TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-04-29, n. 202408501

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-04-29, n. 202408501
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202408501
Data del deposito : 29 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/04/2024

N. 08501/2024 REG.PROV.COLL.

N. 06516/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6516 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Viterbo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio reso dal Questore di Viterbo in data 7 febbraio 2023.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Viterbo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2024 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato in fatto e in diritto:

1. Il ricorrente impugna la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Viterbo in data 7 febbraio 2023, facendo valere due motivi di ricorso, così rubricati:

1) Eccesso di potere per carenza di istruttoria e vizio di motivazione. Violazione di legge e falsa applicazione degli artt.1 e 2 D.Lgs 159/2011;

2) Violazione/falsa applicazione dell'art. 7 legge 241/1990. Omessa comunicazione dell'avvio del procedimento in assenza del requisito delle "particolari esigenze di celerità”.

2. La misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio è stata adottata con la seguente motivazione:

“ … a seguito di controllo avvenuto nei pressi della Stazione Ferroviaria di -OMISSIS- (-OMISSIS-) lo stesso è risultato sprovvisto di permesso di soggiorno o di altro documento. Per quanto accertato, al termine dell'identificazione a mezzo -OMISSIS-, veniva deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria territoriale per la violazione dell'art. 6 del D.Lgs 386/1998 [...];

CONSIDERATO che il sig. -OMISSIS-, nei suoi trascorsi, risulta annoverare segnalazioni alle competenti Autorità Giudiziarie territoriali, per la violazione dell'art. 6 del D.Lgs 268/98, violazione dei privati contro la P.A. e reati contro il patrimonio;

RISCONTRATO che il sig. -OMISSIS-, come verificato dall'ufficio proponente non è iscritto nella lista dei residenti del -OMISSIS- e che all'interno dello stesso territorio non svolge nessuna attività lavorativa, non possiede immobili né tanto meno è titolare di una licenza di polizia relativa ad una qualsiasi attività commerciale e che pertanto non ha validi motivi per restarci o dimorarci,

RILEVATA la necessità di impedire allo stesso l'eventuale rientro a -OMISSIS- (-OMISSIS-) onde evitare che commetta attività delittuose;

RAVVISATA la necessità e urgenza, in deroga all'art. 7 della Legge 241/90, di adottare tempestivamente il provvedimento amministrativo, connessa con l'esigenza di evitare che, nelle more della definizione del procedimento secondo le ordinarie modalità, il sia. -OMISSIS-commetta ulteriori e più gravi condotte pericolose;

VALUTATA la sussistenza della pericolosità del comportamento del sig. -OMISSIS- per quel che concerne la sicurezza e la tranquillità pubblica,

RILEVATO che per i pregiudizi a suo carico, che ne caratterizzano la condotta, debba ritenersi persona pericolosa, inquadrabile in una delle categorie di cui all' art. 1 del D.Lgs 159/2011 e che è pertanto necessario arginare tale pericolosità[...]

ORDINA il rimpatrio del sig. -OMISSIS- nato in -OMISSIS-, qualora si trovi ancora nel -OMISSIS-, verso il comune di residenza/domicilio ed intimo allo stesso di presentarsi entro il termine massimo di giorni 1 (uno) dalla notifica del presente provvedimento all'Autorità di P.S. di detto luogo di residenza, con l'avvertenza che, non ottemperando, incorrerà nella contravvenzione di cui all'art. 163 T.U. Leggi di P.s. ;

VIETA al sig. -OMISSIS- di fare ritorno nel -OMISSIS- (-OMISSIS-) per anni 1 (uno) senza la preventiva autorizzazione di questo Ufficio. Lo stesso viene reso edotto che contravvenendo a quanto impostogli sarà denunciato in stato di libertà alla competente A. G. ai sensi dell'art. 76 comma 3 Decreto Legislativo 159/2011. [...] ”.

3. Si sono costituiti in giudizio la Questura di Viterbo e il Ministero dell’Interno, resistendo al ricorso.

4. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, all’esito della camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023, il Collegio ha accolto la domanda cautelare.

5. Il ricorso è stato chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 13 febbraio 2024 e quindi trattenuto in decisione.

6. Parte ricorrente sostiene quanto segue (in sintesi):

- di essere cittadino nigeriano, soggiornante irregolare che vive in Italia insieme alla moglie, titolare di permesso di soggiorno, ed alla figlia;

- di svolgere attività irregolare di vendita ambulante di piccoli beni di consumo, quali fazzoletti e accendini, a Roma e prevalentemente nel -OMISSIS- (-OMISSIS-);

- che, in data 7 febbraio 2023, il Questore di Viterbo applicava al ricorrente la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con obbligo di rientro nel proprio Comune di residenza, sulla base di presunte condotte illecite poste in essere dallo stesso.

7.Con il primo motivo il ricorrente lamenta il vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione in quanto l’istruttoria compiuta dall'Amministrazione è generica e inidonea a sostenere il giudizio di pericolosità formulato nei confronti dello stesso.

7.1. Il motivo è fondato.

7.2. A norma dell’art. 1 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “ I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica
”.

7.3. Secondo la consolidata giurisprudenza formatasi in materia, “ Il provvedimento di inibizione emesso dal questore ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011, incidendo su libertà costituzionalmente tutelate, deve essere fondato su rigorosi presupposti e su un'adeguata motivazione che dia conto delle ragioni poste dall'Amministrazione a sostegno delle determinazioni assunte ” ( cfr ., ex multis, T.A.R. Toscana, Sez. II, 11 dicembre 2018, n. 1606).

In particolare, per l'adottabilità del provvedimento del foglio di via obbligatorio, sono richiesti elementi di fatto, attuali e concreti, in base ai quali può essere formulato un giudizio prognostico sulla probabilità che il soggetto commetta reati che offendono o mettono in pericolo la tranquillità e la sicurezza pubblica, da valutare, in particolare, in connessione allo specifico territorio comunale.

Sotto tale profilo, assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, il profilo soggettivo, relativo alla "dedizione" del soggetto alla commissione di reati, e quello oggettivo, inerente all’attitudine offensiva dei medesimi reati nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22 aprile 2022, n. 3108;
TAR - Campania Napoli, Sez. V, 15 giugno 2023, n. 3642).

La misura preventiva in questione si presenta, sul piano della sua tipizzazione normativa, fortemente caratterizzata in termini penalistici, nel senso che entrambi i predetti profili, soggettivo e oggettivo, devono essere ricostruiti, da un lato, attingendo al vissuto criminale del soggetto interessato, nei suoi risvolti pregressi ed in quelli prognostici;
dall'altro lato, analizzando il potenziale offensivo insito nelle condotte criminose alle quali il medesimo risulti essere dedito (in termini Cons. Stato, Sez. III, 20 giugno 2018, n. 3781).

La discrezionalità di cui è dotata l’amministrazione in relazione alla adozione della misura in questione è naturalmente soggetta al sindacato del g.a., il quale, come noto, non può sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore ai fini dell'adozione di una misura di prevenzione, in quanto, in tal modo, eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull'atto amministrativo. Resta tuttavia salvo il sindacato di legittimità dell’atto, diretto in special modo alla verifica della correttezza, logicità e coerenza delle conclusioni del provvedimento con le risultanze istruttorie e con la situazione oggettivamente in essere ( cfr . T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 30 gennaio 2023, n.1682).

7.4 Tanto premesso, con riferimento al caso di specie, nel provvedimento il Questore fa un generico riferimento alla violazione dell’art. 6 T.U. Immigrazione e ad asserite violazioni contro la P.A. e reati contro il patrimonio.

7.5. Per quanto concerne “la violazione dell’art. 6 T.U. Immigrazione”, giova sottolineare come, a seguito della modificazione da parte della legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, co. 22, lett. h), dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il reato di inottemperanza all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato può configurarsi esclusivamente nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato (cfr. ex multis Cassazione penale, sez. I , 15 dicembre 2020, n. 13780).

Pertanto, poiché il ricorrente è uno straniero irregolare, come risulta anche dallo stesso provvedimento impugnato, la condotta contestata non ha rilevanza penale.

7.6. Si osserva, inoltre, come in relazione alla "violazione dei privati contro la P.a. e dei reati contro il patrimonio”, nella motivazione l’Amministrazione non fornisca elementi di fatto, specifici e concreti, idonei a suffragare un giudizio prognostico. Difatti, non è specificato né il luogo né la data di commissione delle asserite violazioni, né sono descritti, anche succintamente, i fatti e le condotte poste a fondamento del provvedimento, né l'Amministrazione indica a quali delle tre ipotesi previste dall'art. 1 D. Lgs 159/2011 sia riconducibile parte ricorrente.

8. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 7 legge 241/1990 in quanto il provvedimento non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.

8.1. La doglianza è parimenti fondata.

8.2.Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, la previa comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 241 del 1990 rappresenta un principio generale dell'azione amministrativa.

Pertanto, a meno che non sussistano ragioni di urgenza - da esplicitare adeguatamente nella motivazione del provvedimento - occorre che l’Amministrazione dia preventivamente notizia all'interessato (cfr. Cons. Stato n. 2456 del 2011;
Tar Lazio, Latina, n. 329 del 2012;
Tar Campania, Napoli, n. 512 del 2012).

8.3. Nel caso di specie l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento è avvenuta in assenza di specifici profili di urgenza, come dimostra anche il fatto che il provvedimento è stato emanato il 7 febbraio 2023 e notificato il successivo 10 marzo, dopo oltre un mese dall’emanazione;

9. In conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con il conseguente annullamento dell’atto impugnato.

10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi