TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2023-03-21, n. 202300646
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Testo completo
Pubblicato il 21/03/2023
N. 00646/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00162/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 162 del 2023, proposto da
O R, rappresentato e difeso dagli avvocati M F, L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pago del Vallo di Lauro, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S G P, L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del 28 ottobre 2022, prot. n. 4247: diniego di permesso di costruire.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pago del Vallo di Lauro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, Rega Orlando (in appresso, R. O.) impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: -- il provvedimento del 28 ottobre 2022, prot. n. 4247, col quale il Responsabile del Settore Edilizia Privata – Urbanistica – Cimitero del Comune di Pago del Vallo di Lauro, in esecuzione conformativa della sentenza del TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 1934 del 31 agosto 2021 e previa comunicazione ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 di cui alla nota del 28 luglio 2022, prot. n. 3017, aveva rigettato l’istanza di permesso di costruire prot. n. 1635 del 10 luglio 2012; -- le note del 5 settembre 2022, prot. n. 3470, e del 14 ottobre 2022, prot. n. 4075;
- il progetto di cui alla declinata istanza di permesso di costruire prot. n. 1635 del 10 luglio 2012 prevedeva la realizzazione di tre fabbricati residenziali e commerciali sul suolo in proprietà del R., ubicato in Pago del Vallo di Lauro, via Nazionale, censito in catasto al foglio 5, particelle 993, 994, 988, 989, 990, 991, 992, 983, 984, 985, 986, 987, 551, 552, 677, 1555, 1556, 1557, 1563, 1559, 1560, 1561, 1562, 1558, 568, 1563, nonché ricadente nel comparto individuato col n. 6 e in zona classificata C – “Semintensiva” dal vigente Programma di fabbricazione (PdF) di Pago del Vallo di Lauro, nel cui ambito quale l’art. 18 della Relazione illustrativa di quest’ultimo subordina l’edificazione alla preventiva elaborazione ed approvazione di uno strumento urbanistico attuativo;
- il pronunciato diniego di permesso di costruire era, segnatamente, motivato in base al triplice rilievo che: a) l’intervento edilizio diretto postulato dall’istanza del 10 luglio 2012, prot. n. 1635, non era assentibile in considerazione dell’obbligo di preventiva pianificazione di dettaglio e dell’insufficiente livello di urbanizzazione del comparto territoriale di riferimento; b) l’area di intervento risultava classificata come zona R4 (“Rischio idraulico molto elevato”) dal Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PSAI) devoluto alla competenza territoriale della Unit of Management Regionale (UoM) Campania Nord-Occidentale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (ex Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale e, prima ancora, ex Autorità Bacino Regionale del Sarno), entro la quale l’art. 10 delle relative Norme tecniche di attuazione (NTA) vieta l’incremento del carico insediativo, nonché come zone P1 (“Pericolosità idraulica bassa”), P2 (“Pericolosità idraulica media”) e P3 (“Pericolosità idraulica alta”), entro le quali l’art. 26 limita le attività di trasformazione edilizia; c) l’interessato non risultava aver assolto gli incombenti di integrazione documentale prescrittigli con la nota del 28 luglio 2022, prot. n. 3017;
- nell’avversare siffatta determinazione, il ricorrente lamentava, in estrema sintesi, che: a) in violazione del giudicato di cui alla sentenza del TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 1934 del 31 agosto 2021, il Comune di Pago del Vallo di Lauro, pretermettendo le allegazioni del richiedente, avrebbe perpetuato i vizi di carenza istruttoria e motivazionale circa l’effettivo livello di urbanizzazione del comparto territoriale di riferimento, la natura di lotto intercluso rivestita dall’area di intervento e l’avvenuto rilascio di titoli abilitativi all’edificazione in zona; b) in difetto del presupposto, oltre che di istruttoria e di motivazione, e, segnatamente, a dispetto dei comprovati fenomeni di progressiva edificazione diretta (attestata dalla delibera del Consiglio comunale di Pago del Vallo di Lauro n. 23 del 4 novembre 2011), nonché di sufficiente infrastrutturazione e dotazione di standard (testimoniate dalla presenza in zona di un istituto scolastico, della casa comunale, di un ufficio postale, di tracciati viari pubblici, e di una media struttura di vendita al dettaglio, dell’illuminazione pubblica, delle reti elettrica, idrica, fognaria, telefonica e del gas metano lungo l’attigua via Nazionale), afferenti al contesto de quo, avrebbe, quindi, postulato la necessità della previa approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, facendo riferimento ad un eccentrico e ininfluente indice dimensionale del lotto; c) il progetto controverso non avrebbe potuto intendersi precluso dal vincolo idraulico riveniente dalla classificazione dell’area di intervento in zona R4 (“Rischio idraulico molto elevato”) ad opera del PSAI, quest’ultimo essendo stato approvato dopo la presentazione dell’istanza del 10 luglio 2012, prot. n. 1635, e detto vincolo essendo stato, comunque, dequotato per effetto del decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale n. 15 del 21 gennaio 2022; né avrebbe potuto intendersi precluso dall’art. 26 delle NTA del PSAI, non confliggendo col divieto di scavo e di edificazione entro il limite di m 10 dal piede esterno dell’argine delle acque pubbliche; d) il rilevato deficit di urbanizzazione del comparto territoriale di riferimento avrebbe potuto essere, comunque, ovviato tramite l’acquisizione dell’impegno del richiedente ad eseguire le opere all’uopo necessarie ovvero mediante il modulo abilitativo del permesso di costruire convenzionato ex art. 28 bis del d.p.r. n. 380/2001; e) diversamente da quanto inferito dall’ente locale intimato, l’istanza di permesso di costruire prot. n. 1635 del 10 luglio 2012 sarebbe corredata da tutta la documentazione normativamente richiesta ed avrebbe potuto, peraltro, essere integrata mediante il meccanismo di soccorso istruttorio contemplato dall’art. 20, comma 5, del d.p.r. n. 380/2001, senza penalizzare l’interessato in nome di incombenti ostensivi assolvibili anche ex post;
- costituitosi l’intimato Comune di Pago del Vallo di Lauro, eccepiva l’infondatezza del gravame esperito ex adverso;
- il ricorso veniva chiamato all’udienza del 15 febbraio 2023 per la trattazione dell’incidente cautelare;
- nell’udienza camerale emergeva che la causa era matura per la definizione immediata nel merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;
- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;
Considerato, innanzitutto, che:
- con la citata sentenza n. 1934 del 31 agosto 2021, questa Sezione aveva annullato il provvedimento del 15 novembre 2012, prot. n. 2652, col quale il Responsabile del Settore Edilizia Privata del Comune di Pago del Vallo di Lauro aveva rimosso in autotutela il silenzio assenso formatosi sull’istanza di permesso di costruire prot. n. 1635 del 10 luglio 2012, sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
«Coglie innanzitutto nel segno la censura relativa al carattere gravemente deficitario dell’istruttoria condotta dall’amministrazione, disvelato dallo stereotipato impianto motivazionale che ne sintetizza gli esiti.
Risulta, invero, incontestato che, a far data dall’approvazione del Programma di fabbricazione, risalente al 1974, avuto riguardo a quella porzione del territorio comunale ivi classificata come zona C, comparto 6, l’amministrazione abbia rilasciato una serie di permessi di costruire in via diretta e, dunque, in assenza della preventiva approvazione del necessario strumento urbanistico attuativo.
Tale modus operandi ha determinato una sostanziale urbanizzazione dell’area in questione, con conseguenziale creazione di lotti cd. interclusi, di cui il Consiglio comunale, con la deliberazione n. 23 del 4 novembre 2011, ha preso atto, nel contempo impegnandosi a vagliare, per il tramite della dirigenza, le successive richieste di titoli edilizi in rapporto all’effettivo livello di urbanizzazione del contesto di interesse.
Ebbene, per come evidenziato dal ricorrente, a fronte della richiesta da quest’ultimo avanzata, il Comune, così disattendendo gli impegni assunti, non ha affatto accertato quale fosse, in concreto, il grado di urbanizzazione dell’area circostante il terreno oggetto dell’intervento edificatorio proposto, essendosi piuttosto genericamente limitato ad opporre l’impossibilità di edificare in zona C in assenza del previsto piano attuativo, all’uopo richiamando