TAR Catania, sez. II, sentenza 2015-03-13, n. 201500793
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N. 00793/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01468/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero di registro generale 1468 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
D L, in qualità di titolare della rivendita di tabacchi n. 22 con sede in Siracusa al Viale Scala Greca n. 165, rappresentato e difeso dall'Avv. G S, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv.to V G B, sito in Catania, alla Via Mascagni n. 72;
contro
Ministero dell’ Economia e delle Finanze-Agenzia delle Dogane e Monopoli, Ufficio Regionale Monopoli Stato della Sicilia, Sezione Distaccata di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, alla Via Vecchia Ognina n. 149;
nei confronti di
Società Sacco s.a.s. di Sacco Giuseppe &C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Neri, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo sito in Catania, alla Via V. Giouffrida n. 172;
per l'annullamento
- della Determina A.A.M.S. — Ufficio Regionale della Sicilia — Sezione Distaccata di Siracusa prot. n. 3079, emessa dal Direttore Regionale in data 15.04.2013 avente ad oggetto la istituzione di una rivendita speciale annuale "da far funzionare presso la Stazione Automobilistica Q8 in V.le Scala Greca n. 215 nel Comune di Siracusa”;
- della Detemina A.A.M.S. — Ufficio Regionale della Sicilia — Sezione Distaccata di Siracusa Prot. n. 63298, emessa dal Direttore Regionale in data 28.07.2014 di conferma, nelle more della decisione nel merito del giudizio, dell’istituzione della citata rivendita speciale annuale;
- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi, successivi e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente nonché del controinteressato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2015 il dott. F E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente, in qualità di titolare della rivendita n. 22 sita in Siracusa al Viale Scala Greca n. 165, adiva l’intestata Sezione chiedendo l’annullamento degli atti di cui in epigrafe ed a tal fine allegando:
- che la società contrinteressata Sacco s.a.s. di Sacco Giuseppe &C., in persona del suo amministratore e rappresentante legale, aveva presentato in data 08.11.2012 (Prot. n. 87949 dell'A.A.M.S. di Siracusa) una richiesta per l’istituzione di una rivendita speciale;
- che con raccomandata del 27.12.2012 l'A.A.M.S. — Ufficio Regionale della Sicilia — Sezione Distaccata di Siracusa, aveva comunicato alla società Sacco s.a.s. di Sacco Giuseppe &C. un preavviso di rigetto dell’istanza evidenziando, tra l’altro, che “ nell'ambito di una ottimale localizzazione sul territorio dei punti vendita, si è rilevato che il servizio di vendita di generi di monopolio nella zona in cui è ubicato il locale indicato dalla S. V risulta ampiamente garantito dalla preesistente rete di vendita costituita dalle rivendite n. 22 e n. 91 in Siracusa” ;
- che, successivamente, la società Sacco s.a.s. di Sacco Giuseppe &C., oltre il termine di giorni 10 indicato nella detta comunicazione e previsto dalla Legge, depositava, in data 11.01.2013 (Prot. n. 2235) una memoria difensiva, nella quale premetteva, a guisa di autocertificazione “ che la vendita dei generi di monopolio effettuate per mezzo del patentino n. 400023, già operante presso il bar della stazione di servizio 08 di Siracusa, rappresenta circa il 70% del venduto dei medesimi generi di monopolio della rivendita n. 22 sita in Viale Scala Greca n. 165...che detta attività di vendita effettuata per mezzo del patentino n. 400023, genera per la scrivente società un margine operativo del 3%, di gran lunga inferiore ai costi di gestione del servizio...che la richiesta di che trattasi, essendo speciale...non può tener conto delle già esistenti rivendite n. 22 e n. 91, in quanto ubicate all'esterno della stazione di servizio e quindi destinate a garantire e soddisfare un numero di clienti diverso, sia in termini di numero che in termini di tipologia, da quello di transito della medesima stazione di servizio Q8 ” ;
- che, per le sole ragione esposte al punto precedente, la citata società controinteressata chiedeva l'annullamento della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- che, in accoglimento delle suddette deduzioni rappresentate dalla contro interessata, l'A.A.M.S. — Ufficio Regionale della Sicilia — Sezione Distaccata di Siracusa, con raccomandata a.r. del 22.03.2013, Prot. n. 24017, invitava la stessa società istante a far pervenire la documentazione necessaria al fine di determinare la somma da corrispondere per la trattativa privata relativa alla gestione delle istituendo rivendita, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 25 / 1986;
- che, quindi, con la Determina emessa dall’AAMS — Ufficio Regionale della Sicilia — Sezione Distaccata di Siracusa in data 15.04.2013, Prot. n. 3079, di cui in epigrafe, veniva autorizzata l’istituzione della rivendita speciale;
- che ciò avveniva nonostante il ritardo nel deposito della documentazione integrativa;
- che, addirittura, 1'A.A.M.S. di Siracusa sollecitava in data 25.10.2013 gli Uffici preposti in Roma della stessa Agenzia a provvedere alla determinazione dell'importo da richiedere una tantum alla società controinteressata al fine di rendere operativa la già istituita rivendita speciale;
- che il suddetto importo veniva determinato in data 21.11.2013 — prot. n. 94192 dall'A.A.M.S. — Direzione Centrale Gestione Accise e Monopolio Tabacchi in euro 7.800,00 fino al 04.06.2015;
In ragione di quanto sinteticamente riportato, il ricorrente deduceva in punto di diritto i seguenti motivi di gravame:
1) “ Illegittimità del provvedimento adottato di istituzione di una rivendita speciale presso la stazione automobilistica "Q8" di Viale Scala Greca n. 215, in Siracusa, per mancanza dei presupposti e difetto di istruttoria ”, atteso che l'istituzione effettiva della rivendita era subordinata al successivo versamento dell'importo una tantum determinato dall'A.A.M.S. — Direzione Centrale Gestione Accise e Monopolio Tabacchi ed alla sottoscrizione del relativo contratto, come stabilito anche dal regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo, D. M. n. 38 del 21.02.2013 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno dell'emanazione del provvedimento impugnato, ossia 16.04.2013, ed entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione - il quale, tra l’altro, nell’introdurre una disciplina più stringente in punto di presupposti, imponeva lo svolgimento di un’attività istruttoria da pare dell’amministrazione resistente che nella fattispecie era stato completamente omesso. Inoltre, era stata omessa nella fattispecie da parte dell’amministrazione resistente qualsiasi valutazione in merito a quanto stabilito sia dalle disposizioni contenute all'art. 22 della L. n. 1293 / 1957, all'art. 53 della L. n. 1074 / 1958 per le quali possono essere istituite rivendite speciali per soddisfare particolari esigenze di servizio, anche temporaneo, alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino;sia quanto indicato nella circolare n. 04 / 63406 del 25.09.2001, che, al Titolo II, nel disciplinare l'istituzione di rivendite speciali, disponeva che valgono anche per le rivendite speciali i requisiti di distanza e produttività - quest’ultimo confermato anche nella successiva circolare n. 04 / 64713 del 28.11.2001 - previsti per l'istituzione di rivendite ordinarie e che “ oltre ad essere istituite nelle ubicazioni di cui all'art. 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, possono essere impiantate nei bar delle stazioni di servizio automobilistico con piazzale superiore a 1.000 ma se sussiste la distanza di almeno 500 metri dalla rivendita più vicina ”;
2) “ violazione di legge per mancata partecipazione al procedimento amministrativo nonchè illegittimità del provvedimento adottato per eccesso di potere ”, atteso che non era stato in alcun modo avvertito, ai sensi dell’art. 7 della legge n.241 del 1990, dell'avvio del procedimento amministrativo di istituzione della citata rivendita speciale limitrofa.