TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2013-10-09, n. 201300830
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Testo completo
N. 00830/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00624/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 624 del 2013, proposto da:
M M e F T, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gerardo D'Adamo, Fabrizio D'Adamo e Daniela D'Adamo, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio dell’avv. Rinaldo Frau, via Diaz, 9;
contro
Comune di Alzano Lombardo, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Ediltironi S.r.l., Tironi S.p.a., rappresentate e difese dagli avv.ti D C e M G, con domicilio eletto in Brescia presso la Segreteria del T.A.R., via Carlo Zima, 3;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 29/2013 del 9.04.2013, avente ad oggetto “revoca parziale ordinanza relativa a provvedimenti contingibili ed urgenti” (cfr. doc. 1), notificata a mezzo fax ai ricorrenti in data 10.04.2013;
- dell’ordinanza n. 33/2013 del 16.04.2013, avente ad oggetto “revoca ordinanza relativa a provvedimenti contingibili ed urgenti” (cfr. doc. 2), notificata, sempre a mezzo fax, ai ricorrenti in data 18.04.2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ediltironi S.r.l. e di Tironi S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2013 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Visto l’art. 60 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata”, ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio e il decorso di più di dieci giorni dall’ultima notificazione del ricorso, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;
2. Sentite le parti presenti, le quali hanno espressamente richiesto la definizione della controversia mediante l’adozione di una sentenza “in forma semplificata” e ritenuti sussistenti i presupposti a tal fine richiesti dalla disposizione sopra citata;
3. Premesso in fatto quanto segue:
3.1. Secondo parte ricorrente, le risultanze delle relazioni geologiche effettuate sino al 2009 darebbero prova di come la “Tironi s.p.a.” e/o la “Ediltironi s.r.l.”, a distanza di ben sette anni dalla presentazione del progetto di riqualificazione del sito della “Ex Cava”, avvenuta nel lontano anno 2002, non avrebbero mai effettuato alcun intervento di messa in sicurezza relativo al disgaggio di tutti i blocchi pericolanti ed alla costruzione di barriere idonee ad evitare eventuali cadute di massi dal terreno sovrastante il sedime della ex cava stessa, attualmente adibito a sede di un impianto di lavorazione di inerti. La situazione di criticità non sarebbe, dunque, mai venuta meno, tanto che, il 10.02.2010, i ricorrenti denunciavano l’inadeguatezza delle barriere paramassi collocate e la mancata messa in sicurezza complessiva della parete orientale del sito, come, invece, a suo tempo prescritto con Ordinanza n. 70/2004.
Il Comune, a seguito dell’ennesima denuncia di parte ricorrente e del conseguente apposito sopralluogo, emetteva, infine, l’Ordinanza n. 21 del 2013, di natura contingibile ed urgente, ordinando al geom. A T, nella sua qualità di legale rappresentante della società “Ediltironi s.r.l.”, l’interdizione dell’accesso al piazzale denominato P1, ubicato nell’area denominata “Ex Cava” in Via Fornaci, sino all’acquisizione di una perizia e/o relazione geologica asseverata, che individuasse l’area ove poteva ritenersi garantita l’assoluta sicurezza. Tale ordinanza è, allo stato, oggetto di autonoma impugnazione avanti al T.A.R. Brescia (R.G. n. 326/2013), promosso da “Ediltironi s.r.l.” nei confronti del Comune. Il 9 aprile 2013, il Comune, intanto, richiamando e facendo proprie le considerazioni espresse dal dott. geol. S G nella relazione del 27.03.2013, redatta su incarico della società “Ediltironi s.r.l.”, emetteva l’Ordinanza n. 29, con la quale ordinava la “revoca parziale dell’Ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 21 in data 22/03/2013, al fine di consentire l’esecuzione degli interventi elencati alle lett. a) - b) - c) della relazione redatta dalla Soc. GEA in data 27/03/2013, registrata al prot. n. 4468 in data 28/03/2013”; nel contempo, ordinava al geom. A T, nella sua qualità di legale rappresentante della società “Ediltironi s.r.l.”, l’attuazione dei predetti interventi, consistenti in “implementazione della fascia di rispetto sul piazzale di P1, fino a una distanza di mt. 12,00 dal piede della parete rocciosa; messa a dimora di un sistema automatizzato di monitoraggio delle principali fessurazioni con soglie di allarme preimpostate; taglio della vegetazione arborea insinuata nelle fessure della roccia”, con la prescrizione che tali interventi dovessero essere eseguiti entro il termine di dieci giorni dalla data di notifica dell’Ordinanza medesima e che, all’esito degli stessi, venisse prodotta idonea documentazione, anche fotografica, attestante la loro compiuta esecuzione.
3.2. In data 16.04.2013, la società “Ediltironi s.r.l.”, con nota registrata al prot. n. 5389, comunicava l’attuazione degli interventi prescritti dall’Ordinanza comunale n. 29/2013, mediante implementazione della fascia di rispetto sul piazzale P1 fino ad una distanza di 12 metri dal piede della parete rocciosa e mediante installazione di un sistema automatizzato di monitoraggio delle principali fessurazioni con sirena di allarme acustico-visivo, ad