TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-06-28, n. 202202131
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Testo completo
Pubblicato il 28/06/2022
N. 02131/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01394/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1394 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati C C, T M, con domicilio digitale come da PEC risultante nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, e con domicilio fisico presso il loro studio sito in Palermo, via Noto 12;
contro
Comune di Trappeto, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza -OMISSIS- del 22/4/2013 con la quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Trappeto ha ordinato la demolizione di opere edilizie abusive consistenti in un fabbricato a due elevazioni fuori terra, con annesso monolocale a quota terrazzo, e in una tettoia realizzata nel terreno di pertinenza, oltre al ripristino dello stato dei luoghi;
-dell’ordinanza -OMISSIS-del 04/07/2013, impugnata con motivi aggiunti, con la quale il predetto Comune, modificando e integrando la precedente ordinanza -OMISSIS- del 22/04/2013, ha, altresì, ordinato la demolizione della terza elevazione del fabbricato in questione, nonché della tettoia realizzata nel lato ovest dell’area di pertinenza del fabbricato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 maggio 2022 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha impugnato l’ordinanza -OMISSIS- del 22 aprile 2013, con la quale il Comune di Trappeto ha ingiunto la demolizione delle seguenti opere realizzate sul terreno identificato al fg -OMISSIS-: un fabbricato di due elevazioni fuori terra, un monolocale di mq 75 collocato a quota terrazzo e una tettoia aperta da un lato realizzata sullo scoperto di pertinenza.
La ricorrente, in data 30 aprile 1986 ha presentato istanza di condono del fabbricato principale, che è stata respinta con determina sindacale -OMISSIS- del 22 novembre 1997.
Nel 2013, a seguito di un sopralluogo, il Comune rilevata la perdurante esistenza del fabbricato, adottava l’ordinanza di demolizione impugnata, comprendente anche le ulteriori opere sopra descritte.
Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione -OMISSIS- del 22 aprile 2013 per i seguenti motivi:
1. Violazione dell’art. 15, primo comma, lett. a) L.R. 78 del 1976 e dell’art. 2, terzo comma, della L.R. 15 del 1991. La demolizione del fabbricato è stata ingiunta in quanto il Comune ha ritenuto che esso ricadesse all’interno della fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia. Tale assunto sarebbe smentito dalla perizia eseguita dalla Società Aerofotogrammetrica Siciliana Tecnologie Digitali s.r.l.
2. Violazione dell’art. 3 della L.R. 10/1991, eccesso di potere per erroneità dei presupposti e della motivazione, nonché per apoditticità ed irragionevolezza della motivazione, nonché per la violazione del legittimo affidamento. L’ordinanza è stata adottata a distanza di moltissimi anni dall’epoca di realizzazione dell’abuso e non risulta motivata in ordine alle esigenze di pubblico interesse sottese alla demolizione