TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2024-07-25, n. 202400801
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Pubblicato il 25/07/2024
N. 00801/2024 REG.PROV.CAU.
N. 01509/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1509 del 2024, proposto da
Unipolsai Investimenti Sgr S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F T, D S, G S, con domicilio eletto presso lo studio F T in Milano, piazza Velasca, 4;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A B, A M, F C, con domicilio eletto presso lo studio A M in Milano, via della Guastalla 6;
nei confronti
Regione Lombardia, non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione
- del provvedimento del Direttore dell’Area Bonifiche del Comune di Milano prot. n. 244401 del 30/04/2024, avente ad oggetto “Area di Via VAIANO VALLE - Milano (AS/2 Ambito di Salvaguardia del Piano Attuativo PA1/B Stephenson e PA1/C Vaiano Valle Nord) Codice Identificativo 151461558 (da riportare in tutte le comunicazioni). Istanza di convocazione Conferenza di Servizi preliminare ai sensi dell’art. 14 comma 3 L. 241/90 ai fini della valutazione del documento “Studio di Fattibilità per l’applicazione del D.M. 46/2019”. Non accoglimento istanza per difetto di titolarità all’esercizio delle funzioni di cui all’art. 241 del d.lgs 152/06.”, con cui il Comune di Milano ha declinato la propria competenza ad esercitare le funzioni nell’ambito del procedimento di bonifica delle aree agricole ex art. 241 D.lgs. 152/06 e D.M. 46/2019 rilevando che l’”Amministrazione Comunale è impossibilitata a dar seguito al procedimento, con conseguente emissione dei relativi atti, per difetto di titolarità ad esercitare le funzioni amministrative, che sono di competenza della Regione.” (doc. 1);
- del provvedimento del Direttore dell’Area Bonifiche del Comune di Milano prot. n. 339517 del 17/06/2024, avente ad oggetto “Area di Via VAIANO VALLE - Milano (AS/2 Ambito di Salvaguardia del Piano Attuativo PA1/B Stephenson e PA1/C Vaiano Valle Nord) Codice Identificativo 151461558 (da riportare in tutte le comunicazioni). Non accoglimento istanza per valutazione “Studio di Fattibilità per l’applicazione del D.M. 46/2019” per difetto di titolarità all’esercizio delle funzioni di cui all’art. 241 del D.lgs 152/06 (P.G. n. 244401 del 30/04/2024) Comunicazione della Regione Lombardia pervenuta con PEC del 11/06/2024” con cui il Comune di Milano ha confermato di essere “impossibilitato a dar seguito al procedimento, con conseguente emissione dei relativi atti, per difetto di titolarità” (doc. 2);
- nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi ai provvedimenti qui gravati, ancorché non noti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2024 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che l’art. 241 d.lgs. n. 152 del 2006 non sottrae la bonifica in area agricola ai principi espressi dall’art. 242 seguente, ma si limita a prevedere l’adozione di un regolamento contenente norme secondarie di adeguamento alla specificità della fattispecie;
che, quindi, la vigente legge lombarda n. 3 del 2023 ha conferito ai Comuni, rinviando all’art 242, anche le procedure di bonifica in tali aree;
che non osta a tale conclusione il fatto che il DM n. 46 del 2019, assunto in applicazione dell’art. 241, abbia individuato nella Regione l’ente competente alla bonifica in zona agricola, giacché ciò è coerente con l’assetto della legislazione statale vigente in quell’anno, che assegnava le bonifiche prive di interesse statale alle sole Regioni (cfr Corte cost. sentenza n. 160 del 2023);
che, quindi, allo stato, e a seguito dell’art. 22 del d.l. n. 104 del 2023, come convertito, essendo divenute allocabili tali competenze amministrative presso gli enti locali da parte del legislatore regionale, non può che ritenersi che la legge regionale possa conferire anche la funzione di cui al DM n. 46 ai Comuni;
che il ricorso è perciò sorretto da fumus boni iuris, mentre, nella comparazione degli interessi, prevale l’esigenza di procedere senza indugio alla bonifica;
che le spese vanno compensate, alla luce della novità della questione