TAR Napoli, sez. II, sentenza 2024-11-05, n. 202405934
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Testo completo
Pubblicato il 05/11/2024
N. 05934/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04039/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4039 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Condominio Parco Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati D V, G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marigliano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
L E, A G S.r.l. ed Elle Architettura Project & Architecture S.r.l., questi ultimi in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato I Cabrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento 20 luglio 2023 prot.n.0024301, a firma del Dirigente del Settore III^ del Comune di Marigliano, con cui è stata disposta l'improcedibilità sia della SCIA in sanatoria 22 novembre 2022 prot.n.28700 sia della CILA Superbonus 23 novembre 2022 prot.n.28934.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del provvedimento di diniego 2 febbraio 2024 prot.n.0004312, a firma del Dirigente del Settore III^ del Comune di Marigliano con cui è stata disposta l'improcedibilità sia della SCIA 22 novembre 2022, sia della CILA Superbonus 23 novembre 2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marigliano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2024 la dott.ssa D V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio il Condominio Parco Italia ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti, più puntualmente indicati in epigrafe, con i quali il Comune di Marigliano ha disposto l’improcedibilità della SCIA in data 22 novembre 2022 e della successiva CILA Superbonus in data 23 novembre 2022, articolando avverso di essi i seguenti motivi di censura:
1) in primo luogo, si assume che andava inviata comunicazione di avvio del procedimento, con richiesta della documentazione mancante, e solo in assenza di riscontro avrebbe potuto adottarsi il provvedimento impugnato;
del pari, sarebbe stato omesso anche il formale preavviso di diniego ex art.10 bis L.n.241/90;
2) si lamenta, inoltre, che la presunta difformità del grafico relativo al piano seminterrato prodotto agli atti rispetto a quello depositato all’Agenzia delle Entrate e del Territorio non sarebbe decisiva, in quanto potrebbe essere il frutto di una errata comunicazione da parte dei soggetti interessati in sede di accatastamento; si aggiunge che, nel caso di specie, la tavola rilevante ai fini dell’attestazione dello stato di fatto non potrebbe che essere quella allegata alla SCIA del 22.11.2022 (che, come assume lo stesso Comune, rispecchierebbe fedelmente quella della C.E. n.259 del 21.11.1996);
3) l’improcedibilità della SCIA in sanatoria non comporterebbe, comunque, la caducazione anche della CILA Superbonus.
Nel corso del giudizio è stato esperito intervento ad adiuvandum da parte dell’Arch. Esposito Leopoldo e della A G srl, a sostegno delle ragioni della parte ricorrente.
Si è costituito il Comune di Marigliano, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti è stato impugnato, oltre agli ulteriori atti indicati in epigrafe, il provvedimento di diniego in data 2 febbraio 2024, prot.n.0004312, del Comune di Marigliano, con cui è stata disposta l’improcedibilità della SCIA del 22 novembre 2022 e della CILA Superbonus del 23 novembre 2022; avverso tali atti si espone quanto segue:
1) in primo luogo, si assume che nel caso di specie sussisterebbe solo una diversa distribuzione degli spazi rispetto all’assentito, senza nessun aumento di superficie;
il piano seminterrato sarebbe, poi, stato adeguato alle previsioni della normativa di prevenzione incendi e si sarebbe in attesa della sola certificazione finale;
nessuna delle opere di cui si chiede la sanatoria necessiterebbe di collaudo statico, ivi comprese le difformità presenti nel piano seminterrato, non essendo interessato alcun elemento strutturale;
2) l’improcedibilità della SCIA in sanatoria, comunque, non potrebbe comportare la caducazione anche della CILA Superbonus.
All’udienza in data 16 ottobre 2024 la causa è stata discussa e, all’esito, trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Si controverte circa la legittimità dei provvedimenti con i quali il Comune di Marigliano ha disposto l’improcedibilità della SCIA in data 22 novembre 2022 nonché della successiva CILA Superbonus in data 23 novembre 2022, presentate dal Condominio ricorrente.
Occorre, in primo luogo, rilevare che il ricorso introduttivo del giudizio risulta, ad oggi, improcedibile, in quanto il provvedimento con esso impugnato, e cioè quello in data 20 luglio 2023 prot.n.0024301, è stato successivamente superato e sostituito dal provvedimento in data 2 febbraio 2024, adottato dal Comune resistente