TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-03-29, n. 202203558
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Testo completo
Pubblicato il 29/03/2022
N. 03558/2022 REG.PROV.COLL.
N. 04584/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4584 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A F T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;
contro
Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dell'atto emanato dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di -OMISSIS-, datato 27.02.2013, contenente il giudizio di "Non idoneo quale volontario in ferma per perdita permanente dell'idoneità psico - fisica richiesta per il reclutamento AV4 EI" reso nei confronti del ricorrente per "Esiti di -OMISSIS- senza attuali alterazioni della -OMISSIS-";
del verbale esito di osservazione, "biglietto di uscita", reso dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di -OMISSIS-, datato 27.02.2013, contenente il giudizio di "Non idoneo quale volontario in ferma per perdita permanente dell'idoneità psico - fìsica richiesta per il reclutamento AV4 EI" reso nei confronti del ricorrente per "Esiti di splenectomia post - traumatica senza attuali alterazioni della -OMISSIS-", il Verbale modello BL/B n. 023499 in data 27/02/2013 del Dipartimento Militare di Medicina Legale di -OMISSIS- - Commissione Medica Ospedaliera;
dell'atto datato 21 marzo 2013 con il quale il Comando Logistico NORD - Comando e Direzione di Sanità - Commissione Medica d'Appello ha giudicato il ricorrente "NON IDONEO quale VFP4 per la permanente perdita dell'idoneità psicofisica richiesta dal reclutamento con attribuzione del punteggio AV4";
dell'atto con il quale il Centro Militare di Medicina Legale di -OMISSIS- - Reparto Osservazione ha giudicato il ricorrente "NON IDONEO al servizio militare quale VFP4" con attribuzione del punteggio AV4 in quanto riscontrato affetto in data 27.02.2013 da "Esito di splenectomia post - traumatica senza attuali alterazioni della -OMISSIS-";
dell'atto emanato dal 186° Reggimento Paracadutisti "Folgore" - Comando - in data 26.03.2013 con il quale il ricorrente veniva informato che in pari data era stato avviato nei suoi confronti il procedimento volto al "proscioglimento dalla ferma contratta, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 8 maggio 2001 n. 215 perché "NON IDONEO quale volontario in ferma per la perdita permanente dell'idoneità psico - fisica richiesta per il reclutamento per attribuzione di-OMISSIS-;
dell'atto indirizzato dal 186° Reggimento Paracadutisti "Folgore" - Comando al Ministero della Difesa con il quale si comunica che nei confronti del ricorrente era stato avviato il procedimento di proscioglimento dalla ferma contratta, ai sensi dell'art. 14del D. Lgs. 8 maggio 2001 n. 215 perché ritenuto "NON IDONEO quale volontario in ferma per la perdita permanente dell'idoneità psico - fisica richiesta per il reclutamento per attribuzione di-OMISSIS-";
della graduatoria finale di merito relativa all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, per il 2011, del VFP4 reclutati ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 226 con decorrenza giuridica 17 dicembre 2007 ed il relativo decreto di approvazione della graduatoria;
della medesima graduatoria nella parte in cui, pur collocando il ricorrente in una posizione utile, lo esclude dal transito in servizio permanente a causa degli atti impugnati con i quali il ricorrente è stato giudicato non idoneo per perdita permanente dell'idoneità psico - fisica richiesta, nonché di tutti gli atti presupposti, collegati, conseguenti e connessi ivi compresa la tabella B, punto 23, della "Direttiva Tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al s.m.i." nell'interpretazione resa dall'Amministrazione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 marzo 2022 il dott. D T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso principale, sono stati impugnati i seguenti atti:
- il verbale del Dipartimento Militare di Medicina Legale di -OMISSIS- del 27.02.2013, contenente il giudizio di "Non idoneo quale volontario in ferma per perdita permanente dell'idoneità psico - fisica richiesta per il reclutamento AV4 EI", reso nei confronti del ricorrente per "Esiti di splenectomia post - traumatica senza attuali alterazioni della -OMISSIS-";
- l'atto del 21.03.2013, con il quale il Comando Logistico Nord - Comando e Direzione di Sanità - Commissione Medica d'Appello ha giudicato il ricorrente "non idoneo quale VFP4 per la permanente perdita dell'idoneità psicofisica richiesta dal reclutamento con attribuzione del punteggio AV4";
- l'atto con il quale il Centro Militare di Medicina Legale di -OMISSIS- - Reparto Osservazione ha giudicato il ricorrente "NON IDONEO al servizio militare quale VFP4" con attribuzione del punteggio AV4 in quanto riscontrato affetto in data 27.02.2013 da "Esito di splenectomia post - traumatica senza attuali alterazioni della -OMISSIS-";
- l'atto emanato dal 186° Reggimento Paracadutisti "Folgore" - Comando in data 26.03.2013, con il quale il ricorrente veniva informato che in pari data era stato avviato nei suoi confronti il procedimento volto al "proscioglimento dalla ferma contratta, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 8 maggio 2001 n. 215, perché "non idoneo quale volontario in ferma per la perdita permanente dell'idoneità psico-fisica richiesta per il reclutamento per attribuzione di-OMISSIS-";
- l'atto indirizzato dal 186° Reggimento Paracadutisti "Folgore" - Comando al Ministero della Difesa con il quale si comunica che nei confronti del ricorrente era stato avviato il procedimento di proscioglimento dalla ferma contratta;
- la graduatoria finale di merito relativa all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, per il 2011, del VFP4 reclutati ai sensi della L. 23 agosto 2004 n. 226 con decorrenza giuridica 17 dicembre 2007, e il relativo decreto di approvazione della graduatoria, segnatamente nella parte in cui, pur collocando il ricorrente in una posizione utile, lo esclude dal transito in servizio permanente a causa degli atti impugnati, con i quali il ricorrente è stato giudicato non idoneo per perdita permanente dell'idoneità psico - fisica richiesta, nonché di tutti gli atti presupposti, collegati, conseguenti e connessi ivi compresa la tabella B, punto 23, della "Direttiva Tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al s.m.i." nell'interpretazione resa dall'Amministrazione.
Con un 1° ricorso per motivi aggiunti, depositato il 10.06.2013, con cui riproduce i vizi fatti già valere col ricorso introduttivo, il ricorrente ha (nuovamente) impugnato il verbale modello ML/G – n. 5 del 21/03/2013, notificatogli l’08/05/2013, con il quale la Commissione Medica d'Appello del Comando Logistico Nord - Comando e Direzione di Sanità --OMISSIS- - Ministero della Difesa lo ha giudicato non idoneo quale volontario in ferma per perdita permanente dell'idoneità psico-fisica richiesta per il reclutamento per attribuzione di nuovo profilo sanitario AV-EI 4 (quattro).
Con ordinanza n. 2554 del 27.06.2013 la I Sezione Bis di questo Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare proposta coi motivi aggiunti, per carenza del pregiudizio.
Con un 2° ricorso per motivi aggiunti, depositato il 29.08.2013, il ricorrente ha impugnato il Decreto n. 134 del 25.06.2013, con cui il Ministero della Difesa ha immesso 879 soggetti, tra cui il ricorrente, già utilmente collocati nella graduatoria di merito approvata con il decreto dirigenziale n. 239 del 31 dicembre 2012, nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, con il grado di Primo Caporal Maggiore, con decorrenza giuridica 17 dicembre 2011 e amministrativa 31 dicembre 2012, ma “con riserva dell'accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti previsti dalla circolare n. M_D GMILO I 3 3/0343941/VSP del 4 agosto 2011”.
In particolare, con tale ricorso è stato impugnato, “per vizi propri e per illegittimità derivata”, l'art. 3 del predetto Decreto, che dispone l'immissione del ricorrente "con riserva" nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, nella posizione n. 641 della graduatoria, in quanto "idoneo al servizio militare con un coefficiente 4 nel profilo sanitario, in attesa della definizione del giudizio sulla dipendenza da causa di servizio della sottostante infermità".
Specificamente (solo) nei confronti di tale provvedimento, il ricorrente fa valere eccesso di potere “per manifesta perplessità, contraddittorietà e sviamento dell'azione amministrativa, arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza, travisamento della situazione di fatto, errore sui presupposti”.
Il Decreto n. 134 del 25.06.2013 sarebbe “viziato da un'evidente perplessità e contraddittorietà”, perché “non si comprende per quale ragione l'Amministrazione, nell'art. 3 del Decreto in questione, decide di ammettere il ricorrente con riserva nel ruolo dei volontari in servizio permanente