TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2020-01-27, n. 202000066

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2020-01-27, n. 202000066
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202000066
Data del deposito : 27 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/01/2020

N. 00066/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00004/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4 del 2019, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati M S e D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M S in Reggio Calabria, via Re Ruggero, n. 9;

contro

Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale per i Diritti Civili in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per l’esecuzione del giudicato

nascente dalla sentenza n. 379 del 09.03.2017 emessa dal Tribunale Civile di Reggio Calabria;

e per la declaratoria

di nullità del decreto n. 149 del 08.10.2018, del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2019 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. I signori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- chiedono, ex art. 112 comma 2 lettera c) del codice del processo amministrativo, l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 379 del 09.03.2017, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria.



2. Con il predetto provvedimento, ormai passato in giudicato, il Tribunale di Reggio Calabria, ha accertato che l'omicidio di -OMISSIS- (marito della signora -OMISSIS-, e padre degli altri ricorrenti) venne commesso per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art.416 bis c.p. e, per l'effetto, ha riconosciuto agli attori “il diritto di ottenere la elargizione prevista dalla legge n. 302/90 e, in particolare, l'assegno vitalizio di cui all'art. 5 l. cit. con decorrenza dal 13.04.2000, nonché gli altri eventuali benefici connessi e conseguenti”.



3. Con la predetta sentenza, il Ministero degli Interni era stato altresì condannato a pagare al procuratore antistatario dei ricorrenti le spese di lite liquidate in euro 10.450,00 oltre oneri di legge e rimborso spese forfettario.



4. I ricorrenti si dolgono dunque della mancata esecuzione del giudicato in epigrafe, stante che la ripetuta sentenza non è stata impugnata nei termini di legge. Passata in giudicato, essa è stata munita di formula esecutiva e così notificata al Ministero dell’Interno che, però, non vi avrebbe dato puntuale esecuzione.

Espone, infatti, la difesa dei ricorrenti che, con decreto n. 149 dell’08.10.2018, il competente Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, concedeva loro l'assegno vitalizio in luogo della speciale elargizione previsto dall'art. 5 della legge n. 302/1990 e, in ragione di asseritamente intervenute circostanze ostative, ai sensi dell’art. 2 quinquies del DL n.151/2008, disponeva il riconoscimento dei benefici in parola dal 13 aprile 2000 (data dell’omicidio di -OMISSIS-), revocando però, al tempo stesso, il detto riconoscimento a far tempo dal 2 dicembre 2008, data di entrata in vigore del citato art. 2 quinquies del DL n. 151/2008, norma che legittima l’amministrazione a controllare, in sostanza, il sopravvenuto mutamento delle condizioni previste dagli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e, in caso positivo, a disporre l'interruzione delle erogazioni disposte e la ripetizione integrale delle somme già corrisposte.

Sostengono i ricorrenti che il citato decreto, n. 149 del 08.10.2018, sarebbe nullo, ai sensi dell’art. 21 septies della legge 241/1990, per violazione del giudicato, in quanto le circostanze che hanno indotto l’amministrazione a limitare l’efficacia temporale dei benefici a loro riconosciuti avrebbero dovuto essere dedotte in sede di merito. Sotto altro profilo, il ripetuto decreto sarebbe altresì nullo stante che l’amministrazione concede agli odierni ricorrenti l'assegno vitalizio in luogo della speciale elargizione prevista dall'art. 5 della legge n. 302/1990 ed ometterebbe di concedere loro, lo speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, spettante a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 2004 n. 206, e di prevedere, ai sensi della legge n. 407 del 1998, che i ricorrenti hanno diritto ad essere assunti presso la pubblica amministrazione con precedenza assoluta rispetto alle altre categorie protette.

Conseguentemente, si chiede al Tribunale di garantire l'esatta esecuzione del giudicato e, previa declaratoria di nullità del decreto n. 149/2018, di adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’ottemperanza, con la nomina di un Commissario ad acta , nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’amministrazione intimata.



5. Il Collegio con ordinanza n. 508 del 6 agosto 2019, ordinava che parte ricorrente, entro il termine di venti giorni, provvedesse al deposito dell’originale del messaggio di posta elettronica certificata completo dei files Eml relativi all’accettazione e alla consegna, con cui è stato notificato il ricorso in epigrafe e, in disparte ogni valutazione circa la possibile riqualificazione del presente ricorso come impugnatorio del decreto n. 149 del 08.10.2018, al deposito di una documentata memoria di chiarimenti in ordine all’eventuale pagamento parziale del vitalizio per cui è causa.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi