TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-05-30, n. 202309194

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-05-30, n. 202309194
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202309194
Data del deposito : 30 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2023

N. 09194/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03871/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3871 del 2023, proposto da R R, rappresentata e difesa dagli avvocati C S, V S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, Ufficio Ragioneria della Corte D'Appello di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentati p.t., non costituiti in giudizio;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sull'ordinanza di assegnazione resa ex art. 553 c.p.c. dal G.E. presso il Tribunale di Roma – Sezione Esecuzioni mobiliari in data 02/05/2019 a definizione della procedura esecutiva distinta con N.R.E. 22365/2018, relativa all'esecuzione del decreto di condanna ex Legge Pinto reso dalla Corte d'Appello di Roma, in data 12/10-22/07/2016, distinto col n. Cron. 5856/2016 (N.R.G. 50856/2015), munito di formula esecutiva il 24/02/2017.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Premesso che con il ricorso indicato in epigrafe, ritualmente proposto, parte ricorrente chiede l’attuazione da parte del Ministero del decreto reso inter partes dalla Corte d’Appello di Roma e dell’ordinanza di assegnazione delle somme adottata dal Tribunale di Roma, distinti in epigrafe, di condanna alla liquidazione dell’indennizzo per l’equa riparazione dovuta per l’eccessiva durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, lamentando la mancata, parziale, esecuzione da parte dell’amministrazione resistente, ai predetti provvedimenti divenuti definitivi in difetto di rituale e tempestiva opposizione e/o impugnazione, limitatamente alla somma di euro 5.580,62, oltre accessori;

Premesso che il giudizio di ottemperanza per l’attuazione del giudicato formatosi sui provvedimenti del giudice ordinario di condanna all’equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 112, 113, 114, c.p.a. e dell’art.

5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89;

Premesso che il giudizio di ottemperanza è condizionato, in particolare, dalla sussistenza dei presupposti di legge costituiti: a) dalla produzione della copia autentica del provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza;
b) dalla prova dal passaggio in giudicato del provvedimento oggetto di ottemperanza;
c) dalla prova del rilascio all'amministrazione debitrice della dichiarazione prevista nell’art.

5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89 di validità semestrale, attestante, in particolare, la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta, oltre la documentazione ivi prevista;
d) dal trascorrere del termine di sei mesi decorrente dalla trasmissione della dichiarazione e della documentazione indicate nella precedente lett. c) (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV. 16 febbraio 2021, n. 1423);

Premesso che l’ordinanza o il decreto di assegnazione in pagamento della somma di denaro pignorata, emessi sia ai sensi dell’art. 530 c.p.c. che dell’art. 553 c.p.c., hanno portata di accertamento e pertanto hanno natura decisoria in quanto da un lato danno atto dell’esistenza e della misura del credito (sulla base dell’esito di un giudizio di cognizione incidentale nel processo di esecuzione ai sensi dell’art. 530 c.p.c. oppure sulla base della dichiarazione del terzo ai sensi dell’art. 553 c.p.c.) e dall’altro lato trasferiscono il credito dal debitore pignorato al creditore esecutante;

Premesso che ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., il provvedimento (ordinanza e decreto) di assegnazione in pagamento è “equiparata[i]” alla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato;

Premesso che il provvedimento di assegnazione in pagamento è suscettibile di divenire definitivo se non impugnato con l’opposizione agli atti esecutivi o se non appello (al ricorrere dei distinti presupposti previsti per l’attivazione dei due gravami), e che tale “definitività” è “equiparabile al giudicato” atteso che il provvedimento non impugnato con i rimedi per esso previsti non può essere ulteriormente contestato (cfr., Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 10 aprile 2012, n. 2);

Premesso quindi che il giudizio di ottemperanza è ammissibile in relazione al provvedimento di assegnazione in pagamento, emesso nei confronti della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 530 c.p.c. o dell’art. 534 c.p.c., sempre che sussistano gli altri i presupposti di legge stabiliti per l’attivazione del giudizio, tra cui la dimostrazione della sua “definitività equiparabile al giudicato”;

Accertato che nella specie sussistono i presupposti di legge per la proposizione del giudizio di ottemperanza, richiamati nel capoverso precedente, avendo il ricorrente prodotto ritualmente la documentazione prevista, anche tenendo presente che il decorso del termine di sei mesi dall’invio della dichiarazione e della documentazione di cui al comma 1 dell’art.

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