TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2023-07-12, n. 202304195
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Pubblicato il 12/07/2023
N. 04195/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01430/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1430 del 2021, proposto da
R D L, rappresentato e difeso dall’avvocato F S E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Meta, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, alla Via Toledo n. 156;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
- dell’ordinanza del Settore Urbanistica del Comune di Meta n. 9 del 20 gennaio 2021;
- di tutti i provvedimenti, precedenti, preordinati e conseguenti, ivi comprese le relazioni tecniche seguenti ai due sopralluoghi del 28 novembre 2019 e del 5 dicembre 2019 richiamate nel preambolo del provvedimento impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Meta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 maggio 2023 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Con l’impugnata ordinanza n. 9 del 20 gennaio 2021, il Settore Urbanistica del Comune di Meta ha disposto, a carico dell’odierno ricorrente, “ il ripristino dello stato dei luoghi ” in relazione alle unità immobiliari oggetto di SCIA prot. n. 3583 e n. 3587 del 4 marzo 2020, site in via Vocale al civico 8 e al civico 12, avendo rilevato per entrambe “ un cambio della destinazione d’uso rilevante (art. 23ter DPR 380/01) eseguito in assenza di permesso di costruire ”.
La circostanza sarebbe emersa, in particolare, a seguito della presentazione delle SCIA per strutture ricettive extralberghiere prot. n. 3583 e 3587 del 4 marzo 2020, a seguito delle quali “ si è rilevato un cambio della destinazione d’uso rilevante (art. 23-ter del D.P.R. n. 380/2001) eseguito in assenza di Permesso di Costruire ”.
2. Con successiva ordinanza n. 91 dell’11 giugno 2021 – pendente il presente giudizio – lo stesso Ufficio comunale ha revocato il precedente provvedimento “ nella sola parte relativa al cambio di destinazione d’uso da locale commerciale ad abitazione del locale terraneo con accesso dal civico n. 8 ”, atteso che, “ dalla relazione a firma [del tecnico incaricato da parte ricorrente] e dalla documentazione ad essa allegata, viene comprovata la destinazione d’uso abitativa del locale con ingresso dal civico n. 8 (indicato come bottega con retrostante locale di sgombero nel titolo di proprietà - F.3 p.lla 193 attualmente sub. 13 ex sub. 2 e sub. 6) ”.
È rimasto, invece, immodificato “l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi per il cambio di destinazione d’uso da locale commerciale ad abitazione del locale terraneo con accesso dal civico n. 12 ”, non avendo l’Amministrazione ravvisato al riguardo elementi di novità.
Ne deriva la cessazione della materia del contendere relativamente all’unità immobiliare sita in via Vocale n. 8.
3. Con ordinanza n. 1680 del 1° ottobre 2021, la Sezione ha ritenuto sussistenti (relativamente all’immobile sito al civico n. 12, per il quale l’ordinanza non è stata revocata), i presupposti per l’accoglimento della domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, in particolare sotto il profilo del difetto d’istruttoria e di motivazione, a fronte di una perizia di parte che evidenzia “ la presenza di un piccolo bagno ..., di un vecchio focolare in muratura ..., gli scuri alle finestre, gli intonaci di pregio ...”, difetto reso maggiormente evidente dal fatto che l’Amministrazione si è determinata diversamente rispetto a una sola delle unità immobiliari senza evidenziare sostanziali differenze in ordine allo stato dei luoghi e alla documentazione allegata.
4. Avverso l’atto impugnato, il ricorrente muove le seguenti censure: eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, stante il collegamento funzionale dei diversi immobili siti sulla via Vocale, i quali formerebbero in realtà un unico compendio, interamente destinato all’uso residenziale;difetto d’istruttoria e di motivazione (con particolare riferimento alla mancata considerazione della presenza del bagno, del focolare in muratura, degli intonaci di pregio);contraddittorietà con la precedente produzione provvedimentale ( e.g. nella nota prot. n. 13828 del 14 dicembre 1998, è lo stesso Comune a ritenere la destinazione abitativa del civico n. 10;l’autorizzazione paesaggistica n. 14 del 2018, per il ripristino del portone di accesso su via Vocale n. 10, è stata rilasciata in accoglimento di un’istanza che dichiara la destinazione d’uso residenziale dell’immobile).
5. Con ordinanza n. 4823 del 18 luglio 2022, la Sezione ha disposto una verificazione per accertare “ quale sia la destinazione d’uso relativa all’immobile sito al civico n. 12 e se la stessa abbia subito modificazioni nel corso del tempo, alla luce di tutti gli atti del fascicolo di causa, delle produzioni di parte e degli ulteriori atti che riterrà opportuno acquisire dall’Amministrazione, tenendo conto altresì delle specifiche deduzioni delle parti ”.
6. Dalla relazione depositata dal verificatore in data 31 dicembre 2022, risulta che:
- “ allo stato attuale l’immobile in oggetto consta di n. 2 ambienti, posti al piano terra dell’immobile di maggiore consistenza costituito nel 1700 (?) ÷ 1800 (?) di proprietà dell’attore sig. R D L: il primo ambiente di consistenza maggiore con accesso diretto da Via Vocale n. 12 è utilizzato come soggiorno/cucina (ex Bottega), dove è stato ricavato anche un piccolo locale wc, mentre il secondo ambiente retrostante (ex Dietro bottega) di consistenza minore è utilizzato a camera da letto, comunicante con il primo e con accesso anche dall’androne comune dell’edificio di maggiore consistenza con entrata principale dalla Via Vocale n. 10;entrambi i locali sono soppalcati, il soppalco del locale maggiore fronte strada è dotato anche di scala in legno mentre l’altro solo di botola superiore: tutti e due sono utilizzati a sgabuzzino ”;
- “ la planimetria dell’immobile urbano denunciato con la: Scheda n. 3733289 al Comune di Sorrento … alla Via Vocale 12 compilata … in data 20/04/1940 classifica l’ambiente maggiore come "Bottega" mentre il minore "Dietro bottega" ”;
- l’atto di compravendita dell’immobile rep. 70999 racc. 12566 del 29 marzo 1996 trasferisce “ la piena proprietà del piccolo fabbricato, sito in Meta (Napoli) alla Via Vocale n. 10, costituito da: