TAR Genova, sez. I, sentenza 2009-11-02, n. 200903068
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N. 03068/2009 REG.SEN.
N. 00413/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 413 del 2009, proposto da:
M B, rappresentata e difesa dagli avv. F C, G M, con domicilio eletto presso G M in Genova, via Cairoli 11/21;
contro
Comune di Alassio;
nei confronti di
C A, rappresentata e difesa dagli avv. P M, F V, con domicilio eletto presso P M in Genova, Galleria Mazzini 7/4;
per l'annullamento
del provvedimento silenzioso implicito di rifiuto che si è formato a seguito della notificazione avvenuta il 17/22 dicembre 2008 dell’atto di diffida extragiudiziale con cui la ricorrente ha chiesto al Comune di Alassio ai sensi della L. 241/90 l’adozione di atti idonei a sanzionare l’abuso edilizio perpetrato dalla controinteressata;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di C A;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2009 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 21 marzo 2009 M B esponeva in fatto ed in diritto che l’attuale controinteressata C A aveva ottenuto nel gennaio 2000 dal Comune di Alassio concessione edilizia in sanatoria per la sistemazione di un tratto di terreno da adibire a strada carrabile per l’accesso nella sua proprietà al confine con la ricorrente;tali lavori erano stati in realtà eseguiti in difformità, creando gravi difficoltà alla Boglione per quanto concerne gli ingressi nella sua abitazione.
Per tali ragioni la ricorrente aveva notificato il 22 dicembre del 2008 al Comune atto di diffida ad esercitare il proprio potere di vigilanza sull’attività edilizia al fine di sanzionare gli abusi perpetrati, ma la P.A. era rimasta inerte.
La Boglione concludeva come in atti, chiedendo che questo Tribunale dichiarasse l’illegittimità tenuta dal Comune di Alassio, assegnandogli un termine perentorio per provvedere e nominando un commissario ad acta nel caso di ulteriore inerzia.
Il Comune di Alassio non è costituito in giudizio.
La controinteressata si è costituita, sostenendo l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto
Alla odierna camera di consiglio tenutasi per il passaggio in decisione della causa, il patrono di parte ricorrente produceva nota in data 16 aprile 2009 con la quale l’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Alassio avvertiva la Boglione di avere avviato azione apposita tutela del suolo pubblico, riservandosi di adottare apposita ordinanza di rimozione delle opere realizzate sulla strada comunale.
Le stesse difese concludevano circa l’avvenuta piena soddisfazione delle richieste della ricorrente.
Deve perciò essere dichiarata cessata la materia contendere e le spese di giudizio restano a carico delle controparti.