TAR Palermo, sez. III, decreto decisorio 2018-07-02, n. 201800629

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, decreto decisorio 2018-07-02, n. 201800629
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201800629
Data del deposito : 2 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/07/2018

N. 03207/2015 REG.RIC.

N. 00629/2018 REG.PROV.PRES.

N. 03207/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3207 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, domiciliato presso la Segreteria TAR in Palermo, via Butera, 6;

contro

Provincia di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G G, con domicilio eletto presso lo studio Palermo Uff.Legale Provincia Palermo in Palermo, via Maqueda, 100;

per l'annullamento

del diritto del disabile grave all’assegnazione dei servizi di assistenza all’autonomia e comunicazione e trasporto per l’anno scolastico 2015/2016;

nonché per l’accertamento e la condanna

della Provincia Regionale di Palermo, oggi Città Metropolitana - di provvedere a garantire l’erogazione dei servizi di autonomia e comunicazione e trasporto in favore del disabile grave , per tutte le ore di frequenza scolastica per il corrente anno scolastico 2015/2016 ;

ed altresì per la condanna

della Città Metropolitana di Palermo al risarcimento del danno non patrimoniale ex art 2059 c.c. e art. 30 com. 2 c.p.a, sofferto dal ricorrente per la mancata attivazione de servizi di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione, igienico –sanitario e trasporto.

***


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;

Considerato che parte ricorrente ha depositato in giudizio atto di rinuncia al ricorso;

Considerato che, tuttavia, il predetto atto non possiede i requisiti di cui all’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. e che, pertanto, può trovare applicazione, nella fattispecie, il successivo comma 4 laddove dispone che “ Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa .” (cfr., sul punto, da ultimo, Cons. Stato Sez. IV, 20.4.2017, n. 1846) ;

Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse alla trattazione e alla decisione nel merito;

Considerato che si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre tra le parti costituite le spese del presente giudizio;


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