TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-06-04, n. 202400363

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-06-04, n. 202400363
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202400363
Data del deposito : 4 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/06/2024

N. 00363/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00298/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 298 del 2023, proposto dalla società New Energy Group S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in relazione alla procedura CIG 8667141F00, rappresentato e difeso dall'avv. E A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Rizziconi, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. S D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'accertamento:

del diritto della società ricorrente al pagamento di quanto dovuto in forza dell’art. 26 D.L. n. 50 del 17.05.2022, relativamente all’esecuzione dell’appalto di lavori di “ Realizzazione rete acque bianche via Canova e vie adiacenti ”, in ragione del Prezzario dei Lavori Pubblici anno 2022, adottato dalla Regione Calabria con D.G.R. n.344 del 25/07/2022;

e, conseguentemente, per la condanna:

del Comune di Rizziconi al pagamento dell’importo di euro 41.592,55 quale differenza tra le somme effettivamente dovute e quelle liquidate con la fattura n. 25/E, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rizziconi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2024 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 29.05.2023 e depositato in data 1.06.2023, la società ricorrente ha premesso di essersi aggiudicata, giusta determina n. 2108 del 13.07.2021, l’appalto di lavori relativi alla “ Realizzazione rete acque bianche via Canova e vie adiacenti ” del Comune di Rizziconi, per l’affidamento dei quali, in data 27.04.2021, veniva avviata regolare procedura ad evidenza pubblica, il cui prezzo a base d’asta sarebbe stato computato sulla base del prezzario regionale di cui alla delibera di Giunta n. 348 dell’1.08.2017. Il contratto di appalto veniva sottoscritto il successivo 9.09.2021.

1.2 Con nota del 14.06.2022, la ricorrente, invocando il disposto di cui all’art. 26 D.L. n. 50 del 17.05.2022, chiedeva al Comune di Rizziconi l’emissione del certificato straordinario relativo alle lavorazioni eseguite tra l’1.01.2022 ed il 28.02.2022 e, dunque, il pagamento della complessiva somma di € 49.527,66, computata considerando, per differenza, i prezzi di cui al prezzario di “aggiudicazione” della commessa pubblica ed i prezzi di cui al prezzario regionale approvato dalla Regione Calabria con delibera di Giunta n. 344 del 25.07.2022.

1.3 A fronte di tale istanza, il Comune di Rizziconi, vista la relazione asseverata con riepilogo delle risultanze di compensazione dei prezzi per il I semestre 2022 all’uopo redatta dal Direttore dei Lavori, chiedeva l’emissione di fattura per il pagamento dell’importo di € 7.935,11 oltre IVA, risultante dalla differenza tra i prezzi del prezziario del 2002 e quelli del prezziario regionale del 2021.

La ricorrente provvedeva, quindi, ad incassare, previa emissione di regolare fattura, l’importo computato dalla p.a., a titolo di parziale pagamento del maggiore importo dovuto.

2. Con l’atto introduttivo dell’odierno giudizio, affidato ad un unico articolato motivo di diritto (“ Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022- Eccesso di potere- Difetto di istruttoria - Sviamento e straripamento” ), la società istante ha, dunque, chiesto l’accertamento giurisdizionale del proprio diritto al pagamento della somma, pari a complessivi € 49.527,66, da cui detrarre quanto già corrisposto dall’amministrazione a fronte della fattura nr. 25E del 27.10.2022. Ad avviso dell’istante, infatti, tenuto conto della ratio della disposizione in esame - coincidente con l’esigenza avvertita dal Legislatore di sollevare l’appaltatore dei maggiori oneri di fatto sopportati a seguito del rincaro dei prezzi dei materiali impiegati nelle costruzioni, a fronte delle lavorazioni effettuate dall’1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 – l’emissione del certificato straordinario di pagamento di cui all’art. 26 citato D.L. avrebbe dovuto tenere conto della differenza tra i prezzi del prezziario di cui alla delibera di G.R. n. 348 dell’1.08.2017, posto a basa d’asta, e quelli successivamente risultanti dal prezziario del 2022 (di cui alla delibera di G.R. n. 344 del. 25.07.2022), a nulla rilevando il prezziario “intermedio” del 2021, del tutto estraneo alla regolamentazione del vincolo contrattuale in esame.

La ricorrente ha, dunque, chiesto l’accertamento del proprio diritto alla corretta applicazione del meccanismo speciale di revisione dei prezzi di cui all’art. 26 D.L. n. 50/2022, con conseguente condanna del Comune di Rizziconi al pagamento della complessiva somma di € 41.592,55, quale differenza tra le somme effettivamente dovute e quelle liquidate con la fattura n. 25/E, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora.

3. Il Comune di Rizziconi ha resistito al gravame mediante articolate deduzioni difensive, sostenendo che il meccanismo obbligatorio di adeguamento dei prezzi di cui all’art. 26 D.L. dovrebbe essere applicato sulla base del prezzario non del 2017 bensì del 2021 quale ultimo prezzario “utile” antecedente l’adozione di quello previsto dal comma 2 della citata disposizione normativa, a norma della quale “ in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 ”. Ciò in coerenza del generale meccanismo di cui all’art. 23 comma 16 D.lgs. n. 50/2016, a norma del quale la periodicità della revisione prezzi, nei contratti pubblici, avviene su base annuale ovvero sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente.

I “maggiori importi” derivanti dall'applicazione dei prezzari infrannuali, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, secondo quanto previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 26 in esame, non potrebbero che essere ricondotti alla differenza rinvenente con l’ultimo prezzario valido alla data di entrata in vigore della normativa emergenziale (D.L. n. 50/2022). In altri termini, il Legislatore, a valle delle precedenti discipline emergenziali di revisione dei prezzi già previste dall’art. 1 septies D.L. n. 73/2021 e dall’art. 29 D.L. n. 4/2022, avrebbe adeguato le “ulteriori” differenze di prezzo dovute a successivi rincari dei materiali verificatisi a cavallo degli anni 2021 e 2022.

Del resto, il prezzario del 2017 sarebbe stato ritenuto congruo dall’appaltatore in sede di partecipazione alla gara, tanto da offrire sulla basa d’asta un ribasso del 33,84%, con conseguente assunzione del rischio di rincari nei

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