TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-04-22, n. 202402683

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-04-22, n. 202402683
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202402683
Data del deposito : 22 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/04/2024

N. 02683/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05737/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5737 del 2023, proposto da
A M, rappresentato e difeso dall'avvocato A A I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;

per l'ottemperanza

al decreto della Corte di Appello di Napoli nona Sezione, ex quarta A rg. n°696 /18 cron 2294 del 2018, depositato in data 31 ottobre 2018, emesso in data 18 settembre 2018, provvisoriamente esecutivo, notificato al Ministero della Giustizia in persona del Ministro p. t. presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, in data 26 novembre 2018 e al Ministero della Giustizia in persona del Ministro p .t. con sede in Roma in data 3 dicembre 2018;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024 per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il presente ricorso, ritualmente proposto, il nominato in epigrafe ha domandato l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto decisorio della Corte di Appello di Napoli, meglio precisato in epigrafe, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento della somma di € 1.200,00, oltre interessi legali, in favore del ricorrente, oltre le spese processuali, in ragione della accertata e dichiarata violazione dell'art. 6 § 1 della C.E.D.U. sotto il profilo della irragionevole durata del processo.

In aggiunta alla domanda principale ha avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta , con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento, nonché la fissazione della somma che la PA intimata, rimasta ancora inadempiente, dovrà versare per l’ulteriore violazione del giudicato.

Si è costituita in resistenza l’amministrazione per il tramite dell’avvocatura di Stato.

Alla camera di consiglio del 5 marzo 2024 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

2. Il ricorso è fondato, di talché va accolto nei termini e limiti che seguono.

2.1 A tale riguardo, il Collegio evidenzia preliminarmente che ricorrono tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della precisata domanda di esecuzione, essendo il decreto in questione divenuto definitivo stante la mancata proposizione di ricorso in opposizione (art. 5 ter della legge n. 89 del 24 marzo 2001, cosiddetta legge Pinto), come da certificato emesso dalla competente cancelleria della Corte di Appello di Napoli, in atti.

In tal senso, l’art. 112, comma 2, c.p.a. ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza ( cfr . Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1484). Ne discende pertanto l’idoneità del titolo all’esecuzione, attesa la persistente ed ingiustificata inerzia dell’amministrazione, che non ha comprovato l’avvenuto pagamento ( cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001).

Risultano, inoltre, espletati entrambi gli adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza in relazione ai crediti di cui alla legge Pinto:

a) in data 3 dicembre 2018, il decreto decisorio è stato notificato presso la sede reale del Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997 (ed è trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica senza che il Ministero della Giustizia abbia dato esecuzione al dictum del giudice civile);

b) in data 19 aprile 2018 è stata presentata a mezzo PEC l’autodichiarazione di cui all’art. 5- sexies della legge n. 89/2001, come introdotto dalla legge n. 208/2015, cosiddetta legge di stabilità 2016 (ed è decorso infruttuosamente il termine di sei mesi dalla presentazione della stessa).

La domanda attorea di esecuzione del decreto epigrafato va quindi accolta in parte qua e, per l’effetto, va dichiarato l'obbligo del Ministero della Giustizia di darvi esecuzione e di provvedere alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle somme a essa spettanti in ragione del titolo azionato, entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale, come statuito nell'azionato decreto della Corte d'Appello, ove la suddetta somma non sia stata comunque, nelle more, erogata o percepita.

2.2 Va inoltre accolta, nei limiti e nei termini che seguono, anche la domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di una somma di danaro aggiuntiva per l’ulteriore violazione del giudicato, in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..

Per la relativa quantificazione, in linea con il criterio della non manifesta iniquità ex art. 114 c.p.a., si assumeranno i seguenti criteri: I) l'astreinte verrà calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, attese le funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 del c.p.a. assolte dallo strumento processuale;
II) quale dies a quo di decorrenza dovrà considerarsi il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione, se anteriore, della presente sentenza all'amministrazione inadempiente;
III) come dies ad quem verrà considerato il giorno dell'adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato, anche laddove si sia insediato il commissario ad acta, non perdendo in tale ipotesi, la resistente, il proprio potere di provvedere, versandosi in una situazione di esercizio concorrente del potere da parte dell’amministrazione, che ne è titolare ex lege , e da parte del commissario, che, per ordine del giudice, deve provvedere in sua vece (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8/2021);
IV) la somma dovuta a tale titolo non dovrà superare, quale limite massimo, il 10% dell’importo dovuto in linea capitale dall’amministrazione in base al giudicato, attesa la necessità di individuare una soglia - limite oltre la quale l’ astreinte perderebbe la propria funzione compulsoria per divenire invece fonte di sproporzionata e iniqua locupletazione del privato in danno della controparte (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2019, punto 7.2 ove si richiamano anche i principi sovranazionali di garanzia in materia sanzionatoria in tema di chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della regola di diritto, specificando inoltre che “L’immanenza dell’alternativa surrogatoria non può che rendere peculiare il governo giudiziale della misura compulsoria, ed imporre una somministrazione che dal punto di vista quantitativo sia funzionale a stimolare l’amministrazione senza al contempo provocare lo spostamento dell’interesse del ricorrente verso l’utilità succedanea della (sovra)compensazione economica. La fissazione del tetto massimo della penalità e la valutazione, da parte del giudicante, della relativa non manifesta iniquità, è dunque, nell’ottica sopradetta, elemento assolutamente necessario ed ineludibile” ).

2.3 In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora Commissario ad acta un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria, con facoltà di subdelega, da individuarsi a cura del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, che, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente.

Si ricorda che ai sensi del comma 2 del suddetto art. 5- sexies della legge n. 89/2001 l’autodichiarazione “ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione.”.

Il compenso del commissario ad acta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art.

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