TAR Firenze, sez. III, sentenza 2011-12-19, n. 201101955

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2011-12-19, n. 201101955
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201101955
Data del deposito : 19 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01337/2010 REG.RIC.

N. 01955/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01337/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1337 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: TRC srl Toscana Radio Comunicazioni, rappresentata e difesa dall'avv. F V, con domicilio eletto presso F V in Firenze, via dei Servi, 44;

contro

Comune di Santa Maria a Monte, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo D'Antone, con domicilio eletto presso Andrea Cuccurullo in Firenze, lungarno A. Vespucci, 20;

nei confronti di

Agenzia Regionale Protezione Ambientale Toscana (ARPAT) - Dipartimento di Pisa, in persona del legale rappresentante p.t.;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

della comunicazione del 14 maggio 2010 di improcedibilità di pregressa denuncia di inizio di attività, del preavviso di diniego del 1° giugno 2010, di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ed in particolare del parere negativo del 31 maggio 2010 della Commissione Comunale per il Paesaggio;

dell’atto del 10 settembre 2010 di diniego alla realizzazione dell’intervento di cui alla pregressa denuncia di inizio di attività, del diniego di autorizzazione paesaggistica del 25 ottobre 2010, impugnati con motivi aggiunti e degli altri atti presupposti, conseguenti e connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Santa Maria a Monte;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2011 il dott. S L e uditi per le parti i difensori F. Vaccaro e S. Verità, delegato da C. D'Antone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

La TRC srl in data 27 aprile 2010 presentava una d.i.a. al Comune di S. Maria a Monte per l’installazione di un impianto radioelettrico su terreno privato, in catasto al foglio 14, particella 42, in zona in parte agricola ed in parte boscata, soggetta a vincolo paesaggistico.

L’Amministrazione, con nota del 14 maggio 2010, comunicava all’interessata che la d.i.a. era improcedibile, ex art.19 della Legge n.241 del 1990 e art.79, comma 4 della L.R. n.1 del 2005, essendo necessaria la previa acquisizione degli assensi delle Autorità preposte alla tutela dei vincoli paesaggistico e idrogeologico insistenti sull’area;
seguiva il 1° giugno 2010 il preavviso di diniego, emesso ai sensi dell’art.10 bis della Legge n.241 del 1990, a seguito del parere negativo del 31 maggio 2010 espresso sull’intervento dalla C.C.P., per contrasto del medesimo con l’art.16 delle NTA del PRG, con l’art.13 del PS e con l’art.29 del PTC.

La suindicata Società impugnava i predetti atti, censurandoli per violazione degli artt.86, 87 del D.Lgs. n.259 del 2003, degli artt.1, 2, 7, 8, 10 della Legge n.241 del 1990 nonché per eccesso di potere.

L’Amministrazione si costituiva in giudizio per il rigetto delle impugnative, illustrandone l’infondatezza nel merito;
seguivano le repliche della ricorrente.

Nella camera di consiglio del 2 settembre 2010 il Tribunale, con ordinanza n.836/2010, accoglieva la domanda cautelare presentata dall’interessata.

Con atto del 10 settembre 2010 il Comune denegava l’assenso per l’esecuzione dell’intervento in esame, comportante l’installazione di un palo metallico di m.30 di altezza, con nove pannelli e sette parabole, di una platea in calcestruzzo di supporto a un container prefabbricato di m.2,50x3,50x2,70h, di una recinzione in rete metallica con cancello per un area di m.10x5, di una strabella di accesso di m.4x3, con rimozione delle alberature esistenti nella zona;
l’Amministrazione rilevava il contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia vigente ed in particolare con l’art.16 delle NTA del PRG, che prevedeva la ripiantumazione ed il divieto di realizzare nuove strade di alcun tipo, con l’art.13, punto 3c del PS, che rilevava che trattasi di zona boscata di grande importanza ambientale, con l’art.29 del PTC, relativo alla conservazione della flora e della vegetazione ed al rimboschimento;
veniva inoltre fatto presente che la TRC srl non disponeva di un titolo sul terreno ove intendeva installare il cennato impianto;
che l’impianto medesimo non risultava ricompreso nel relativo piano di sviluppo delle reti e che nemmeno era stato chiesto l’inserimento del medesimo, ai sensi dell’art.8, comma 1 del predetto PSR;
che era assente il parere favorevole dell’ARPAT;
che la C.C.P. aveva espresso in data 31 maggio 2010 una valutazione negativa sul progettato intervento sotto il profilo paesaggistico.

Faceva quindi seguito, in data 25 ottobre 2010, il diniego di autorizzazione paesaggistica comunale, in adesione al parere negativo del 31 maggio 2010 della C.C.P., condiviso dalla Soprintendenza con nota del 27 settembre 2010, in base alle disposizioni del D.Lgs. n.42 del 2004, richiamate dall’art.86, comma 4 del D.Lgs. n.259 del 2003.

Con motivi aggiunti la Società impugnava anche i predetti atti, deducendo la violazione degli artt.1, 2, 7, 8, 10, 21 septies della Legge n.241 del 1990, degli artt.86, 87 del D.Lgs. n.259 del 2003, dell’art.146 della Legge n.42 del 2004 nonché l’eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento, dell’ingiustizia manifesta, della carenza di motivazione, dell’inopportunità, dell’eccessività, dell’illogicità.

La ricorrente in particolare ha fatto presente che era stata disattesa l’ordinanza cautelare n.836/2010, non rispettandosi le sequenze ed i tempi procedimentali previsti dalla normativa;
che l’ARPAT aveva rilasciato un parere favorevole all’intervento;
che non erano state tenute in conto le osservazioni controdeduttive dell’interessata;
che nel Piano comunale non era stato previsto un sito per installare l’impianto;
che vi era carenza di motivazione sulla rilevata incompatibilità ambientale dell’intervento;
che le opere progettate al contrario ben si inserivano nel contesto paesaggistico.

L’Amministrazione con memoria richiedeva la reiezione dei motivi aggiunti, sostenendone l’infondatezza nel merito.

Nella camera di consiglio del 17 dicembre 2010 il Tribunale, con ordinanza n.1201/2010, respingeva la domanda cautelare abbinata ai motivi aggiunti.

Con memoria la ricorrente ribadiva i propri assunti.

Seguiva la replica del Comune che deduceva inoltre in rito l’inammissibilità degli stessi motivi aggiunti per la mancata impugnativa della nota soprintendentizia del 27 settembre 2010 e per l’omessa notifica dei motivi medesimi al predetto Organo statale periferico.

Nell’udienza del 12 maggio 2011 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che gli atti impugnati hanno esaurito i loro effetti, essendo stati seguiti dalla determinazione comunale di diniego del 10 settembre 2010, impugnata con motivi aggiunti.

Si tralascia inoltre l’esame dell’eccezione di rito sui motivi aggiunti, stante l’infondatezza nel merito dei medesimi, che vanno pertanto respinti.

Invero è necessario evidenziare al riguardo che gli atti indicati nell’ordinanza n.836/2010 erano interlocutori, il primo richiedendo l’acquisizione degli assensi delle Autorità preposte alla tutela dei vincoli presenti nell’area ai fini della realizzazione dell’intervento ed il secondo essendo un mero preavviso (cfr. all.1, 2 al ricorso);
che tali atti sono stati comunque seguiti e sostituiti da quelli impugnati con i motivi aggiunti (cfr. all.1, 2 ai motivi aggiunti);
che nella questione in esame i profili di compatibilità paesaggistica assumono rilievo, ai sensi dell’art.86, comma 4 del D.Lgs. n.259 del 2003 (cfr. Cons. Stato, VI, nn.7944 e 7566 del 2009);
che gli accertamenti dell’ARPAT, ex art.87, comma 1 del D.Lgs. n.259 del 2993 - nel quale è richiamato l’art.14 della Legge n.36 del 2001 -, non rilevano ai fini della compatibilità paesaggistica delle opere (cfr. TAR Toscana, I, n.158 del 2008), venendo bensì effettuati per la tutela della qualità dell’ambiente e della salute dell’uomo rispetto ad eventuali fonti di inquinamento (cfr. all.12 ai motivi aggiunti);
che in via di principio inoltre la valutazione paesaggistica ha carattere tecnico-discrezionale, sindacabile e dunque censurabile solo in caso di evidenti e macroscopici vizi di incongruenza, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza (cfr., tra le altre, TAR Toscana, III, n.933 del 2010 e n.546 del 2011), che nel caso di specie difettano;
che anzi con parere del 31 maggio 2010, come già evidenziato, la C.C.P. rilevava il contrasto dell’intervento con l’art.16 delle NTA del PRG, con l’art.13 del PS, con l’art.29 del PTC;
che tale orientamento veniva condiviso dalla Soprintendenza con nota del 27 settembre 2010, anche in considerazione della quota del sito di istallazione (cfr. all.15 ai motivi aggiunti);
che il tutto veniva recepito nel diniego di autorizzazione paesaggistica del 25 ottobre 2010, espresso dal Comune, una volta acquisiti tutti gli atti necessari, messe a confronto le caratteristiche del progettato intervento e dei luoghi in cui questo doveva inserirsi, evidenziando il contrasto tra il primo ed i secondi, con diffusa e articolata motivazione, anche in risposta alle osservazioni dell’interessata (cfr. all.2 ai motivi aggiunti);
che inoltre il Comune non ha genericamente affermato l’impossibilità dell’installazione dell’impianto de quo, bensì che nell’area in esame lo stesso non può essere collocato per le suindicate ragioni di incompatibilità paesaggistica;
che altresì, in base all’art.8, comma 1 delle NTA del Piano per l’installazione degli impianti, è richiesto che lo stesso sia ivi incluso per poterlo collocare sul territorio;
che ciò non era avvenuto nel caso in trattazione e che la Società ricorrente non ne aveva nemmeno chiesto l’inserimento nel piano stesso (cfr. all.1 ai motivi aggiunti);
che ben potrebbe dunque l’interessata sollecitarne l’inclusione, per la collocazione in altra area (cfr. anche pag.26 memoria della ricorrente depositata l’8 aprile 2011).

Quanto infine alle restanti censure, di ordine procedimentale, in adesione alla prevalente giurisprudenza sul punto anche di questa Sezione, va rilevato che le stesse, in applicazione dell’art.21 octies, comma 2 della Legge n.241 del 1990, non conducono all’annullamento degli atti impugnati, i quali, secondo quanto dianzi esposto, non potevano avere un contenuto diverso da quello in concreto assunto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

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