TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-04-29, n. 202408501
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Testo completo
Pubblicato il 29/04/2024
N. 08501/2024 REG.PROV.COLL.
N. 06516/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6516 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Tardella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Viterbo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio reso dal Questore di Viterbo in data 7 febbraio 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Viterbo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2024 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e in diritto:
1. Il ricorrente impugna la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Viterbo in data 7 febbraio 2023, facendo valere due motivi di ricorso, così rubricati:
1) Eccesso di potere per carenza di istruttoria e vizio di motivazione. Violazione di legge e falsa applicazione degli artt.1 e 2 D.Lgs 159/2011;
2) Violazione/falsa applicazione dell'art. 7 legge 241/1990. Omessa comunicazione dell'avvio del procedimento in assenza del requisito delle "particolari esigenze di celerità”.
2. La misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio è stata adottata con la seguente motivazione:
“ … a seguito di controllo avvenuto nei pressi della Stazione Ferroviaria di -OMISSIS- (-OMISSIS-) lo stesso è risultato sprovvisto di permesso di soggiorno o di altro documento. Per quanto accertato, al termine dell'identificazione a mezzo -OMISSIS-, veniva deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria territoriale per la violazione dell'art. 6 del D.Lgs 386/1998 [...];
CONSIDERATO che il sig. -OMISSIS-, nei suoi trascorsi, risulta annoverare segnalazioni alle competenti Autorità Giudiziarie territoriali, per la violazione dell'art. 6 del D.Lgs 268/98, violazione dei privati contro la P.A. e reati contro il patrimonio;
RISCONTRATO che il sig. -OMISSIS-, come verificato dall'ufficio proponente non è iscritto nella lista dei residenti del -OMISSIS- e che all'interno dello stesso territorio non svolge nessuna attività lavorativa, non possiede immobili né tanto meno è titolare di una licenza di polizia relativa ad una qualsiasi attività commerciale e che pertanto non ha validi motivi per restarci o dimorarci,
RILEVATA la necessità di impedire allo stesso l'eventuale rientro a -OMISSIS- (-OMISSIS-) onde evitare che commetta attività delittuose;
RAVVISATA la necessità e urgenza, in deroga all'art. 7 della Legge 241/90, di adottare tempestivamente il provvedimento amministrativo, connessa con l'esigenza di evitare che, nelle more della definizione del procedimento secondo le ordinarie modalità, il sia. -OMISSIS-commetta ulteriori e più gravi condotte pericolose;
VALUTATA la sussistenza della pericolosità del comportamento del sig. -OMISSIS- per quel che concerne la sicurezza e la tranquillità pubblica,
RILEVATO che per i pregiudizi a suo carico, che ne caratterizzano la condotta, debba ritenersi persona pericolosa, inquadrabile in una delle categorie di cui all' art. 1 del D.Lgs 159/2011 e che è pertanto necessario arginare tale pericolosità[...]
ORDINA il rimpatrio del sig. -OMISSIS- nato in -OMISSIS-, qualora si trovi ancora nel -OMISSIS-, verso il comune di residenza/domicilio ed intimo allo stesso di presentarsi entro il termine massimo di giorni 1 (uno) dalla notifica del presente provvedimento all'Autorità di P.S. di