TAR Firenze, sez. III, sentenza 2012-10-11, n. 201201589

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2012-10-11, n. 201201589
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201201589
Data del deposito : 11 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02049/1996 REG.RIC.

N. 01589/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02049/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2049 del 1996, proposto da: F F, rappresentato e difeso dall'avv. F G, con domicilio eletto presso F G in Firenze, via Francesco Bonaini, 10;

contro

Comune di Lastra a Signa, in persona del Sindaco p.t.;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

del diniego di condono edilizio del 29 marzo 1996, dell’ordinanza di demolizione del 16 maggio 1996, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, in particolare, all’occorrenza, del parere del 28 marzo 1996 della Commissione Edilizia Comunale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2012 il dott. Silvio Lomazzi e udito per la parte ricorrente l’avv. E. Vignolini, delegata da F. Grignolio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Il Sig. F F, proprietario di un terreno in Lastra a Signa, in catasto al foglio 8, particelle 148, 149, in data 28 febbraio 1995 presentava in Comune domanda di condono edilizio, ai sensi dell’art.39 della Legge n.724 del 1994, per aver ivi realizzato abusivamente locali rimessa, tettoia e pollaio.

L’Amministrazione, con atto del 29 marzo 1996, respingeva la suindicata richiesta, sulla base del parere del 28 marzo 1996 della C.E.C., trattandosi di zona di PRG destinata a “verde di rispetto”, in fascia di rispetto stradale e nel parco fluviale dell’Arno, ex artt.32 e 33 della Legge n.47 del 1985;
seguiva, in data 16 maggio 1996, l’ordinanza di demolizione delle opere in argomento, in applicazione dell’art.7 della Legge n.47 del 1985, quali opere abusive, non ammesse al condono.

L’interessato impugnava i cennati atti, censurandoli per violazione degli artt.1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 della Legge n.241 del 1990, dell’art.97 Cost., degli artt.14, 16, 17, 18, 19 della L.R. n.9 del 1995, degli artt.51, 53 della Legge n.142 del 1990. dell’art.3 della L.R. n.64 del 1995, dell’art.9 del D.L. n.154 del 1996, degli artt.2, 4, 5, 6 della L.R. n.52 del 1979, degli artt.7, 9, 10, 32, 33 della Legge n.47 del 1985, dell’art.2 della Legge n.1167 del 1968, dell’art.9 del D.L. n.30 del 1996, per illegittimità derivata, per incompetenza, per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione, della contraddittorietà e perplessità, del travisamento dei fatti.

Il ricorrente in particolare ha fatto presente, con riferimento al diniego di condono, che era mancata la comunicazione di avvio del procedimento;
che di tale omissione non era stata evidenziata la ragione;
che era difettata l’indicazione del responsabile della procedura;
che non erano state indicate le norme violate e le motivazione del contrasto;
che gli annessi agricoli erano ammessi dalla legislazione regionale per la conduzione dei fondi rustici;
che non era stata consultata la C.E.I. in relazione al vincolo paesaggistico;
che gli artt.32 e 33 della Legge n.47 del 1985, richiamati indistintamente, recano norme vincolistiche ben diverse tra loro;
che il vincolo di PRG di cui al menzionato art.33 della Legge n.47 del 1985 era da considerarsi decaduto, risalendo il predetto Piano al 1974;
che il vincolo ex art.32 della Legge n.47 del 1985 era superabile, trattandosi di opere compatibili con l’ambiente;
con riferimento all’ordinanza di demolizione, che sussisteva l’illegittimità derivata dal presupposto diniego di condono;
che le opere in argomento, da qualificarsi di manutenzione o al limite di ristrutturazione, erano soggette a regime autorizzatorio e, se abusive, a sanzione pecuniaria.

Con ordinanza n.43 del 1997 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dal ricorrente.

L’interessato depositava relazione tecnica e con memoria ribadiva i propri assunti.

Nell’udienza del 21 giugno 2012 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, nei termini di seguito esposti, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Invero è necessario evidenziare che il diniego di condono risulta carente di motivazione su tipologia e caratteristiche dei vincoli ostativi all’edificazione e dunque al condono nonché sull’epoca di loro apposizione, sul richiamo alle specifiche disposizioni di PRG che, se del caso, li prevedono e sui loro effetti, in relazione agli artt.32 e 33 della Legge n.47 del 1985, menzionati indistintamente, benché con previsioni vincolistiche del tutto differenti tra loro;
ne discende anche l’illegittimità della conseguente ordinanza di demolizione.

Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.

Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

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