TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-02-09, n. 202402679
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Testo completo
Pubblicato il 09/02/2024
N. 02679/2024 REG.PROV.COLL.
N. 06123/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6123 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Selvaggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile OM, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Territoriale del Governo OM, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in OM, via dei Portoghesi, 12;
per l'esatta ottemperanza
della sentenza -OMISSIS- del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III, recante -OMISSIS- per l''ottemperanza della sentenza del TAR LAZIO-ROMA, -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile OM e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ufficio Territoriale del Governo OM;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il proposto ricorso ex art. 112 c.p.a., notificato in data 11 aprile 2023 e depositato il successivo 14 aprile, il ricorrente in epigrafe ha agito per conseguire l’attuazione della sentenza di questa Sezione -OMISSIS-, resa all’esito del giudizio avviato su ricorso dello stesso ricorrente per l’ottemperanza della sentenza della Sezione medesima-OMISSIS-
1.1. Nell’evidenziare il passaggio in giudicato della predetta sentenza -OMISSIS- (notificata alla resistente Amministrazione il 4 novembre 2022 e non appellata) pronunciatasi in tema di (nuovo) conseguimento della patente di guida DE (oggetto di un precedente provvedimento di revoca), parte ricorrente lamenta la totale inerzia del Ministero, deducendo come il Commissario ad acta – nominato su specifica istanza dello stesso ricorrente per l’ottemperanza della sentenza sopra citata – non abbia provveduto all’effettiva attuazione della sentenza medesima, nonostante le intercorse comunicazioni e le formulate richieste di chiarimenti; il ricorrente denuncia al riguardo di non aver potuto, per l’effetto, conseguire il rilascio della patente di guida.
1.2. Il ricorrente chiede, in conclusione, di poter ottenere l’esatta ottemperanza (anche tramite la nomina di un commissario ad acta) del giudicato amministrativo formatosi sulle sentenze n-OMISSIS- e -OMISSIS-
3. Le intimate amministrazioni si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso, depositando documentazione includente una relazione sui fatti di causa proveniente dall’ufficio della Motorizzazione civile di OM.
4. In vista della camera di consiglio fissata per la trattazione del ricorso, parte ricorrente ha prodotto due memorie difensive, nelle quali da un lato ha invocato il diritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti (quantificati in € 2.000,00 ovvero nella diversa somma eventualmente ritenuta di giustizia), dall’altro ha rappresentato l’intervenuto insediamento di un nuovo commissario ad acta – in sostituzione di quello precedentemente nominato – e la successiva adozione, ad opera del nuovo commissario, del provvedimento del -OMISSIS-con il quale il ricorrente medesimo è stato ammesso a sostenere la prova di esame con i requisiti psichici e fisici previsti dalla legge, intesa a conseguire la patente di guida categoria DE (senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall’art.116 Codice della Strada) unitamente alla correlata richiesta – a tale scopo rivolta nei riguardi del ricorrente stesso – di presentare ai competenti uffici della Motorizzazione civile i documenti elencati nel predetto provvedimento; parte ricorrente ha quindi concluso con la formulazione di una duplice domanda, di declaratoria della cessata materia del contendere in via principale, e di accertamento della responsabilità della resistente Amministrazione con conseguente annullamento dei (precedenti) provvedimenti amministrativi di revoca della patente di guida nei confronti del ricorrente stesso (cfr., in particolare, memorie del 22 e del 29 maggio 2023).
4.1. La resistente Amministrazione ha depositato ulteriore documentazione.
5. Con ordinanza collegiale -OMISSIS- resa all’esito della fissata udienza camerale la Sezione ha ritenuto, “… alla luce degli elementi rappresentati dalle parti in causa nel corso della discussione orale all’odierna camera di consiglio, di dover acquisire ai fini del decidere una documentata relazione di chiarimenti ad opera della resistente Amministrazione in ordine agli adempimenti realizzati successivamente all’adozione del provvedimento del Commissario ad acta -OMISSIS- – reso in ottemperanza delle sentenze di questa Sezione n-OMISSIS- e -OMISSIS-– con il quale è stata disposta l’ammissione di parte ricorrente “… a sostenere la prova di esame con i requisiti psichici e fisici previsti dalla legge, intesa a conseguire la patente di guida categoria DE senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall’art. 116 codice della strada …”, con la precisazione che “… a tal fine lo stesso [ricorrente], ai sensi delle Circolari n. -OMISSIS-del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -OMISSIS-, dovrà presentare ai competenti Uffici della Motorizzazione Civile, i seguenti documenti …” come specificamente elencati nel corpo