TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2024-07-16, n. 202414472
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Pubblicato il 16/07/2024
N. 14472/2024 REG.PROV.COLL.
N. 15967/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15967 del 2019, proposto dalle società Mistery srl, Desirèe 2012 srl e Mixage ’93 snc di Molinaro Domenico e c., in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, tutte rappresentate e difese dall’avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del suo Sindaco
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro
pro tempore
, non costituito in giudizio;
Regione Lazio, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ditta Carmelitano Antonietta, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 172 del 30 agosto 2019, avente ad oggetto “ Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa tra Roma Capitale, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e la Regione Lazio finalizzato alla formalizzazione delle determinazioni conclusive adottate dal Tavolo Tecnico per il Decoro istituito ai sensi della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 96 del 9 aprile 2014 ”, pubblicato all’Albo Pretorio on line di Roma dal 12 al 26 settembre 2019;
- della Delibera della Regione Lazio n. 751 del 15 ottobre 2019, recante “ Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa tra Roma Capitale, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e la Regione Lazio finalizzato alla formalizzazione delle determinazioni conclusive adottate dal Tavolo Tecnico per il Decoro istituito ai sensi della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 96 del 9 aprile 2014 ”;e di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti richiamati nel provvedimento;
- della approvazione dello schema di protocollo di intesa da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, ove medio tempore intervenuto;
- dei verbali del Tavolo Tecnico per il Decoro, richiamati nei predetti atti;
- della Determinazione Dirigenziale QH/1253 del 23/11/2018, con cui si è ritenuto di prendere atto delle determinazioni conclusive del Tavolo Tecnico per il Decoro per gli ambiti territoriali n. 3, 4, 5, 6 e 7;
- di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto richiamato nei predetti atti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 giugno 2024 il dott. M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Le società ricorrenti – titolari di postazioni commerciali nel Centro storico di Roma – hanno impugnato la deliberazione della Giunta capitolina indicata in epigrafe, con cui è stato approvato lo schema di intesa tra Roma Capitale, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e la Regione Lazio per formalizzare le determinazioni conclusive del Tavolo Tecnico del Decoro, già istituito con precedente Delibera della Giunta capitolina 96/2014.
2. Al riguardo, le ricorrenti hanno premesso che, in esecuzione delle prime determinazioni assunte dal “Tavolo Tecnico per il Decoro” - TTD (approvate con Deliberazione G.C. 233/2014), molte postazioni dedicate alla tipologia commerciale soste a rotazione o postazioni fisse sono risultate incompatibili con le esigenze di tutela e decoro delle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico e, pertanto, gli Uffici hanno proceduto alla loro ricollocazione coattiva, precisando il carattere transitorio di detta ricollocazione.
3. Successivamente, in data 22.02.2018 i coordinatori del Tavolo Tecnico per parte MiBAC e per parte Roma Capitale hanno dichiarato conclusi tutti i lavori del Tavolo Tecnico per il Decoro relativi alla prima fase funzionale (ambiti territoriali dal n. 3 al n. 7) e le conclusioni assunte sono state graficizzate per ciascun ambito su tavole cartografiche.
4. Con l’atto qui impugnato, poi, la Giunta capitolina, come già in passato con la D.G.C. 233/2014, ha preso atto delle determinazioni del Tavolo e approvato lo schema di Protocollo di Intesa da sottoscrivere tra Roma Capitale, Regione Lazio e Mibac per formalizzarle (tali determinazioni, in pratica, indicano per ogni ambito territoriale, come da allegato allo schema, le postazioni ritenute compatibili/incompatibili);nella Delibera giuntale è precisato che le Determinazioni del TTD “ costituiscono il presupposto per la successiva adozioni dei Piani di riordino del commercio su area pubblica riferiti principalmente al territorio del Municipio Roma I Centro ”;la Giunta ha inoltre autorizzato la Sindaca a sottoscrivere tale Protocollo di Intesa, con cui “(…) MiBAC, Regione Lazio e Roma Capitale si danno reciprocamente atto di ritenere compiutamente espresso e garantito il livello delle rispettive prerogative, costituzionalmente riconosciute, relativamente al procedimento inter-istituzionale di cui in premessa, in attuazione del principio di leale collaborazione nella fase attuativa delle disposizioni citate, parimenti garantito a livello costituzionale ”.
5. Avverso la detta Deliberazione le società ricorrenti si sono rivolti al Tribunale, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi di impugnazione:
i) “ VIOLAZIONE DI LEGGE (D. Lgs. 25/11/2016 n. 222 art. 1 comma 4 – legge Regione Lazio 31/12/2016 n. 17, art. 3 comma 122) – NULLITA’ PER DIFETTO DI ATTRIBUZIONE – ECCESSO DI POTERE per difetto dei presupposti, carenza di motivazione. ECCEZIONE DI ILLEGITITMITA’ COSTITUZIONALE dell’art. 1, comma 4 D. Lgs. 25711/2016 n. 222 in relazione all’art. 76 Cost. ”;
ii) “ VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 52, D. Lgs. 42/2004 – Sent. Corte Cost. 140/20154 - art. 9 D. Lgs. n. 281/1997) – ECCESSO DI POTERE per difetto di istruttoria, difetto del presupposto – NULLITA’ PER DIFETTO DI ATTRIBUZIONE - ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE dell’art. 52 D. LGS. 42/2004 (e dell’art. 1, comma 4, D Lgs. 222/2016 e dell’art. 3, comma 122 della Legge Regione Lazio n. 17/2016) in relazione agli artt. 117 e 118 Cost. ”;
iii) “ Incompetenza ”;
iv) “ ECCESSO DI POTERE per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, sviamento, contraddittorietà – VIOLAZIONE DI LEGGE e/o REGOLAMENTO (art. 97 Cost- - Violazione dell’Accordo approvato con Delibera n. 96/2014) ”;
v) “ ECCESSO DI POTERE per difetto di istruttoria e motivazione, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A., disparità di trattamento, illogicità – VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 14 L. R. 12/2016) ”;
vi) “ VIOLAZIONE DI LEGGE (D. LGS. 59/2010;ART. 1,