TAR Brescia, sez. I, sentenza 2021-03-18, n. 202100263

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2021-03-18, n. 202100263
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202100263
Data del deposito : 18 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/03/2021

N. 00263/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01326/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1326 del 2016, proposto da
G F, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio come da PEC da Registri di giustizia;

contro

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cremona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;

nei confronti

Comune di Cremona, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della comunicazione notificata il 13 settembre 2016, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha cancellato l’annotazione catastale di “immobile riconosciuto di interesse culturale” per tre edifici di proprietà del ricorrente, situati nell’abitato di Cremona;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Cremona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza di merito del giorno 27 gennaio 2021, svoltasi da remoto senza discussione orale, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, il dott. Ariberto Sabino Limongelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente è proprietario di tre immobili nel Comune di Cremona, rispettivamente in via Gonfalonieri (foglio 88 particella 15, 5 unità), via del Cigno (foglio 86, particella 467, 5 unità) e via Milazzo (foglio 84, particella 551, 17 unità).



2. I predetti immobili sono stati sottoposti, tra il 1953 e il 1956, a vincolo “indiretto” a tutela di beni monumentali, ai sensi dell’art. 21 della L. 1 giugno 1939 n. 1089 (attualmente art. 45 del d. lgs. 42/2004), con divieto di eseguire opere che possano danneggiare la luce o la prospettiva, o comunque alterare le condizioni di ambiente e di decoro, degli edifici monumentali oggetto di tutela diretta.



3. A seguito di istanze ex art. 41 del R.D. 8 dicembre 1938 n. 2153 presentate dal proprietario in data 21 febbraio 2013, i predetti immobili sono stati annotati in catasto come “immobili riconosciuti di interesse culturale” ai sensi del D. lgs. n. 42 del 2004.



4. In forza di tale annotazione, il ricorrente ha potuto beneficiare, in sede di pagamento dell’IMU, del disposto di cui all’art. 13 comma 3-a del D.L 6 dicembre 2011 n. 201, secondo cui la base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 è ridotta del 50%.



5. Successivamente, con provvedimento notificato all’interessato il 13 settembre 2016, il Dirigente dell’Agenzia delle Entrate di Cremona, a seguito delle verifiche originate da un contenzioso tributario, ha disposto la cancellazione dell’annotazione di “immobile riconosciuto di interesse culturale ai sensi del D. lgs. n. 42 del 2004” in relazione a tutte le predette unità immobiliari.



6. Tale provvedimento è stato assunto in espressa applicazione della circolare 5/2012 del 9 ottobre 2012 della Direzione Centrale Catasto e Cartografia dell’Agenzia del Territorio, sul rilievo che l’apposizione dell’annotazione di “immobile riconosciuto di interesse culturale ai sensi del D. lgs. n. 42 del 2004” riguarda esclusivamente gli immobili oggetto di vincolo “diretto” di tutela culturale, e non già quelli oggetto di prescrizioni di tutela “indiretta” , di cui agli artt. 45 e seguenti del Codice dei Beni Culturali, ancorchè i relativi provvedimenti risultino trascritti nei registri immobiliari.



7. Con ricorso notificato in data 8 novembre 2016 e ritualmente depositato, l’interessato ha impugnato tale provvedimento dinanzi a questo TAR e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione incidentale, sulla base di due motivi, così sintetizzabili:

7.1) violazione degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990: il provvedimento impugnato non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, né sarebbero state esternate ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità tali da giustificare tale omissione;

7.2) cccesso di potere per assoluta incongruità e illogicità della motivazione e difetto di istruttoria: ai fini della determinazione della base imponibile dell’IMU, i vincoli indiretti sarebbero equiparabili a quelli diretti, dal momento che in entrambi i casi la decurtazione della base imponibile risponderebbe alla volontà del legislatore di venire incontro alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili sottoposti a vincolo;
la circolare applicata non avrebbe natura vincolante, né per l’amministrazione, né per il cittadino, né per il giudice.

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