TAR Palermo, sez. III, decreto decisorio 2018-07-02, n. 201800629
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Pubblicato il 02/07/2018
N. 00629/2018 REG.PROV.PRES.
N. 03207/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 3207 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, domiciliato presso la Segreteria TAR in Palermo, via Butera, 6;
contro
Provincia di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G G, con domicilio eletto presso lo studio Palermo Uff.Legale Provincia Palermo in Palermo, via Maqueda, 100;
per l'annullamento
del diritto del disabile grave all’assegnazione dei servizi di assistenza all’autonomia e comunicazione e trasporto per l’anno scolastico 2015/2016;
nonché per l’accertamento e la condanna
della Provincia Regionale di Palermo, oggi Città Metropolitana - di provvedere a garantire l’erogazione dei servizi di autonomia e comunicazione e trasporto in favore del disabile grave , per tutte le ore di frequenza scolastica per il corrente anno scolastico 2015/2016 ;
ed altresì per la condanna
della Città Metropolitana di Palermo al risarcimento del danno non patrimoniale ex art 2059 c.c. e art. 30 com. 2 c.p.a, sofferto dal ricorrente per la mancata attivazione de servizi di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione, igienico –sanitario e trasporto.
***
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Considerato che parte ricorrente ha depositato in giudizio atto di rinuncia al ricorso;
Considerato che, tuttavia, il predetto atto non possiede i requisiti di cui all’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. e che, pertanto, può trovare applicazione, nella fattispecie, il successivo comma 4 laddove dispone che “ Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa .” (cfr., sul punto, da ultimo, Cons. Stato Sez. IV, 20.4.2017, n. 1846) ;
Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse alla trattazione e alla decisione nel merito;
Considerato che si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre tra le parti costituite le spese del presente giudizio;