TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-04-22, n. 202407960

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-04-22, n. 202407960
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202407960
Data del deposito : 22 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/04/2024

N. 07960/2024 REG.PROV.COLL.

N. 08342/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8342 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Gianluca Agrusa, Salvatore Alberio, Michele Massimiliano Amico, Domenico Amoroso, D'Antico Annalisa, Giannino Aprile, Eloisa Maria Aquilina, Giuseppiina Arangio, Maria Concetta Ballistreri, Chiara Barone, Tiziana Barone, Francesco Romano Benegiamo, Manuela Maria Vittoria Bentivegna, Marzia Bevilacqua, Claudia Biasco, Lina Biondi, L M B, Annamaria Bognanno, Andrea Boi, Giuseppe Bombardiere, Daniela Bonanno, Antonio Bonatesta, Ludovica Bruni, Laura Bucaria, Mariasanta Buscemi, Serena Buzzacchino, Rossana Cali, Giuseppina Calignano, Manuela Alessia Ilaria Maria Calvagna, Antonia Cammarata, Donato Capozzi, Davide Caputo, Adelaide Caraci, Gilda Caramia, Antonio Carangelo, Riccardo Carbone, Ivana Carinci, Michele Carretta, Claudia Cartella', Federica Casciaro, Miriam Cassaro, Tania Cassaro, Francesco Catania, Ruggero Ceravolo, Alida Maria Chetta, Genny Chianetta, Federica Chiavaro, Sergio Ciccarello, Irene Ciocca, Anna Cipolla, Zilia Cipriani, Angelo Clemente, Gisella Compagnone, Antonio Comparato, Michele Condò, Alessandra Cordedda, Sara Costantini, Irene Costanza, Oriana Maria Crapa, Salvatore Crapanzano, Valentina Crinò, Musumeci Cristina, Simone Culotta, Sonia Cuppone, Sandra D'Alessandro, Maria Domenica D'Amico, Serena De Caro, Giuseppe De Castro, Antonella De Luca, Concetta De Marco, Cinzia De Razza, Vincenza Defazio, Calogero Di Franco, Mariacristina Di Lorenzo, Noemi Di Naro, Andrea Di Natale, Rossella Di Natale, Luca Di Pancrazio, Valeria Distante, Francesca Domingo, Ruggiero Doronzo, Blandolino Elena, Carmelita Emma, Nicol Fabbiano, Ileana Faldetta, Martina Irene Maria Falzone, Maria Fanelli, Chiara Ferrarella, Ilenia Ferraro, Rossana Fiore, Giuseppe Foberti, Stefania Foti, Giuseppe Fricano, Alessandra Gallo, Franca Gallo, Sara Garofalo, Marialuisa Garzone, Chiara Gentili, Gaspare Giaramita, Nunzia Giasi, Eufemia Giglio, Virginia Giglio, Giulio Giordano, Sebastiano Giuliano, Mirella Golia, Eleonora Grasso, Gabriella Greco, Giovanna Greco, Sara Guido, Katia Iacono, Daria Infantino, Claudia Intermite, Massimiliano Iommi, Mariangela La Cognata, Concetta Elisa La Mendola, Raffaele Alberto La Piccirella, Teresa La Porta, Giovanni La Russa, Marzia La Russa, Carmela Patrizia Lalomia, Carmen Laterza, Imma Lauri, Marco Lauri, Francesca Lena, Roberta Lena, Rosalba Leo, De Masi Federico Lezzi, Salvatrice Licata, Livio Licenziato, Marco Licenziato, Maria Rosaria Liuzzi, Leonardo Lo Bianco, Alessandra Lo Presti, Maria Laura Lo Presti, Michela Loffredo, Simona Macrì, Alessandra Maglie, Maria Alessandra Magri', David Maria Mangiacavallo, Cinzia Mangione, Rosalba Marchione, Alessandra Marcone, Alessandro Marzo, Ilaria Micaela Giovanna Mastrosimone, Zaira Matera, Gabriella Mazzerbo, Roberta Mazzola, Maria Vittoria Medici, Donatella Mele, Elena Mendola, Maria Dolores Milioto, Giovanna Maria Minzoni, Ornella Mistretta, Serena Mistretta, Giovanna Modafferi, Virginia Montagna, Alessandro Morini, Raffaella Motta, Simona Muià, Valentina Muscaglione, Claudia Norfo, Alessandra Novara, Carla Palmieri, Maria Pani, Roberta Panuzzo, Pasquale Papaianni, Sonia Pappadà, Silvia Patti, Antonio Pellegrino, Fania Perrotti, Luigi Antonio Petio, Domenico Piccirillo, Giovanna Piccolo, Francesca Pisanello, Valeria Pompeo, Maria Pompilio, Sara Porcu, Merico Maria Presicce, Chiara Prinari, Emanuela Provenzano, Isabella Provenzano, Densie Pulella, Marta Quarta, Vita Racanelli, Delia Raco, Amato Ramona, Marilinda Rella, Letizia Maria Renda, Noemi Myriam Rizzo, Silvia Rizzo, Moira Rovedatti, Maria Ruggieri, Arianna Sacco, Maria Sanarica, Angela Valentina Santisi, Elisabetta Santone, Angela Rita Santoro, Maria Antonietta Saracino, Valentina Scaglione, Luana Genyter Scalzone, P S, Maria Serina, D S, Calogera Sferrazza, Maria Lucia Sgobba, Lucia Sicorello, Federica Siggia, Domenica Sorbo, Anna Elisa Sosto, Maria Spalanca, Francesco Spataro, Vincenzo Spedicato, Romana Francesca Squillino, Marianna Staiani, Filomena Lucia Surace, Paola Suraci, Stefania Tambè, Chiara Tamburello, Salvatore Termini, Febronia Terranova, Michele Toro, Antonio Trinchera, Laura Trinchini, Anastasia Trudu, Sandra Turrisi, Viviana Urbano, Caterina Urru, Antonio Angelo Urso, Cinzia Urso, Ilaria Vaccarella, Cristina Valenti, Erasmo Valenza, Anna Varsallone, Lucia Agnese Vartolo, Francesco Vento, Giovanni Vilardo, Angelo Vullo, Domenico Zarbo, Matteo Zezza, Barbara Zisa, Domenico Zito, Milena Zoccali, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi dell'Aquila, Università Mediterranea di Reggio Calabria, Università degli Studi di Bari, Università del Salento - Lecce, Università degli Studi di Cagliari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi Maria SS. Assunta Lumsa, Università degli Studi Europea di Roma, Università degli Studi Cattolica Sacro Cuore, non costituite in giudizio;
Università degli Studi di Enna Kore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ;

nei confronti

S A, M A, M L C, I B, I A, C C, R C, A T, M M R, M P A, Matricola 587 Prematricola, Matricola 607 Prematricola, Matricola 923 Prematricola, Matricola S Prematricola Z, Matricola F Prematricola Z, Matricola D Prematricola Z, Matricola 75 Prematricola Doel, Matricola 84 Prematricola Moma, Matricola 835272 Prematricola Cfr, Matricola 836446 Prematricola Cfr, Matricola 835484 Prematricola Cfr, M M, A M B, non costituiti in giudizio;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento:

A) delle graduatorie nominative pubblicate sul sito delle Università degli Studi resistenti contenenti l'elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1° e 2° grado) nella parte in cui non contemplano il nominativo dei ricorrenti;

B) quale atto presupposto seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 249/2010 (a.a. 2018/2019) emanato con Decreto Rettorale delle Università resistenti nella parte in cui non si prevedono che alla successiva prova scritta delle preselezioni sono ammessi i candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto un voto superiore alla sufficienza e si prevede, invece, che alla successiva prova scritta è ammesso un numero di candidati pari al doppio dei posti previsti nell'ordine di scuola cui si riferisce la prova;

C) quale atto preordinato e pretermesso, del Decreto MIUR n. 92 del 08.02.2019 nella parte in cui non si prevede che alla successiva prova scritta delle preselezioni ai corsi TFA sostegno sono ammessi i candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto almeno un voto superiore alla sufficienza e prevede, invece, (all'art. 4, comma 3), che alla successiva prova scritta è ammesso un numero di candidati pari al doppio dei posti previsti nell'ordine di scuola cui si riferisce la prova.

D) quale atto preordinato e pretermesso, del Decreto MIUR del 30 settembre 2011, recante i criteri e le modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, nella parte in cui non si prevede che alla successiva prova scritta delle preselezioni sono ammessi i candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto almeno un voto superiore alla sufficienza e si prevede, invece, (all'art. 6, comma 4), che alla successiva prova scritta è ammesso un numero di candidati che hanno conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nella prova di cui al comma 3, pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi.

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a., delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione dei ricorrenti a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso per la selezione degli aventi diritto ad accedere ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° grado di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019 e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20.09.2019:

- per l'annullamento delle graduatorie nominative pubblicate dalle Università degli Studi dell'Aquila, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Libera Università Maria SS. Assunta Lumsa, Università degli Studi Europea di Roma, Università degli Studi Cattolica Sacro Cuore, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università degli Studi del Salento, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi Kore di Enna, contenente l'elenco degli ammessi ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019, nella parte in cui non contemplano il nominativo dei ricorrenti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6.10.2019:

per l'annullamento delle graduatorie di merito pubblicate dalle Università degli Studi dell’Aquila, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Libera Università Maria SS. Assunta Lumsa, Università degli Studi Europea di Roma, Università degli Studi Cattolica Sacro Cuore, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università degli Studi del Salento, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi Kore di Enna, contenente l'elenco degli ammessi ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019 nella parte in cui non contemplano il nominativo dei ricorrenti, quale atto conclusivo del procedimento.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi dell'Aquila, dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, dell’Università degli Studi di Bari, dell’Università del Salento – Lecce, dell’Università degli Studi di Cagliari e dell’Università degli Studi di Enna Kore;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;

Relatore il dott. F D L nell’udienza di smaltimento del giorno 22 marzo 2024, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. Con il ricorso introduttivo i nominati ricorrenti hanno impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, le graduatorie nominative pubblicate da varie Università contenenti l’elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l’accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, lamentando il mancato superamento della prova preselettiva e la mancata ammissione alla prova scritta e orale.

I ricorrenti hanno poi proposto due successivi ricorsi contenenti motivi aggiunti, depositati rispettivamente in data 20.09.2019 e in data 6.10.2019, impugnando le graduatorie delle Università resistenti contenenti l’elenco degli ammessi ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, nelle parti in cui non contemplano il loro nominativo, lamentandone l’illegittimità derivata per gli stessi motivi già illustrati con il ricorso introduttivo.

Si sono costituiti, per resistere al ricorso, il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca, l’Università degli Studi dell'Aquila, l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, l’Università degli Studi di Bari, l’Università del Salento – Lecce, l’Università degli Studi di Cagliari e l’Università degli Studi di Enna Kore.

I ricorrenti R L M, D S, L F, L M B e P S hanno poi rinunciato al ricorso, con atti solo depositati in giudizio.

All’esito dell’udienza di smaltimento del giorno 22 marzo 2024, tenuta da remoto, il Collegio ha adottato la decisione in camera di consiglio.

2. In via preliminare, i ricorrenti R L M, D S, L F, L M B, e P S hanno depositato la propria rinuncia al ricorso, tuttavia non documentando la notifica alle altre parti ai sensi dell’art. 84 c. 3 c.p.a. Nondimeno, pur mancando la prova della necessaria notifica ai fini della rituale rinuncia al ricorso, dal deposito di tali dichiarazioni delle citate parti e dal loro contenuto il Collegio desume argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa, ai sensi dell’art. 84 c. 4 c.p.a. Nei confronti di tali parti il ricorso è quindi improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

3. Con riferimento agli altri ricorrenti che non hanno rinunciato al ricorso, occorre evidenziare che la manifesta infondatezza del gravame consente di prescindere dall’esame del preliminare profilo relativo all’ammissibilità del ricorso collettivo.

3.1. Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza della prova di resistenza, formulata dall’Università degli Studi di Enna “Kore”.

I ricorrenti hanno allegato di avere ottenuto un punteggio almeno pari alla sufficienza nella prova preselettiva (in particolare, un punteggio pari o superiore a 21 su 30), e che ciò sarebbe sufficiente, accolto il ricorso, a ottenere l’accesso alla partecipazione alle successive prove. A fronte di tale allegazione dei ricorrenti, tuttavia, l’Università di Enna “Kore” non ha fornito alcuna prova contraria.

3.2. Nel merito, con i motivi del ricorso introduttivo, richiamati per relationem anche dai ricorsi contenenti i motivi aggiunti, e che possono essere esaminati congiuntamente in quanto intimamente connessi, i ricorrenti hanno argomentato nei seguenti termini:

« 1. I ricorrenti - in possesso dei prescritti requisiti - hanno raggiunto tutti un punteggio superiore alla sufficienza nei test preliminari di accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

2. La selezione dei candidati ammessi ai corsi non può essere disposta all’inizio delle prove di accesso, escludendo i candidati che abbiano conseguito un punteggio superiore alla sufficienza nei test preliminari, ma deve avvenire a valle delle prove di accesso, ossia cumulando i voti delle tre prove (test preselettivo, prova scritta e prova orale) sostenute dai candidati che, in ciascuna di esse, abbiano superato la soglia di sufficienza …;

3. In termini ancora più chiari, la non ammissione alla prova scritta delle preselezioni dei candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto un voto superiore alla sufficienza altera il principio di valutazione congiunta e globale delle prove, previsto dell’art. 400, comma 11, del D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994, ai sensi del quale si deve procedere alla valutazione finale e globale delle prove a condizione che nessuna delle prove disgiuntamente esaminate abbia ottenuto un voto inferiore alla sufficienza;

4. La non ammissione alla prova scritta delle preselezioni dei candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto almeno un voto superiore alla sufficienza determina una illegittima segmentazione della procedura concorsuale che, in tal modo, viene disciplinata da criteri diversi seppur afferenti la stessa graduatoria (21/30 per la prova scritta e orale e, viceversa, sbarramento più alto per la sola prova preselettiva che, peraltro, concorre alla formazione del punteggio finale);

5. La previsione di cui all’art. 4, comma 3, D.M. 92/19 determina una macroscopica disparità di trattamento laddove taluni concorrenti, in alcuni Atenei, hanno ottenuto l’ammissione alla prova scritta addirittura con un punteggio pari a 0/30 ».

In sostanza, i ricorrenti hanno affermato che, avendo tutti conseguito un punteggio che, riportato in decimi, è superiore alla sufficienza (quindi maggiore della soglia di cui all’art. 400 comma 11 d.lgs. 297/1994), avrebbero diritto a sostenere gli esami scritti e, in caso di superamento, ad ottenere una valutazione congiunta di tutte e tre le prove.

Secondo i ricorrenti, sarebbe illegittimo il D.M. n. 92/2019, nel punto in cui non prescrive la soglia minima e certa che il candidato dovrebbe raggiungere al fine di essere ammesso alle prove successive ma si limita a stabilire che “..è ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all’articolo 6 comma 2, lettera b) del DM sostegno, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi ”: tale diposizione violerebbe il principio di uguaglianza e di parità di accesso dei cittadini agli impieghi pubblici.

Inoltre i ricorrenti lamentano una disparità di trattamento tra i candidati che hanno svolto le prove in Università diverse in quanto, in ragione della mancata previsione nel

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