TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-02-01, n. 202300041

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-02-01, n. 202300041
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202300041
Data del deposito : 1 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/02/2023

N. 00041/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00053/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 53 del 2023, proposto da F P, nella qualità di candidato alla presidenza della Regione Lazio, ed E S, in qualità di delegato alla presentazione della lita “4 Polo per l’Italia” presso l’Ufficio centrale circoscrizionale per l’elezione del Consiglio regionale presso il Tribunale ordinario di Frosinone, da ritenersi domiciliati presso la segreteria del TAR per il Lazio, sezione staccata di Latina, in Latina, via A. Doria 4;

contro

Ufficio centrale regionale per l’elezione del Presidente della Regione Lazio e per il rinnovo del Consiglio regionale del Lazio, costituito presso la Corte d’appello di Roma, e Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale ordinario di Frosinone, in persona dei legali rappresentanti p.t. , non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

delle decisioni dell’Ufficio centrale regionale presso la Corte di Appello di Roma del 24 gennaio 2023 e dell’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale ordinario di Frosinone del 25 gennaio 2023, aventi ad oggetto la non ammissione della lista “4 Polo per l’Italia” perché presentata da un numero di sottoscrittori inferiore a 1000, come prescritto dall’art. 9, l. 17 febbraio 1968 n. 108.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica speciale elettorale del giorno 1° febbraio 2023 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Visto il ricorso all’esame, proposto ai sensi dell’art.129 cod. proc. amm. e depositato il 28 gennaio 2023;

Considerato che parte ricorrente all’udienza pubblica di discussione ha dichiarato di rinunciare al gravame;

Ritenuto, pertanto, di dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 cod. proc. amm.;

Ritenuto che sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio;

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