TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-05-26, n. 202303250

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-05-26, n. 202303250
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202303250
Data del deposito : 26 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/05/2023

N. 03250/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00664/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 664 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Armando Diaz, n. 11.

per l'annullamento

del decreto del 10 aprile 2018 con il quale la Questura di Napoli ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 marzo 2023 il dott. Domenico De Falco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso spedito a notifica in data 24 gennaio 2019 e depositato il successivo 14 febbraio 2019, il sig -OMISSIS- ha premesso di essere cittadino bengalese e di essere titolare di una ditta individuale avente ad oggetto il commercio al dettaglio ambulante, munita di autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante.

In data 6 marzo 2017, il sig. -OMISSIS- inoltrava presso gli sportelli dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli un’istanza volta a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, in virtù di un precedente titolo di soggiorno con scadenza al 26 gennaio 2017, dichiarando la stabile residenza presso la via-OMISSIS- ove aveva spostato anche la sede amministrativa della propria ditta individuale, precedentemente collocata in via -OMISSIS-.

La richiesta di rinnovo veniva accolta, ma in esito alle verifiche condotte dalla questura il sig. -OMISSIS- risultava sconosciuto ed irreperibile presso l’indirizzo di via -OMISSIS-, né era affissa targhetta o insegna della ditta e il sig. -OMISSIS- risultava non conosciuto agli astanti interpellati;
peraltro presso l’indirizzo segnalato non risultava alcuna civile abitazione essendo ivi ubicati uffici amministrativi di enti quali l’INAIL, l’INPS e l’INPDAP.

Gli accertamenti condotti successivamente rivelavano, presso l’indirizzo suddetto, l’esistenza di una solida consorteria criminale, che operava attraverso un’associazione avente sede presso il indirizzo indicato dal ricorrente, dedita a certificare falsamente la sussistenza degli specifici requisiti prescritti dalla legge ai fini del conseguimento del permesso di soggiorno e dei suoi rinnovi, tra cui, per l’appunto, anche l’esistenza di una sistemazione abitativa.

L’accertata natura fraudolenta delle attestazioni rilasciata dall’associazione inclusa quella in favore del sig. -OMISSIS- ne determinava il deferimento innanzi alla Autorità giudiziaria, poiché ritenuto in concorso di gravi reati tutti diretti mediante false attestazioni a favorire l’irregolare permanenza sul territorio di cittadini stranieri per conseguire un illecito profitto.

In considerazione dell’accertata reale insussistenza del requisito della stabile dimora prescritto dagli artt. 7 e ss. Del d.lgs. n. 286/1998 oltre che dell’esercizio dell’attività di impresa risultata sostanzialmente inesistente, la Questura decretava con atto del 10 aprile 2018, n. 210 il diniego di rinnovo del Permesso di soggiorno.

Avverso tale provvedimento il sig. -OMISSIS- proponeva il ricorso introduttivo del presente giudizio chiedendone l’annullamento, previa sospensione degli effetti, sulla base della seguente censura.

Omessa e/o falsa applicazione dell’artt. 10 bis l. 7 agosto 1990 n. 241., e degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del t.u. n. 286/1998. Omessa e/o falsa applicazione dell’art. 27 Cost. in tema di presunzione d’innocenza, omessa e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 5 d.lgs 286/1998. Efficacia sanante del fatto sopravvenuto.

Si è costituito il Ministero dell’Interno.

Con ordinanza 20 marzo 2019, n. -OMISSIS- l’istanza cautelare è stata respinta.

Alla udienza pubblica per lo smaltimento dell’arretrato del 2 marzo 2023, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 87 co.

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