TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2022-07-13, n. 202200501

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2022-07-13, n. 202200501
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202200501
Data del deposito : 13 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/07/2022

N. 00501/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00186/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 186 del 2015, proposto da
R M, rappresentato e difeso da sé stesso, unitamente all'avvocato L A, con domicilio eletto presso lo studio R M in Cagliari, via Besta n. 2 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M R, S P, M I R, A M A P, A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati R M, M C, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Regione in Cagliari, viale Trento, n. 69 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

A M G, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Maria Lei, con domicilio eletto presso lo studio Gianfranco Trullu in Cagliari, via Cugia n. 43 con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

1) del Piano Urbanistico Comunale di Sassari adottato definitivamente con le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 42 e n. 43 del 26 luglio 2012 nella sua interezza ovvero nelle parti cartografiche, istruttorie di studio e normative relative che si riferiscono alle aree di proprietà del ricorrente;

2) della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 18 novembre 2014 con cui sono stati recepiti nel PUC gli esiti della verifica di coerenza di cui alla Determinazione del Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze,

Urbanistica della Regione Sardegna n. 3857/DG del 21.11.2013, e con cui, inoltre, si è dato atto della non necessaria ripubblicazione del piano;

3) della medesima Determinazione del Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze, Urbanistica della Regione Sardegna n. 3857/DG del 21.11.2013

4) della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.01.2014 con la quale si dava mandato al Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Sassari di porre in essere gli atti necessari ai fini dell’adeguamento dei contenuti tecnici del PUC alle prescrizioni di cui alla predetta Determinazione RAS n. 3857/DG del 21.11.2013

5) della Determinazione del Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze, Urbanistica della Regione Sardegna n. 3280/DG del 02.12.2014;

6) della comunicazione del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Sassari del 04.12.2014, pubblicata sul BURAS n. 58, parte III, del 11.12.2014, con la quale si è resa nota la definitiva approvazione del piano urbanistico e della sua entrata in vigore alla data

della sua pubblicazione;

7) delle NTA del PUC e, in particolare del comma 2 e seguenti dell’art. 14, nella forma modificata dalla Deliberazione di C.C. n. 35/2014, e della la medesima cartografia di riferimento e, in particolare, le tavv.

5.12. e 5.5.;

8) degli atti connessi e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sassari, della Regione Sardegna e di A M G;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 giugno 2022, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6 e 7, del d.l. 9 giugno 2021 n, 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113, il dott. G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente ha esposto di essere proprietario di aree e fabbricati censiti al catasto terreni foglio 87, mapp. 58, 57, 48, 50a, 1498, 1492, ex 109b e al catasto fabbricati al foglio 87 n. 861, sub 1 e 2, categoria A3, classe 2, di vani 4/5 e 6/5 e che la destinazione dei predetti immobili, inseriti nel perimetro di tessuto urbano della città di Sassari, era in parte zona residenziale con destinazione S2, S3, S4, così come da Piano regolatore del 1985/1986.

Alcune di queste aree, sin dall’adozione del vecchio PRGC di Sassari del 1983, erano poste a servizio delle residenze, contribuendo a costituire standard degli ambiti residenziali 12 e 19 di zona B del PRG, confermati in sede di approvazione del piano nel 1985/1986 e permanenti sino all’adozione dell’attuale PUC, oggi impugnato.

Con la deliberazione CC n. 71 del 21.07.2009 l’area del ricorrente veniva inserita in area verde pubblico attraverso la previsione di un’area zona SP in perequazione.

A seguito del negativo esperimento della verifica di coerenza conseguente dalla determinazione RAS 256/DG del 10.03.2010, è stata adottata la delibera CC n. 52 del 27.07.2011, con la quale sono state revocate le precedenti deliberazioni di adozione ed approvazione del piano e contestualmente è stato adottato il nuovo PUC, che ha confermato la destinazione SP-verde pubblico- in perequazione delle aree di proprietà del ricorrente, con la determinazione del credito edilizio di cui avrebbero beneficiato le aree SP.

Sennonché, in data 26.07.2012, con la deliberazione impugnata, l’area corrispondente alla zona servizi per verde in perequazione SP, di proprietà del ricorrente, è stata trasformata in zona H8, sottraendo così alla predetta area la sua storica destinazione a standard, così privando il ricorrente della possibilità di beneficiare, dopo decenni di sottoposizione del suo terreno ad area S, del meccanismo perequativo.

Dopo la creazione della nuova zona H, il verde pubblico è stato spostato presso i comparti di espansione residenziale zona C di via Istria e via Prunizedda, dove è stata individuata una nuova area SP.

Anche la relativa volumetria è stata destinata alle medesime zone C, che già destinatarie di un debito edilizio per la loro qualità di “area edificabile”, si arricchivano di una ulteriore potenzialità edificatoria, potendo beneficiare anche di tale credito edilizio.

Il ricorrente ha altresì affermato che il Comune di Sassari ha proceduto in contrasto con il rilievo dell’autorità esposto in sede di VAS, la quale aveva dettato delle raccomandazioni circa il seguire linee migliorative dal punto di vista ambientale, ferme restando le esigenze insediative previste dal PUC, valutandosi alternative di collocazione nel territorio per futuri insediamenti oggetto delle osservazioni.

Secondo il ricorrente le predette raccomandazioni si riferivano alla valutazione di alternative alla collocazione di insediamenti e non invece alla collocazione delle zone verdi. Diversamente, la soluzione adottata dal Comune di Sassari è stata quella di eliminare la zona verde di via Carso spostandola in via Istria e via Prunizzedda, in contrasto completo con il rilievo fatto dalle sopra richiamate autorità.



2. Ciò posto in fatto, il ricorrente ha dedotto in diritto:

- 1) violazione della LR 45/1989 – eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà;
eccesso di potere per sviamento di potere, in quanto il Comune, invece di adeguarsi a quanto indicato dalle raccomandazioni e osservazioni e dunque procedere ad alleggerire il carico urbanistico ed antropico sulle zone C, ha aggiunto un’ulteriore ed ingentissima cubatura, eliminando, in assenza di ogni indicazione, le aree di verde pubblico sulla via Carso, al fine di gratificare le aree C di via Istria e Prunizzedda di ulteriori potenzialità edificatoria. Il favorire le predette aree, per via della perequazione, ammetterebbe la possibilità di collocare in quelle aree volumi di insediamenti residenziali e conseguente carico urbanistico maggiore di quello previsto in sede di adozione e già oggetto di osservazioni da parte della Provincia di Sassari;

- 2) violazione di legge in relazione alla LR 45/1989, al DA 2266/U 1983, eccesso di potere per travisamento dei fatti e contraddittorietà;
eccesso di potere per sviamento di potere, in quanto il decreto Floris non prevede trasferimenti volumetrici da zone di differente classificazione, non potendo portarsi cubature da zone B a zone C, o da A a C. La perequazione di cui all’art. 14 delle NTA del PUC, nella versione approvata con delibera CC n. 35/2014, avviene invece tra zone urbanistiche non omogenee e anche su parti del territorio fisicamente molto distanti tra loro. Il Comune inoltre, ai sensi dell’art. 7, co. 2, del DA 2266/U/83 non ha dato alcuna dimostrazione né dell’impossibilità di reperire le quantità minime di spazi pubblici necessarie nelle singole zone omogenee, né della loro localizzazione nelle adiacenze immediate, né della loro accessibilità;

- 3) violazione di legge in relazione alle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici di cui alla LR 45/1989, in quanto il Comune ha stravolto il meccanismo delle perequazioni tra il credito edilizio attribuito alle aree S (storicamente destinate a standard nel vecchio PRG) e le zone B, di cui alla tavola 5.12, invece portanti un debito edilizio, trattandosi di un meccanismo tramite il quale l’amministrazione poteva confermare la destinazione S di determinate aree compensando i proprietari anziché con indennizzi per la reiterazione della destinazione pubblicistica, con volumetrie da spendere nelle aree individuate con credito edilizio.

Con l’eliminazione pressoché totale delle aree S, individuate nella tavola 5.12 allegata al PUC adottato nel 2011, si è reso impraticabile il progetto portante del piano costituito dalla realizzazione del sistema dell’asse parco e dei boulevard ciclo pedonali costituente uno degli obiettivi prioritari del piano urbanistico che con l’esclusione di quelle aree non potrà essere attuato.

Dunque il Piano è stato integralmente modificato e perciò avrebbe dovuto essere seguito nuovamente il procedimento per la sua adozione;

- 4) violazione di legge in relazione alla mancanza di parere in sede di ulteriore VAS della provincia di Sassari, violazione del d.lgs 152/2006 e della LR n. 8/2004, in quanto a seguito della deliberazione CC 43 del 2012 e della presa d’atto n. 35/2014, nonostante le modifiche effettuate sotto il profilo dell’impatto ambientale, non è stato sottoposto nuovamente sottoposto al procedimento di VAS.

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