TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2014-12-10, n. 201412454
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Testo completo
N. 12454/2014 REG.PROV.COLL.
N. 06935/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6935 del 2014, proposto da:
G S, rappresentato e difeso dagli avv. S D S, L B, con domicilio eletto presso Pasquale Di Rienzo in Roma, v.le G. Mazzini, 11;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Capo della Polizia n. 33/B/12.E.7.14/3651 del 7.03.2014, pubblicato sulla G.U. del 14/3/2014, avente ad oggetto "Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 650 agenti della P.S. riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo";
nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente all’immediato reclutamento quale agente della Polizia di Stato, nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata a provvedere allo stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2014 la dott.ssa S S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Premette il ricorrente di aver partecipato al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di n. 2800 allievi agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell’art. 2199 c. 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale di cui al D.M. 24/11/2011, classificandosi al 3257° posto della graduatoria.
Ha quindi impugnato il decreto in epigrafe con il quale il Ministero ha indetto un nuovo concorso per il reclutamento n. 650 agenti della Polizia di Stato, ritenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto previamente provvedere allo scorrimento della graduatoria.
Ha quindi dedotto il seguente motivo di gravame:
__1. Violazione dell’art. 4 c. 3, 3-quater e 4 del D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 30/10/2013 n. 125. Violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di buon andamento della P.A. Violazione del legittimo affidamento del ricorrente. Violazione dell’art. 1 c. 1 della L. 241/90 e in particolare dei principi di economicità e efficienza dell’azione amministrativa. – Eccesso di potere per carenza dei presupposti, per difetto di istruttoria e per sviamento.
Deduce che il Ministero non avrebbe potuto bandire il nuovo concorso ostandovi la previsione recata dall’art. 4 c. 3 lett. del D.L. 101/13, conv. in L. 125/13: nel caso di specie, infatti, vi sarebbero candidati idonei inseriti nelle graduatorie vigenti.
L’indizione di un nuovo concorso sarebbe un inutile spreco per la P.A. disponendo già di professionalità in precedenza selezionate: il Legislatore avrebbe infatti imposto alle Amministrazioni Pubbliche un limite procedurale all’indizione di nuovi concorsi, subordinandoli, fino al 31/12/2016, alla previa verifica di vincitori o idonei in graduatorie approvate dalla data del 1° gennaio 2007.
Ciò sarebbe confermato anche nelle linee guida ministeriali.
Il provvedimento impugnato lederebbe il legittimo affidamento del ricorrente.
Insiste quindi per l’accoglimento del ricorso.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno depositato scritti difensivi.
All’udienza pubblica del 27 novembre 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Come meglio dedotto in narrativa, il ricorrente – risultato idoneo non vincitore in un precedente concorso pubblico per il reclutamento di allievi agenti, riservato ai volontari delle Forze Armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale – ha impugnato il bando con il quale è stato indetto un nuovo concorso per il reclutamento di analoghe professionalità, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto prima procedere allo scorrimento della graduatoria.
Sulla questione si è pronunciato il Consiglio di Stato con decisione n. 100/2014 che ha riformato la sentenza di questa Sezione n. 7482/2013.
In detta decisione il Consiglio di Stato ha richiamato la sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, secondo cui lo scorrimento rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico”, salvi i casi in cui “in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata a peculiari meccanismi di