TAR Catania, sez. II, sentenza 2017-10-17, n. 201702420

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2017-10-17, n. 201702420
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201702420
Data del deposito : 17 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/10/2017

N. 02420/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01694/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1694 del 2016, proposto da:
Coop. Sociale Artemide - Servizi Sociali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocato S S, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. C G sito in Catania, alla Via G. D'Annunzio n. 158;

contro

Comune di Modica, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

del giudicato nascente dalla sentenza n. 287/2014 resa dal Tribunale di Ragusa in data 22.5.2014, recante condanna al pagamento di somme di denaro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2017 il dott. F E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il presente gravame parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato di cui in epigrafe, oltre spese vive e spese di lite successive, nonché la condanna del Comune resistente al pagamento della c.d. penalità di mora di cui all’art 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per l’ipotesi di persistente inadempimento.

L’amministrazione resistente non si costituiva in giudizio.

Nella camera di consiglio del 4.10.2017, come in verbale, il difensore di parte ricorrente insisteva nella domanda evidenziando che alcun pagamento solutorio era nelle more intervento.

La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso va accolto perché fondato.

Al riguardo deve in primo luogo osservarsi che il presente ricorso è stato notificato in data 02.09.2016 e che la notifica della sentenza in forma esecutiva - la cui clausola è stata apposta in data 26.5.2015 - all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta in data 4.6.2015.

Ne consegue che al momento della notifica del ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.

La decisione di cui si chiede l’esecuzione, inoltre, è stata depositata in originale ai sensi dell’art. 114, secondo comma, c.p.a. e risulta, dall’attestazione apposta in calce alla stessa, che è passata in giudicato per omessa impugnazione.

Non risulta, viceversa, che l’Amministrazione intimata abbia dato esecuzione alla sentenza di cui si tratta.

Come già anticipato, quindi, il ricorso va accolto dovendo conseguentemente ordinarsi al Comune di Modica, in persona del Sindaco pro tempore, di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.

Per il caso di ulteriore inadempienza, si ritiene di dover nominare sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Ragusa - con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo Ufficio - perché provveda, entro giorni sessanta dalla scadenza del predetto primo termine, a dare esecuzione al giudicato.

Sono dovuti, inoltre, gli interessi legali sino al soddisfo sulla somma complessiva - in quanto, ai sensi dell’art. 1282, primo comma, c.c., i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente – nonché il rimborso delle spese successive.

Ricorrono inoltre nella fattispecie i requisiti previsti dall’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. – come recepito dall'orientamento espresso dell'Adunanza Plenaria con la sentenza n. 15 del 2014 – per accogliere la domanda accessoria formulata dalla parte ricorrente di condanna dell’amministrazione comunale resistente al pagamento della c.d. penalità di mora di cui alla citata norma – nella misura e nei termini indicati di cui oltre - per l’ipotesi di persistente inadempimento tenuto conto, a tal fine, di quanto stabilito all’art. 1, comma 781, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (secondo cui “Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalita' di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza;
detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando e' stabilita in misura pari agli interessi legali”).

Ne consegue, quindi, che il Comune resistente deve essere altresì condannato, ai sensi dell'art. 114 cod. proc. amm., al pagamento - in via ulteriore rispetto agli interessi legali di cui al capo che precede – di una penalità di mora per ogni ulteriore giorno di ritardo commisurata anch’essa al tasso di interesse legale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sentenza n. 2232 del 6.2.2015) con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione della presente sentenza (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 4414, depositata in data 21.09.2015) sino al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza (assolutamente prevalente dell’Amministrazione comunale resistente) e sono liquidate come in dispositivo.

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