TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2013-10-10, n. 201308746

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2013-10-10, n. 201308746
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201308746
Data del deposito : 10 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05315/2013 REG.RIC.

N. 08746/2013 REG.PROV.COLL.

N. 05315/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

con rito abbreviato, si sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 5315 del 2013, proposto da:
A B, rappresentato e difeso dall'avv. E T, con domicilio eletto presso lo stesso avvocato in Roma, via Pietro Giannone, 28;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del provvedimento di esclusione del 15 maggio 2013, emesso dalla Commissione Medica di cui all'art. 7 comma 1 lett. C) punto 2 del Decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare del 19 febbraio 2013;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2013 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Dato avviso orale nella stessa camera di consiglio della possibile decisione immediata nel merito, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., e sentite le parti;

Considerato che il ricorrente è stato dichiarato inidoneo nella selezione per i corsi allievi marescialli 2013 - 2015 per una riscontrata “ dx miopia 00;
discromatopsia alle tavole psendoisocromatiche
”;

Vista la documentazione medica di segno contrario depositata dal ricorrente;

Considerato l’esito della verificazione disposta da questo Tribunale con ordinanza collegiale 6369/2013 (cfr. relazione della Commissione Medica incaricata delle verificazione, depositata il 27.9.2013);

Rilevato che la disposta verificazione ha accertato l’idoneità del ricorrente;

Ritenuto pertanto il ricorso fondato quantomeno per il dedotto travisamento dei fatti;

Considerato, infine, che le spese di giudizio devono essere poste a carico dell’Amministrazione intimata nella misura di euro 1.500,00(millecinquecento/00) in favore del ricorrente, più le spese relative al compenso del soggetto verificatore, per la cui liquidazione il Collegio delega il proprio Relatore, il quale disporrà ai sensi dell'articolo 66, comma 4, del codice del processo amministrativo su istanza, specificamente documentata, dello stesso soggetto verificatore presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale di Sanità (cui a tal fine la presente sentenza verrà comunicata a cura della Segreteria);


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