontecchio, Flavio Bernardini, Giuliano Paolo Brunetti, Carlo Brusa, Francesco Cacciabaudo, Antonio Calicchia, Fabio Carrubba, Simone Casale, Vittorio Catalano Gonzaga, Paolo Coppolino, Claudio Di Maria, Daniela Fava, Pietro Enzo Mangani e Marco Emilio Mangani, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Mormino, con domicilio digitale in atti;
Astor Club, Legendary Classic Car Bracciano, Veteran Car Club Viterbo, Colosseum Club Veicoli Storici Roma, Veteran Car Club Roma e G.A.A.M.S., in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato A C, con domicilio digitale in atti;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo
- dell’ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 115 del 31 ottobre 2023, prot. -OMISSIS- e relativo allegato, avente ad oggetto “ Adozione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria: applicazione di un nuovo quadro programmatico di modifica dei divieti della circolazione previsti dalla DGC n. 371/2022 per i veicoli più inquinanti nell’area coincidente con la ZTL “Fascia Verde” , nella parte in cui, dopo aver stabilito “ dal 1° novembre 2023 fino al 31 marzo 2024 il divieto di accesso e della circolazione dal lunedì al sabato (a esclusione dei giorni festivi infrasettimanali), dalle ore 00.00 alle ore 24.00, nell’area del territorio di Roma Capitale delimitata dal perimetro coincidente con quello della Z.T.L. “Fascia Verde”, di cui alla menzionata D.G.C. n. 371/2022, (come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) alle seguenti categorie veicolari: a) autoveicoli alimentati a benzina e a gasolio ‘Pre-Euro 1’, ‘Euro 1’ ed ‘Euro 2’;3 b) autoveicoli alimentati a gasolio ‘Euro 3’;c) ciclomotori e motoveicoli alimentati a benzina e a gasolio ‘Pre-Euro 1’ e ‘Euro 1’”, ha disposto “la deroga dal suddetto divieto di circolazione dalle ore 20.00 del venerdì alle ore 24.00 del sabato, per gli autoveicoli, motoveicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (“Nuovo codice della strada”) e per i ciclomotori ultratrentennali (dotati di certificato di rilevanza storica) ” e che “ Tale deroga è valida fino a quando la Regione Lazio non avrà effettuato le proprie valutazioni e determinazioni da assumere in esecuzione della Sentenza del TAR del Lazio n. 15408/2023 (richiamata in premessa), ed è applicata limitatamente ai veicoli che risultano iscritti negli appositi registri alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza ”;
- di ogni altro atto connesso e/o presupposto e/o consequenziale, anche allo stato non noto ai ricorrenti, e con ogni altro effetto ed onere conseguente,
quanto al ricorso per motivi aggiunti
- dell’ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 38 del 27 marzo 2024, prot. -OMISSIS- e relativo allegato, avente ad oggetto "Adozione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria: proroga dei provvedimenti di limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti nell’area coincidente con la ZTL “Fascia Verde” , nella parte in cui, dopo aver stabilito “ dal 1° aprile 2024 fino al 31 ottobre 2024 il divieto di accesso e della circolazione dal lunedì al sabato (ad esclusione dei giorni festivi infrasettimanali), dalle ore 00.00 alle ore 24.00, nell’area del territorio di Roma Capitale delimitata dal perimetro coincidente con quello della Z.T.L. “Fascia Verde”, di cui alla menzionata D.G.C. n. 371/2022, (come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) alle seguenti categorie veicolari: a) autoveicoli alimentati a benzina e a gasolio ‘Pre-Euro 1’, ‘Euro 1’ ed ‘Euro 2’;b) autoveicoli alimentati a gasolio ‘Euro 3’;c) ciclomotori e motoveicoli alimentati a benzina e a gasolio ‘Pre-Euro 1’ e ‘Euro 1’ ”, ha disposto “ la deroga dal suddetto divieto di circolazione dalle ore 20.00 del venerdì alle ore 24.00 del sabato, per gli autoveicoli, motoveicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (“Nuovo codice della strada”) e per i ciclomotori ultratrentennali dotati di certificato di rilevanza storica ” e che “ Tale deroga è valida fino a quando la Regione Lazio non avrà effettuato le proprie valutazioni e determinazioni da assumere in esecuzione della Sentenza del TAR del Lazio n. 15408/2023 (richiamata in premessa), ed è applicata limitatamente ai veicoli che risultano iscritti negli appositi registri alla data del 01/11/2023 reiterando le disposizioni di cui alla precedente Ordinanza Sindacale n. 115 del 31/10/2023 ”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Regione Lazio e di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Federazione Motociclistica Italiana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2024 la dott.ssa E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo, i ricorrenti - enti preposti ai Registri di iscrizione dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico ex art. 60, comma 4, Codice della Strada e tutti aderenti all’associazione (anch’essa ricorrente) Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.), preposta alla tutela di detti mezzi di interesse storico e collezionistico - chiedono l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 115 del 31 ottobre 2023, prot. -OMISSIS- e relativo allegato, avente ad oggetto “ Adozione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria: applicazione di un nuovo quadro programmatico di modifica dei divieti della circolazione previsti dalla DGC n. 371/2022 per i veicoli più inquinanti nell’area coincidente con la ZTL “Fascia Verde ”, nella parte in cui, dopo aver stabilito “ dal 1° novembre 2023 fino al 31 marzo 2024 il divieto di accesso e della circolazione dal lunedì al sabato (a esclusione dei giorni festivi infrasettimanali), dalle ore 00.00 alle ore 24.00, nell’area del territorio di Roma Capitale delimitata dal perimetro coincidente con quello della Z.T.L. “Fascia Verde”, di cui alla menzionata D.G.C. n. 371/2022, (come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) alle seguenti categorie veicolari: a) autoveicoli alimentati a benzina e a gasolio ‘Pre-Euro 1’, ‘Euro 1’ ed ‘Euro 2’;3 b) autoveicoli alimentati a gasolio ‘Euro 3’;c) ciclomotori e motoveicoli alimentati a benzina e a gasolio ‘Pre-Euro 1’ e ‘Euro 1’ ”, ha disposto “ la deroga dal suddetto divieto di circolazione dalle ore 20.00 del venerdì alle ore 24.00 del sabato, per gli autoveicoli, motoveicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (“Nuovo codice della strada”) e per i ciclomotori ultratrentennali (dotati di certificato di rilevanza storica) ” e che “ Tale deroga è valida fino a quando la Regione Lazio non avrà effettuato le proprie valutazioni e determinazioni da assumere in esecuzione della Sentenza del TAR del Lazio n. 15408/2023 (richiamata in premessa), ed è applicata limitatamente ai veicoli che risultano iscritti negli appositi registri alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza ”.
Parte ricorrente contesta, dunque, tale provvedimento nella sola parte in cui, per il periodo compreso dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, all’interno del territorio di Roma capitale e nel perimetro della ZTL “Fascia verde”, di cui alla precedente delibera di Giunta n. 371/2022 – dopo aver introdotto dei limiti generali alla circolazione riguardanti i seguenti veicoli: a) autoveicoli alimentati a benzina e a gasolio "Pre-Euro 1", "Euro 1" ed "Euro 2";b) autoveicoli alimentati a gasolio "Euro 3";c) ciclomotori e motoveicoli alimentati a benzina e a gasolio "Pre-Euro 1" e "Euro 1" – prevede una limitata deroga a tali limiti “ dalle ore 20.00 del venerdì alle ore 24.00 del sabato, per gli autoveicoli, motoveicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii. ("Nuovo codice della strada) e per i ciclomotori ultratrentennali (dotati di certificato di rilevanza storica) ”, con la specificazione che “ Tale deroga è valida fino a quando la Regione Lazio non avrà effettuato le proprie valutazioni e determinazioni da assumere in esecuzione della Sentenza del TAR del Lazio n.15408/2023 (richiamata in premessa), ed è applicata limitatamente ai veicoli che risultano iscritti negli appositi registri alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza ”.
Il ricorso è, in particolare, affidato ai motivi di seguito esposti in sintesi:
i) VIOLAZIONE E/O ELUSIONE DEL GIUDICATO – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE PER EFFETTO DELLA CADUCAZIONE DEGLI ATTI PRESUPPOSTI;
NULLITA’ PER ELUSIONE DEL GIUDICATO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 SEPTIES L. N. 241/1990,
contestandosi il carattere elusivo dell’avversata ordinanza rispetto al giudicato nascente dalla sentenza di questo T.A.R. Lazio Roma 18 ottobre 2023, n. 15408, in relazione al ripetere l’ordinanza avversata i medesimi vizi di legittimità già lamentati in riferimento agli atti precedentemente impugnati e annullati nelle parti di interesse;
ii) DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ILLOGICITÀ E PALESE CONTRADDITTORIETÀ INTERNA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA IRRAGIONEVOLEZZA E DELLA LESIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E ADEGUATEZZA - ILLEGITTIMITÀ DERIVATA
ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, PRIMO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CEDU -