TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-06-27, n. 202200548

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-06-27, n. 202200548
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202200548
Data del deposito : 27 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/06/2022

N. 00548/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00268/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 268 del 2016, proposto da
Società Golden Slot Sas di Z Su &
C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M P, con domicilio eletto presso lo studio Alessandra Piotto in Genova, via M. Piaggio, 17/1 A-E;

contro

Comune di La Spezia, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati S C, E F, M P, F D, M M, con domicilio eletto presso lo studio S C in Genova, c/o Segr. T.A.R. Liguria;

nei confronti

Ministero dell'Interno, Questura di La Spezia, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane 2;
L'Ammiragliato, con Sede in La Spezia, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento dirigenziale n. 100/2015 emesso dal Comune di La Spezia in data 7/9/2015 notificato l'8/9/2015, avente ad oggetto l'ordine della “ chiusura definitiva dell'attività di sala giochi .. in quanto esercitata con apparecchi tipo VLOT di cui all'art. 110 c. 6 lett. B RD 773/1931 in Via Chiodo n. 7 in quanto posta in violazione della distanza minima dai luoghi sensibili di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 17 del 30 aprile 2012 ed art. 2 del Regolamento per il rilascio e la disciplina delle autorizzazioni di sala giochi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 9.1.2012 ”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di La Spezia, del Ministero dell'Interno e della Questura di La Spezia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 giugno 2022 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La Società “GOLDEN SLOT SAS di ZHOU SHAZHU &
C. con sede in La Spezia Via Chiodo n. 7, in data 10 febbraio 2014 espone di avere stipulato con la Società “NEW KURSAAL CASINO' LA SPEZIA SRL” un atto di cessione di azienda a rate con patto di riservato dominio con atto notarile Dott. Paolo Lizza (Rep. n. 96544, Rac. n. 32486 doc. 4-5-6) al fine di esercitare l'attività di gestione di installazione di VLT;
precisa che, in forza del suindicato contratto di cessione di azienda, la Società GOLDEN SLOT subentrava ex lege in tutti i rapporti obbligatori contratti da parte cedente, tra cui il contratto di locazione commerciale avente ad oggetto l'affitto dei locali situati in La Spezia Via Chiodo n. 7, sostenendo un canone mensile di Euro 2.500,00.

A tal fine, e specificando l'avvenuta cessione d'azienda, la Società GOLDEN SLOT, in data 20/4/2014 stipulava un “ contratto VLT gestore sala ” della durata di 9 anni con la Società concessionaria B PLUS GIOCOLEGALE LIMITED, titolare di concessione rilasciata dall'A.A.M.S. per la sperimentazione e l'avvio a regime degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 comma 6 lett. b) TULPS definiti apparecchi videoterminali o VLT.

A distanza di oltre un anno dall'avvio dell'attività da parte della soc. GOLDEN SLOT, il Comune di La Spezia con il provvedimento impugnato disponeva la “chiusura dell'attività di sala giochi ..” e ciò nonostante il pieno possesso dei requisiti c.d. “oggettivi” e “soggettivi” di ordine pubblico in capo al soggetto richiedente.

Essendo rimaste senza esito le difese dispiegate dalla Società GOLDEN SLOT SAS con il proprio scritto difensivo del 4/9/2015, la P.A. la società ricorrente proponeva Ricorso Straordinario al Capo dello Stato;
con atto ricevuto il 5/02/2016, il Comune di La Spezia proponeva opposizione al suddetto ricorso straordinario, chiedendo che lo stesso fosse deciso in sede giurisdizionale. Nell’odierno giudizio, pertanto, la ricorrente traspone il Ricorso Straordinario, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati che censura per articolate ragioni tra le quali la violazione del principio della tutela dell'affidamento a discapito della società ricorrente, specie in considerazione della sua qualità di parte cessionaria (e conseguente violazione di detto principio anche a discapito di parte cedente);
la lesione della libertà di iniziativa economica ed imprenditoria a carico di entrambe le parti contrattuali del contratto di cessione d'azienda;
il difetto di istruttoria e dei presupposti sostanziali;
il difetto di competenza del Comune, che spetterebbe allo Stato (ed, in specie, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (cui sarebbe riservato ex lege l'organizzazione e l'esercizio dei giochi e delle scommesse) ed anche in quanto la prevenzione della ludopatia non rientrerebbe nelle competenze dell'Ente Comunale;
nonché per altri profili di carattere procedimentale e di motivazione.

Con separata domanda chiede il risarcimento del danno.

Si sono costituite le Autorità intimate che resistono al ricorso del quale chiedono il rigetto.

Con ordinanza nr. 93 del 5 maggio 2016, è stata respinta la domanda cautelare.

Nel prosieguo del giudizio, il Comune di La Spezia, con documenti e propria memoria, ha allegato quanto segue.

Con sentenza n. 176/2020 questo TAR dichiarava il ricorso rg 1002/2015 - avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento prot. 89 del 14.08.2016, con il quale il Comune comunicava l’avvio del procedimento di chiusura definitiva dell’esercizio e la sospensione immediata dell’attività – improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Tale decisione si fondava, tra l’altro, sulla circostanza dell’avvenuta sottoscrizione in data 04.04.2016 tra la società New Kursaal casinò La Spezia e la società ricorrente di un accordo di negoziazione assistita, per dirimere la controversia sorta a seguito della stipulazione di atto di cessione di azienda a rate con patto di riservato dominio. Da quanto si legge nelle premesse dell’accordo, le parti avevano stabilito di intendere il contratto di cessione dell’azienda “ risolto, privo di effetti, qualora la pubblica amministrazione non consentisse il rinnovo ed il trasferimento delle autorizzazioni necessarie per il funzionamento dell’azienda ceduta ”.

Le premesse dell’accordo davano altresì atto che ai sensi della L.R. n. 17/2012 l’autorizzazione in questione, demandate ai sindaci territorialmente competenti, non viene concessa in caso di prossimità a istituti di istruzione, luoghi di culto, impianti sportivi e strutture per categorie protette. Per tali motivi nel citato accordo di negoziazione si dava quindi atto del mancato rilascio delle autorizzazioni necessarie all’impresa cessionaria, dichiarando senza la necessità di adire gli Uffici Giudiziari, il contratto “ nullo ai sensi del combinato disposto degli artt.1354 e 1418 c.c. per condizione sospensiva impossibile in quanto contraria alla legge ”.

Per le suesposte ragioni, da un lato chiede dichiararsi l’improcedibilità anche del ricorso oggetto del presente giudizio per sopravvenuto difetto di interesse perché parte ricorrente non è mai subentrata nella titolarità dell’impresa e non ha quindi più interesse al provvedimento favorevole, e alla conseguente pronuncia sul merito;
e correlativamente tale carenza di interesse sopravviene a seguito di una valutazione negativa sulla fondatezza della propria domanda, con ciò mostrando acquiescenza al provvedimento impugnato ed ammettendo in tal modo la propria virtuale soccombenza.

Nella pubblica udienza del 10 giugno 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

Nell’odierno giudizio, la parte ricorrente – nell’affermata titolarità dell’esercizio di sala giochi meglio descritto in epigrafe – ha chiesto, in trasposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato, l’annullamento degli atti impugnati con i quali l’Autorità intimata ne ha disposto la chiusura, sulla base ed in applicazione delle deliberazioni comunali pure ivi meglio richiamate e che, a loro volta, afferma essere illegittime per diversi profili, tra i quali l’incompetenza a provvedere.

Avendo riguardo alla produzione del Comune di La Spezia del 15 aprile 2022, il ricorso non può trovare accoglimento in quanto inammissibile.

Difetta, invero, in capo alla ricorrente la titolarità dell’esercizio della cui chiusura si duole, come emerge dalle circostanze dedotte e comprovate dall’Amministrazione comunale, così come esposte in parte narrativa e come risulta comprovato dall’atto di negoziazione assistita che è coevo alla trasposizione del ricorso nella odierna sede giurisdizionale.

A tale proposito, giova rammentare il risalente, ma sempre valido, insegnamento della giurisprudenza, secondo cui, a norma dell’art. 2697 c.c., chiunque chiede l’attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via di azione o di eccezione deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa (incluso il titolo della fattispecie legittimante l’azione), principi pienamente recepiti nel codice del processo amministrativo a norma dell’art. 63 c.p.a. (cfr. per diverse applicazioni in varie fattispecie, TAR Lazio, Roma, II S, 19 aprile 2022, nr. 04679;
TAR Lazio, Roma, IIbis, 2 agosto 2021, nr. 0125;
TAR Lazio, Roma, II stralcio 15 luglio 2020, nr. 8117;
TAR Lazio, Roma, II ter, 22 gennaio 2018, nr. 788;
8 maggio 2017, nr. 5497;
12 agosto 2014, nr. 8928;
TAR Reggio Calabria 6 giugno 2014, nr. 238).

Anche tenuto conto dell’assenza di repliche e contestazioni all’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa del Comune, il ricorso va dunque respinto con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.

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