TAR Milano, sez. II, sentenza 2020-03-16, n. 202000494
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Testo completo
Pubblicato il 16/03/2020
N. 00494/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00371/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 371 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Lamarmora 42;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del provvedimento amministrativo di cessazione delle misure di accoglienza datato 30 marzo 2018, emesso dal Prefetto di Lecco.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2019 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Dichiarato dal Tribunale Ordinario di Milano il proprio difetto di giurisdizione (v. ordinanza del 15 novembre 2018), il ricorrente ha riproposto il ricorso innanzi al giudice amministrativo. L’impugnativa investe il provvedimento amministrativo di cessazione delle misure di accoglienza datato 30 marzo 2018, emesso dal Prefetto di Lecco a seguito dell’ordinanza del Tribunale di Milano che, in data 22.02.2018, aveva rigettato il ricorso avverso il diniego di protezione internazionale opposto all’interessato dalla competente Commissione territoriale.
Contro il suddetto atto il ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso.
I) Violazione dell’art.19, comma 4, d.lgs 150/2011.
Secondo il ricorrente la Corte di Cassazione, con propria ordinanza del 3-27.7.2017 n. 18737 ha chiarito come, nelle more dell’impugnazione del provvedimento negativo di primo grado e quindi, in pendenza (come nel caso) di giudizio di appello, la sospensione del provvedimento impugnato è disposta non con provvedimento giudiziale, bensì direttamente dalla legge (art. 19, comma 4, d.lgs 150/2011, come modificato dall’art. 27 comma 1, lettera C) del d.lgs. 142/2015) che non stabilisce quando cessi, per cui deve concludersi nel senso di ritenerne la cessazione alla fine dell’intero giudizio, e quindi con il passaggio in giudicato.
Con atto depositato in data 25/02/19 si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Statto.
Con ordinanza 14/03/2019 n. 326 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare “ Considerato che, alla luce dell’effetto sospensivo ex lege derivante dalla proposizione del reclamo avverso il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato – effetto che opera anche in caso di proposizione di gravame avverso l’ordinanza di rigetto di primo grado (v., tra le altre, Cass. civ., Sez. VI, 27 luglio 2017 n. 18737) o comunque fino a quando pende il termine per l’appello –, risultano sussistenti i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare, avuto anche riguardo al pregiudizio grave e irreparabile insito nel venir meno delle misure di accoglienza concesse; che, del resto, la vicenda in esame resta sottratta, ratione temporis, alla nuova normativa di cui al decreto-legge n. 13 del 2017 (v. TAR Toscana, Sez. II, 20 aprile 2018 n. 565;TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 17 maggio 2018 n. 1303) ”.
All’udienza del 20 dicembre 2019 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.