TAR Catania, sez. V, sentenza 2023-07-17, n. 202302236

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. V, sentenza 2023-07-17, n. 202302236
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202302236
Data del deposito : 17 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2023

N. 02236/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00067/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 67 del 2019, proposto da
D s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A M e D D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M M B in Catania, via Proserpina 33;

contro

Comune di Aci Castello, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- dell'ordinanza n° 390 dell'01.10.2018 Prot. n. 37583 del 03.10.2018 emessa dal Comune di Aci Castello – Area 6 Servizi Tecnici al Territorio ed Espropriazioni Programmazione e Assetto Urbanistico – Edilizia Privata – Autorizzazioni e Concessioni in Sanatoria - Controllo Antiabusivismo Edilizio – Servizio 15° Sanatorie Edilizia e Antibusivismo – Coordinamento Antiabusivismi Edilizio, notificata in data 15.10.2018 e diretta alla rimozione degli impianti pubblicitari di proprietà della D s.r.l. installati sul territorio del comune di Aci Castello e di tutti gli atti ad essa presupposti e conseguenziali e tra questi l'ordinanza n° 152 dell'08.05.2018 – Prot. 18457 del 10.05.2018 - emessa dal comune di Aci Castello e, notificata in data 21.05.2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Aci Castello;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2023 la dott.ssa G A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso notificato in data 14.12.2018 e depositato il successivo 12.01.2019, la società deducente, acquirente del ramo d’azienda destinato all’esercizio dell’attività di pubblicità esterna e degli impianti installati all’interno del territorio comunale, precedentemente gestiti – per quel che qui interessa - dalla TreD s.r.l., ha impugnato l’ordinanza meglio indicata in epigrafe con cui il Comune di Aci Castello ha ordinato alla stessa la rimozione di otto impianti presenti all’interno del Comune e il pagamento della sanzione pecuniaria di € 516,00 - ai sensi dell’art. 37 del d.p.r. n. 380 del 2001 - per ogni impianto ritenuto abusivo con una sanzione complessiva di € 4.128,00.

La gravata ordinanza – che ha annullato e sostituito la precedente (n. 152 dell’8.05.2018) fondata sul presupposto che gli impianti pubblicitari fossero “ in assenza di valide autorizzazioni amministrative di carattere urbanistico – edilizio ” - è stata emessa sul presupposto che “ n° 6 impianti pubblicitari, a suo tempo autorizzati alla ditta TRE D s.r.l. oggi acquisiti dalla ditta D s.r.l. hanno la concessione n. 04/2004 scaduta il 13.12.2014 ” e dopo avere “ preso atto che sono stati installati ulteriori n. 2 impianti abusivi, di cui n. 1 ubicato in via Mollica incrocio con via A. da Messina e n. 1 ubicato in via Spagnola angolo via Dusmet ”.

Avverso l’atto impugnato, parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

I) Violazione di legge – Eccesso di Potere per carenza di presupposti per l’emissione del provvedimento sanzionatorio. Difetto di motivazione e manifesta illogicità e incongruenza del provvedimento gravato :

- la concessione n. 04/2004 sarebbe valida ed efficace in quanto non è mai stata oggetto di revoca e la stessa è stata oggetto di tacito rinnovo per fatti concludenti a norma e per gli effetti dell’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 507/1993;

- il pagamento dell’imposta da parte della società ricorrente avrebbe la consistenza di una manifestazione implicita di volontà diretta a ottenere la proroga dell’autorizzazione e a proseguire nel rapporto amministrativo preesistente alle stesse condizioni, mentre spetterebbe all’amministrazione verificare se non siano sopraggiunte ragioni ostative al rilascio della proroga, nel caso non accertate;

II) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 241/90 e dell’art. 8 L. Reg. Sicilia n. 10/91 :

- l’unica comunicazione pervenuta alla società ricorrente sarebbe quella relativa all’avvio del procedimento di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, mai preceduto dalla formale revoca delle autorizzazioni;

III) Violazione e/o falsa applicazione art. 20 l. 07.08.1990 n.241) – Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere per difetto di motivazione, per non essere l’atto impugnato sorretto da idonea motivazione, particolarmente necessaria in ragione del notevole lasso di tempo intercorso dalla realizzazione dei manufatti – Eccesso di potere per perplessità :

- l’Amministrazione comunale ha tenuto una condotta che rivelerebbe una piena e totale acquiescenza al permanere degli impianti;

- il provvedimento sanzionatorio sarebbe stato emesso dopo oltre tredici anni dall’installazione dei manufatti, avvenuta sulla base di un regolare titolo autorizzativo rilasciato dal Comune;

IV) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37 D.P.R. 380/2001 :

- non sussisterebbero i presupposti della sanzione ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. n. 380 del 2001, non avendo la società realizzato alcun intervento in assenza o in difformità all’autorizzazione edilizia;

- incompatibile sarebbe la richiesta di rimozione degli impianti con l’applicazione dell’art. 37 d.P.R. n. 380 del 2001;

- in forza del lungo lasso di tempo trascorso e del protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione si sarebbe ingenerata nel privato una posizione di affidamento, con conseguente necessità di congrua motivazione, nel caso insussistente.

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