TAR Bari, sez. I, sentenza 2022-10-21, n. 202201393

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2022-10-21, n. 202201393
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202201393
Data del deposito : 21 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/10/2022

N. 01393/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00514/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 514 del 2022, proposto da
Post &
Service Group Rete Soggetto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M D, A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Barletta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, D C M, I P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Poste Italiane spa, Sailpost spa, Fulmine Group srl, non costituiti in giudizio;
Poste Italiane spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Martucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

a) del bando di gara per la procedura aperta mediante piattaforma telematica di negoziazione denominata “servizi di notifica, a mezzo posta, degli atti giudiziari e dei servizi connessi, per il comando di polizia locale di Barletta” - C.I.G. [9145125BE1], pubblicato in data 25.3.2022;

b) del disciplinare di gara;

c) del capitolato speciale di appalto e relativi allegati A e B;

d) di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso per presupposizione e consequenzialità, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti i documenti di gara ed, altresì, la “determina a contrarre” n. 396 del 18/03/2022, pubblicata a far data dal 24.3.2022, con la quale il dirigente dell'area i - polizia locale - protezione civile del comune di Barletta ha, tra l'altro, proceduto ad approvare gli atti di gara;

e) nota del 14.4.2022 del dirigente del settore polizia locale del comune di Barletta di riscontro al quesito sopposto dalla società odierna ricorrente in data 11.4.2022;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Barletta e di Poste Italiane spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5.10.2022 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con determina a contrarre n. 396 del 18.3.2022 l’area I – polizia locale – protezione civile del comune di Barletta ha bandito la procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, per l’affidamento dell’appalto di “Servizi di Notifica a mezzo posta degli Atti Giudiziari e dei servizi connessi, per il Comando Polizia Locale di Barletta” (C.I.G. 9145125BE1), ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3 lett. b-bis) D.lgs. 18.4.2016, n. 50 s.m.i., che si sarebbe svolta telematicamente sul portale Appalti&Contratti del Comune di Barletta, approvando, al contempo, bando, capitolato e disciplinare di gara.

Nel bando n.3/2022, pubblicato in data 25.3.2022, la stazione appaltante dichiarava che l’importo a base di gara era pari ad €. 636.915,00, al netto di Iva e/o di altre imposte;
importo, ex art. 4 del capitolato di gara, “calcolato a consuntivo in base all'andamento storico medio delle spedizioni dell’Ente”.

Nel disciplinare di gara la stazione appaltante specificava, all’art. 3, che: “L’appalto è costituito da un unico lotto” (art. 3), prescrivendo, all'art. 6.1, lettera b (requisiti di idoneità professionale) che, ai fini della partecipazione alla gara de qua, fosse necessario il possesso: “della licenza individuale speciale di tipo A1 o B1, rispettivamente (per):

- servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari, di cui alla Legge 20 novembre 1992, n. 890, e s.m.i. (Atti giudiziari – contravvenzioni);

- servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di violazioni al codice della strada, di cui all’art. 201 del D. Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i. (contravvenzioni);

- area di recapito su tutto il territorio nazionale”.

Nell’ambito della determinazione dirigenziale a contrarre si chiariva che “l’appalto è costituito da un unico lotto poiché ai sensi dell’art. 51, comma 1 del Codice, il servizio oggetto dell’appalto è

caratterizzato dall’uniformità tecnico-operativa della prestazione richiesta alle imprese concorrenti in funzione anche dell’organizzazione gestionale del servizio, tale da non aver reso possibile l’individuazione di alcuna convenienza di natura sia tecnica che economica ad una sua suddivisione

in lotti” (doc. n. 5 dell’ente, depositato il 6.5.2022).

Il disciplinare di gara, a sua volta, nel ripetere la precedente motivazione, aggiungeva che “In particolare, le attività oggetto della presente gara sono riconducibili ad una prestazione unitaria, indivisibile e complementare” (doc. n. 5 doc del comune depositato il 6.5.2022).

In sostanza, si richiedeva, ai fini dell’ammissione, il possesso di una licenza idonea in ambito nazionale e non solo regionale e ciò era giustificato dalla mancata suddivisione in lotti, non conveniente stante l’unitarietà della prestazione richiesta.

Pertanto, la società odierna ricorrente, in possesso della sola licenza “A2” (abilitativa alla notificazione di atti giudiziari e contravvenzioni in ambito regionale), non ha potuto partecipare (avrebbe potuto farlo solo in forma associata), proprio perché non abilitata ad effettuare notificazioni su tutto il territorio.

Con (tardiva, perché proposta oltre il termine previsto indicato nella lex specialis) richiesta di chiarimenti, dichiaratamente funzionale a ottenere la modifica dei requisiti di accesso alla gara, deducendo l’irragionevolezza e la natura escludente delle previsioni sopraindicate, la odierna ricorrente evidenziava all’ente la esiguità degli operatori in possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti, invocando la ambita suddivisione in lotti regionali.

In riscontro alla richiesta avanzata dalla Post &
Service, con nota del 14.4.2022, il dirigente del settore replicava, richiamando il disciplinare di gara e la determinazione dirigenziale, che “l’appalto è costituito da un unico lotto poiché ai sensi dell’art. 51, comma 1 del Codice, il servizio oggetto dell’appalto è caratterizzato dall’uniformità tecnico-operativa della prestazione richiesta alle imprese concorrenti, tale da non aver reso possibile l’individuazione di alcuna convenienza economica ad una sua suddivisione in lotti tenuto conto, altresì, della vigente gestione del flusso dei dati mediante il portale in uso PMWEB ”;
“Inoltre, nell’art. 4 del disciplinare di gara, al fine di favorire la massima partecipazione alla gara, è stata prevista la possibilità di partecipare in tutte le forma associate previste dal codice dei contratti pubblici (raggruppamenti, consorzi, ecc), consentendo, quindi, di superare le limitazioni logistiche di carattere territoriale alle ditte interessate”.

Impugnando il bando di gara e le previsioni della lex specialis la ricorrente ne lamenta l’illegittimità, sostenendo che sarebbero ingiustificatamente preclusive della sua partecipazione, irragionevole essendo la mancata suddivisione in lotti, decisamente più favorevole alla massima partecipazione.

Nel costituirsi l’ente ha sostenuto la correttezza dell’operato dei propri uffici evidenziando, con una relazione tecnica stilata dagli stessi, che l’unicità del lotto fosse imposta dalle esigenze gestionali unitarie del servizio: in particolare determinate dalla fase precedente alla notifica degli atti, nella quale il concessionario della spedizione era tenuto, consultando il sistema telematico dell’ente, a verificare quali avvisi di pagamento fossero stati già pagati e quali, invece, fossero rimasti inadempiuti, dovendo limitare l’attività di spedizione, preliminare alla riscossione, solo a questi ultimi.

La suddivisione in lotti, con pluralità di operatori aggiudicatari, avrebbe reso tecnicamente complessa (a causa della potenziale frammentazione a fronte della unicità del sistema operativo) la gestione del servizio (per la dettagliata specificazione delle ragioni tecniche, si veda la relazione dell’ente del 3.5.2022, depositata in vista dell’udienza cautelare, il 6.5.2022, e ribadita con la relazione del 30.9.2022).

In conclusione, per l’ente, la ragionevolezza della deroga alla suddivisione in lotti sarebbe da rinvenirsi nell’assenza di qualsivoglia convenienza nella parcellizzazione ed anzi nella sua maggiore complessità di gestione, non senza chiarire che, se da un lato le infrazioni al codice della strada, oggetto di sanzione, erano certamente quelle commesse nel solo territorio comunale, la necessità di copertura nazionale per le notificazioni trovava la sua ragion d’essere nella circostanza che la residenza dei proprietari dei veicoli sanzionati (cui indirizzare la notifica del verbale di infrazione) poteva dislocarsi in tutte le regioni del territorio nazionale, con conseguente necessità di coprirlo interamente, senza distinzione in aree regionali, attesa l’impossibilità di conoscere preventivamente la diversa incidenza delle diverse zone territoriali.

Anche Poste Italiane spa di Roma (resasi nel frattempo aggiudicataria del servizio con determina n.1107 del 22.7.2022, versata in atti dall’ente il 14.9.2022), nel costituirsi, ha insistito per la ragionevolezza dell’unicità del lotto, non senza evidenziare che la facoltà per i titolari di licenza B2 di partecipare era, comunque, garantita dalla possibilità di associarsi con i titolari di altre licenze regionali, al fine di coprire l’intero territorio nazionale.

All’udienza del 5.10.2022, fissata su richiesta delle parti all’udienza cautelare (dell’11.5.2022), la causa è stata trattenuta in decisione, sulla scorta delle conclusionali e repliche depositate dalle parti e della discussione orale resa in udienza.

Il ricorso è infondato e tanto esime il collegio dal soffermarsi sulla questione di procedibilità dello stesso a causa della omessa impugnazione della intervenuta aggiudicazione.

Su tale questione, peraltro, la ricorrente -con argomentazioni non contrastate dalle controparti e giurisprudenza a supporto (per tutte CdS n.3538/2021) - si è soffermata in sede di conclusionale, escludendo la sopravvenienza del difetto di interesse, sulla scorta della dedotta portata caducante dell’annullamento del bando, in questa sede impugnato (ogni dubbio sulla condivisibilità della predetta giurisprudenza, che predica la portata caducante, determinato dalla pretermissione dell’aggiudicataria nel contraddittorio, con conseguente possibilità di subire l’annullamento del provvedimento a sé favorevole, senza essere evocata in giudizio, è superato, nello caso in questa sede scrutinato, dalla circostanza che l’aggiudicataria è stata, nell’odierno giudizio, intimata e si è costituita svolgendo argomentate difese).

Con due motivi di doglianza intimamente connessi ed ugualmente rubricati (per “ violazione e falsa applicazione di legge (art. 51 del codice degli appalti, dell’art. 46 della dir. 2014/24/ue e dell’art 65 della direttiva 2014/25/ue). Violazione dei principi di non discriminazione, proporzionalità̀, parità di trattamento e trasparenza. Eccesso di potere per illogicità e travisamento. Violazione di legge (art. 3 legge 7/8/1990 n° 241: motivazione carente e perplessa). ”) la società ricorrente contesta, questo in estrema sintesi il contenuto delle censure, le previsioni di bando che contemplano l’unicità del lotto (art. 3) e, tra i requisiti di idoneità professionale, il possesso della licenza A1 o B1 (art.

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