TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-01-16, n. 202300691
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Testo completo
Pubblicato il 16/01/2023
N. 00691/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09978/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9978 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da
P MI, ANDREA AGOSTINELLI e G ALLI con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati M E C e G L che li rappresentano e difendono nel presente giudizio
contro
- ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. G B che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
- REGIONE LAZIO, in persona del Presidente p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Elisa Caprio che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
nei confronti
ENTE REGIONALE PARCO DI VEIO, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende nel presente giudizio.
per l'annullamento
dei seguenti atti:
per quanto riguarda il ricorso principale
- determinazione dirigenziale n. 90 del 27/07/12 con cui Roma Capitale ha respinto l’istanza di condono prot. n. 0/511669 sot. 0 del 29/03/04 presentata da P A ed avente ad oggetto un ampliamento di superficie utile residenziale di mq. 2,50;
- perimetrazione del Parco di Veio di cui alla l.r. n. 29/97;
per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti notificato in date 01/03/13, 04/03/13 e 06/03/13 e depositato il 22/03/13
- in parte qua, Piano di Assetto del Parco Regionale di Veio adottato con delibera del Commissario straordinario n. 5 del 13/02/12;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2022 il dott. M F;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in date 08/11/12, 09/11/12 e 13/11/12 e depositato il 28/11/12 P M, A A e G A hanno impugnato la determinazione dirigenziale n. 90 del 27/07/12, con cui Roma Capitale ha respinto l’istanza di condono prot. n. 0/511669 sot. 0 del 29/03/04 presentata da P A ed avente ad oggetto un ampliamento di superficie utile residenziale di mq. 2,50, e la perimetrazione del Parco di Veio di cui alla l. r. n. 29/97.
Roma Capitale, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 03/12/12, ha concluso per la reiezione del gravame.
Con atto notificato in date 01/03/13, 04/03/13 e 06/03/13 e depositato il 22/03/13 i ricorrenti hanno impugnato con motivi aggiunti, in parte qua, il Piano di Assetto del Parco Regionale di Veio adottato con delibera del Commissario straordinario n. 5 del 13/02/12.
Alla pubblica udienza del 16/12/22 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Con il ricorso principale P M, A A e G A impugnano la determinazione dirigenziale n. 90 del 27/07/12, con cui Roma Capitale ha respinto l’istanza di condono prot. n. 0/511669 sot. 0 del 29/03/04 presentata da P A ed avente ad oggetto un ampliamento di superficie utile residenziale di mq. 2,50, e la perimetrazione del Parco di Veio di cui alla l. r. n. 29/97.
Con la prima censura i ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l.r. n. 12/04 ed eccesso di potere sotto vari profili evidenziando, in particolare, che l’inclusione dell’immobile dei ricorrenti nell’ambio del perimetro del Parco di Veio sarebbe frutto di un errore grafico e materiale come risulterebbe dall’ubicazione dell’area all’estrema propaggine del Parco e dalla mancanza di valore naturalistico ambientale e di un sistema omogeneo.
Il motivo è infondato.
La doglianza è, innanzi tutto, generica allorché prospetta l’inesistenza del valore naturalistico ambientale dell’area e dei requisiti necessari per la sua ricomprensione nel perimetro del Parco in quanto non specifica le circostanze di fatto poste a fondamento di tale carenza laddove la prossimità del manufatto al confine del Parco costituisce elemento, a tal fine, non significativo.
In ogni caso, la scelta di includere l’area nel perimetro del Parco risulta manifestazione di una valutazione ampiamente discrezionale di pertinenza della p.a. che è sindacabile in questa sede solo nelle ipotesi di palese illogicità o travisamento dei fatti, nella fattispecie non ravvisabili.
Per esigenza di completezza va rilevato che con la memoria conclusionale depositata il 14/11/22 gli stessi ricorrenti ritengono la doglianza in esame “ superata ” alla luce del sopravvenuto orientamento con cui la Corte Costituzionale esclude la censurabilità, da parte del giudice amministrativo, delle c.d. “ leggi provvedimento ” nel cui ambito rientra la l.r. n. 22/97.
Con una serie di ulteriori censure, tra loro connesse, i ricorrenti prospettano:
- la violazione degli artt. 8 e 44 l.r. n. 29/97 in quanto le misure di salvaguardia previste dall’art. 8 l.r. n. 29/97 sarebbero ormai scadute a meno di non volere ritenere incostituzionale le norme regionali in esame, per violazione degli artt. 3, 42 e 97 Cost. (seconda doglianza);
- la violazione dell’art. 145 d. lgs. n. 42/04 ed eccesso di potere sotto vari profili in quanto l’immobile oggetto di condono sarebbe ricompreso nel Piano Territoriale Paesistico 15/7 Veio-Cesano, sottozona TPa/28 il quale non vieterebbe addizioni ed incrementi volumetrici quali quello oggetto di causa e prevarrebbe sugli atti di pianificazione del Parco di Veio (terza doglianza);
- la violazione degli artt. 32 l. n. 47/85, 32 d.l. n. 269/03 e 3 comma 1 lettera b) l.r. n. 12/04 ed eccesso di potere per errore e falsità dei presupposti in quanto gli altri vincoli menzionati nel provvedimento impugnato non sarebbero d’inedificabilità assoluta ma comporterebbero solo la necessità di acquisire il nulla osta paesaggistico (quarta doglianza).
I motivi sono infondati.
Dagli atti risulta, in fatto, che l’abuso consiste nella realizzazione di un manufatto che ha comportato un aumento di superficie utile residenziale di mq. 2,5 in zona gravata da una pluralità di vincoli tra cui quelli derivanti dalla presenza del Parco di Veio.
Le censure formulate da parte ricorrente presuppongono l’astratta sanabilità dell’abuso caratterizzato da un aumento di superficie e volumetria e realizzato su zona vincolata.
Tale impostazione, però, non può essere condivisa.
Secondo l’art. 32 del decreto legge n. 269/03, convertito dalla legge n. 326/03:
- “ sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all' allegato 1:
a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4,5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizi” (comma 26);
- “fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n.47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:…
d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ” (comma 27).
La l.r. n. 12/04, espressamente richiamata nel gravato diniego di condono, stabilisce, poi, che “ fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 27, del d.l. n. 269/2003 e successive modifiche, dall'articolo 32 della l. 47/1985, come da ultimo modificato dall'articolo 32, comma 43, del citato d.l. 269/2003, nonché dall'articolo 33 della l. 47/1985, non sono comunque suscettibili di sanatoria:…
b) le opere di cui all'articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali ” (art. 3).
Una lettura coordinata delle disposizioni in esame e, in particolare, dei commi 26 e 27 dell’art. 32 d.l. n. 269/03 induce a ritenere che il comma 26 costituisca la norma generale che perimetra, in riferimento agli immobili vincolati, anche nell’ipotesi di vincolo successivamente apposto, l’ambito della sanatoria consentendo la stessa per i soli interventi di manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo (illeciti di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1) ed escludendola per gli aumenti di volumetria e le ristrutturazioni edilizie (illeciti di cui ai numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato).
Gli articoli 32 comma 27 d.l. n. 326/03 e 3 l.r. n. 12/04, poi, introducono ulteriori limiti per la condonabilità degli abusi commessi sugli immobili vincolati ma sempre sul presupposto che gli abusi siano riconducibili alla manutenzione straordinaria e al restauro e risanamento conservativo, unici casi in cui, in via generale, il comma 26 dell’art. 32 d.l. n. 326/03 ammette la sanatoria.
Tale impostazione è seguita dall’orientamento giurisprudenziale per cui " l'applicabilità del c.d. terzo condono in riferimento alle opere realizzate in zona vincolata è limitata alle sole opere di restauro e risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria, su immobili già esistenti, se ed in quanto conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici " (così Cassazione penale n. 1593/04;nello stesso senso Cass. penale n. 26524/2020, Cons. Stato n. 4933/2020, Cons. Stato n. 4007/17, Cons. Stato n. 1935/17, Cons. Stato n. 2518/15, Cons. Stato n. 1200/10, TAR Lazio – Roma n. 13717/22, TAR Lazio – Roma n. 7282/22, TAR Campania - Napoli n. 6258/21, TAR Lazio – Roma n. 90/2020;TAR Piemonte n. 953/19).
La stessa giurisprudenza (in particolare, TAR Lazio – Roma n. 90/2020) ha anche chiarito che il legislatore regionale, nell'esercizio delle prerogative di cui è attributario (per le quali Corte Cost. n. 196/04, Corte Cost. n. 181/21 e pronunce ivi richiamate), ha inteso introdurre, con l'art. 3 della l.r. n. 12 del 2004, una disciplina di maggior rigore, statuendo che " non sono comunque suscettibili di sanatoria ", tra le altre fattispecie indicate in detta disposizione, " le opere di cui all'articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali (....) nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali ".
Quanto fin qui evidenziato conferma la non condonabilità dell’abuso realizzato dai ricorrenti in quanto esso consiste in un aumento di superficie e di volumetria rientrante nelle tipologie di illecito di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/03 per le quali il comma 26 dell’art. 32 del testo normativo in esame e l’art. 3 comma 1 lettera b) l.r. n. 12/04, in riferimento alle zone vincolate (come quella oggetto di causa), escludono la sanatoria.
Ne consegue l’infondatezza delle censure con le quali è stata prospettata la scadenza delle misure di salvaguardia, la prevalenza del piano territoriale paesistico e l’esistenza di meri vincoli d’inedificabilità relativa.
Tali profili, infatti, sono irrilevanti ai fini dell’accoglimento del gravame a fronte dell’accertata assoluta non condonabilità dell’abuso in quanto realizzato su bene vincolato.
Con atto notificato in date 01/03/13, 04/03/13 e 06/03/13 e depositato il 22/03/13 i ricorrenti hanno impugnato con motivi aggiunti, in parte qua, il Piano di Assetto del Parco Regionale di Veio adottato con delibera del Commissario straordinario n. 5 del 13/02/12.
Il ricorso per motivi aggiunti è sotto più profili inammissibile ed infondato.
La stessa parte ricorrente ammette che il manufatto si trova in zona gravata da una pluralità di vincoli come evidenziato nel provvedimento impugnato e come desumibile dalla quarta censura del ricorso principale e dalla documentazione presentata dai ricorrenti il 03/11/22 (allegati 5 e 6).
Come già detto, la creazione di nuova superficie e volumetria in zona vincolata, come accaduto nella fattispecie, preclude in assoluto la sanatoria dell’abuso edilizio.
Ne consegue che l’ipotetica fondatezza dell’impugnazione del Piano di Assetto del Parco di Veio non comporterebbe, comunque, il venir meno degli altri vincoli e conseguentemente l’abuso oggetto di causa non potrebbe, comunque, essere sanato.
In ogni caso il ricorso per motivi aggiunti è infondato il che consente al Tribunale di prescindere dall’esame delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla Regione Lazio.
Con la prima censura i ricorrenti deducono l’erroneità dell’inclusione dell’immobile dei ricorrenti nel Parco in quanto nell’elaborato “ Carta del territorio ” la proprietà si troverebbe a ridosso del perimetro del Parco mentre nella “ Carta degli habitat faunistici ” sarebbe collocata tra le aree a verde pubblico laddove nella specie verrebbe in rilievo un comprensorio residenziale privato all’interno del quale non esisterebbero zone di verde pubblico liberamente fruibili.
Inoltre, sarebbe frutto di un errore grafico la destinazione a zona D3 (zona di promozione economico sociale) attribuita alla villa e all’area di pertinenza trattandosi di destinazione prevista per le aree a prevalente vocazione agricola e non per quelle interamente urbanizzate come quella oggetto di causa;ad analoga conclusione dovrebbe pervenirsi per la destinazione a zona B1 (riserva generale –aree agro-silvo-pastorale di collina) che mal si adatterebbe al giardino di una villa situato in zona totalmente edificata.
Il motivo è infondato.
Va, innanzi tutto, richiamato quanto dedotto in riferimento all’omogenea prima censura del ricorso principale circa la riconducibilità della pianificazione paesaggistica ed urbanistica a scelte che, per l’elevato tasso di discrezionalità che le caratterizza, sono sindacabili in sede giurisdizionale solo in casi di palese illogicità e travisamento dei fatti.
Tali presupposti non risultano sussistenti nella fattispecie e, pertanto, la valutazione presente nel Piano di Assetto è immune da censure se si considera che, come correttamente prospettato dal Parco di Veio nella nota prot. n. 2448 del 07/05/13 (depositata in giudizio il 31/05/13):
- la vicinanza dell’immobile al confine del Parco è circostanza di per sé priva di alcuna significatività ai fini della contestazione della legittimità della perimetrazione del Parco stesso;
- nella “ Carta degli habitat faunistici ” la zona non è definita esclusivamente come destinata “ a verde pubblico ” ma rientra nelle “ aree mediamente urbanizzate e delle aree a verde pubblico ” (allegato 5 alla nota del Parco di Veio citata). Ne consegue che, anche dal punto di vista terminologico, tale classificazione tiene in adeguata considerazione l’antropizzazione dell’area;
- la classificazione come zona D3 non riguarda solo le aree a prevalente destinazione agricola, come invece sostenuto nel gravame, ma anche “ le aree da sottoporre a progetti di recupero ambientale ” (allegato 6 alla nota del Parco di Veio) laddove la zona D “ comprende quelle parti di territorio più estesamente modificate da processi di antropizzazione e sulle quali si registra la permanenza o la vocazione ad ospitare attività di rilevante interesse economico per le comunità locali ”;
- la classificazione come zona B delle aree limitrofe alla proprietà è coerente con il disposto dell’art. 145 comma 3 d. lgs. n. 42/04 e la conseguente esigenza di conformare il Piano del Parco alle prescrizioni del Piano Paesaggistico.
Per altro, anche nel merito, l’opzione seguita dal Piano di Assetto non risulta illogica se si considera che l’immobile dei ricorrenti si trova a ridosso di un’area boschiva e vicino al corso d’acqua tutelato e denominato fosso dell’Acquatraversa (come desumibile dalla memoria depositata dalla Regione Lazio il 14/11/22 e come confermato dagli stessi ricorrenti nella memoria di replica depositata il 25/11/22, pag. 6).
Con la seconda censura, proposta in via subordinata, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 142 d. lgs. n. 142/04, 2 l. n. 394/91, 5 l.r. n. 29/97 e 10 l.r. n. 24/98 nonché eccesso di potere sotto vari profili in quanto l’immobile ricadrebbe in zona B ai sensi del d.m. n. 1444/68 e, pertanto, sarebbe inoperante il vincolo paesaggistico previsto dall’art. 142 d. lgs. n. 42/04;a ciò si aggiunga che l’inserimento della villa nella zona D3 e della parte rimanente nella zona B1sarebbe contrastante con lo stato dei luoghi.
Il motivo è infondato in quanto si limita a richiamare le argomentazioni esplicitate con la precedente doglianza sulla cui infondatezza si rinvia a quanto già esplicitato.