TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-08-09, n. 202302027
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Testo completo
Pubblicato il 09/08/2023
N. 02027/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00506/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 506 del 2019, proposto da Anep - Associazione Nazionale Educatori Professionali in persona del legale rappresentante pro tempore , PA BR e NA Boveri, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Croce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaela Antonietta Maria Schiena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso gli uffici in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1;
Ministero della Salute in persona del Ministro pro tempore , Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Milano, Via Freguglia, 1;
nei confronti
Ainsped - Associazione Internazionale Pedagogisti Educatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
della nota della Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare, Programmazione Rete Territoriale, Registro Ufficiale.I.0000915 del 4 gennaio 2019, avente ad oggetto: « educatori socio-pedagogici in ambito sociosanitario ».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia, del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 giugno 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Associazione ricorrente ANEP è rappresentativa degli Educatori Professionali italiani, ai sensi del D.M. Salute 26 aprile 2012; nel contempo i dottori PA BR e NA Boveri costituiscono Educatori Professionali che operano nella Regione Lombardia, rispettivamente iscritti presso l’Ordine delle Professioni Sanitarie di Milano e di Pavia.
2. In virtù del Decreto del Ministero della Sanità n. 520 dell’8 ottobre 1998, l’educatore professionale è definito come: « l’operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’équipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativi/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà ».
Con la legge 205 del 27 dicembre 2017, art. 1, commi 594 e ss, si stabiliva che: «[…] 594. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi. 595. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. […] La formazione universitaria dell'educatore professionale sociopedagogico e del pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità