TAR Latina, sez. II, sentenza 2024-07-03, n. 202400469

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. II, sentenza 2024-07-03, n. 202400469
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202400469
Data del deposito : 3 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2024

N. 00469/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00468/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 468 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato M T, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Avv. Raponi in Latina, corso Giacomo Matteotti, 208;

contro

Comune di Formia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati G G, L R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per ottenere

quanto al ricorso principale, la risoluzione per inadempimento ovvero per eccessiva onerosità sopravvenuta della “ intese preliminari ” sottoscritte il -OMISSIS-, e per l’annullamento della delibera -OMISSIS- avente ad oggetto: “ Piano di zona -OMISSIS- in variante al P.R.G. - Approvazione definitiva”, e della delibera C.C. -OMISSIS-;

quanto ai primi motivi aggiunti, l’annullamento della delibera di Consiglio Comunale -OMISSIS- nonche della delibera di Giunta -OMISSIS-;

quanto ai secondi aggiunti, delle diffide -OMISSIS- e -OMISSIS- datate -OMISSIS- per le adempienze alle obbligazioni contrattuali assunte con le intese preliminari sottoscritte in data-OMISSIS- riguardanti il Piano di zona -OMISSIS-.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Formia e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 il dott. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso principale, notificato il 2 luglio e depositato il successivo 11 luglio 2013, i ricorrenti indicati in epigrafe esponevano:

1) di essere titolari di suoli in Formia, località -OMISSIS-;

2) che il comune di Formia con delibera C.C. -OMISSIS- pubblicava un avviso pubblico per il reperimento di aree da destinare a interventi di edilizia residenziale pubblica;
puntualizzavano i ricorrenti che: 1a ) l’avviso disponeva che l’offerta di suoli da parte di privati sarebbe stata “ compensata ” con l’istituto della perequazione, riconoscendo ai soggetti proponenti la possibilità di realizzare le seguenti volumetrie: “ il 30% della volumetria complessivamente realizzabile sull’area, da realizzarsi in seno all’area offerta da destinare esclusivamente ad edilizia convenzionata ai sensi degli artt. 17 e 18 del DPR n. 380/2001 … ”; 2b ) “ le proposte non costituiranno impegno per l’Amministrazione Comunale e quindi non vincolano in alcun modo la stessa, mentre le medesime si intendono vincolanti per i proponenti fino alla data di comunicazione della scelta da parte dell’Amministrazione e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla data di presentazione dell’offerta ”;

3) di aver quindi “ offerto ” al comune in data -OMISSIS- dei terreni a destinazione agricola presentando apposite domande di partecipazione alla procedura (una domanda - -OMISSIS- - era presentata unitamente dai signori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- e -OMISSIS- e una seconda e distinta domanda – -OMISSIS- - era presentata individualmente da quest’ultimo per un diverso suolo di sua esclusiva proprietà);

4) che con delibera -OMISSIS- il Consiglio comunale quindi prendeva atto delle manifestazioni di interesse pervenute e approvava il verbale della Commissione tecnica che aveva esaminato le domande presentante;

5) di aver sottoscritto in data -OMISSIS- l’intesa preliminare per la cessione volontaria delle aree offerte;
l’intesa riconosceva in corrispondenza della offerta -OMISSIS- un lotto di mq. 2990 e una volumetria di mc. 5980 e in corrispondenza dell’offerta -OMISSIS- un lotto di mq. 1690 e una volumetria di mc. 3380;
a loro volta i ricorrenti si impegnavano a cedere al comune le porzioni di suolo eccedenti i lotti da assegnare loro (pari a mq. 14.140 per l’offerta -OMISSIS- e a mq. 6554 per l’offerta -OMISSIS-);
la localizzazione in concreto delle aree da assegnare ai ricorrenti era rimessa a una successiva variante al P.R.G.;
puntualizzano i ricorrenti che l’intesa preliminare prevede che: 5a ) “ le aree saranno trasferite nella disponibilità del Comune contestualmente all’approvazione, da parte del competente settore comunale dei progetti edilizi di competenza dei proprietari dei terreni cedenti, sul presupposto, comunque, che si darà contestuale avvio sia ai programmi della parte privata che della parte pubblica ”; 5b ) “ il Comune di Formia, previo accordi con i proprietari, sarà autorizzato ad accedere nelle aree successivamente all’avvenuta approvazione della variante del Piano di zona -OMISSIS-, e di localizzazione del programma edilizio di competenza dei proprietari in premessa generalizzati ”; 5c ) “ le parti possono recedere dal presente accordo in caso di inadempimento degli obblighi reciprocamente assunti ”;

6) che con delibera C.C. -OMISSIS- le intese preliminari del -OMISSIS- erano approvate e era adottato il piano di zona -OMISSIS- in variante al P.R.G.;

7) che con successiva delibera C.C. -OMISSIS- al piano adottato con la delibera -OMISSIS- era apportata una modifica non essenziale (attribuzione al lotto -OMISSIS- di una ulteriore volumetria di mc. 1082);

8) che con successiva delibera -OMISSIS- il consiglio comunale assegnava uno dei tre lotti (-OMISSIS-) che sarebbero derivati dalla cessione dei terreni dei ricorrenti alla signora -OMISSIS- (soggetto non incluso tra quelli attuatori ammessi al finanziamento regionale essendo il lotto da lei offerto inferiore al lotto minimo richiesto);
puntualizzano i ricorrenti che la signora -OMISSIS- risulta essere affine di -OMISSIS- di un consigliere comunale;

9) che con delibera -OMISSIS- il consiglio comunale modificava le n.t.a. del piano -OMISSIS- che riapprovava;
la delibera autorizzava il settore urbanistica “ a disporre un allineamento compensativo del confine tra il Piano di zona -OMISSIS- e quello di -OMISSIS-, modificando così unilateralmente e senza alcuna preventiva informativa ai ricorrenti la consistenza catastale dei terreni di loro proprietà ”;

10) che con delibera -OMISSIS- il piano di zona -OMISSIS- era definitivamente approvato;
puntualizzano i ricorrenti che: 10a ) il piano era approvato così come adottato con la delibera -OMISSIS- “ ovvero senza approvare espressamente le modifiche alle norme tecniche di attuazione di cui alla suddetta deliberazione -OMISSIS- e la variante di cui alla deliberazione -OMISSIS- ”; 10b ) la delibera “ disponeva arbitrariamente l’acquisizione al patrimonio comunale delle aree di cui all’intesa preliminare sottoscritta con i privati interessati e approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale -OMISSIS-, dichiarando la pubblica utilità delle aree e apponendo sulle medesime il vincolo comunque preordinato all’esproprio ”; 10c ) dell’avvenuta approvazione del piano di zona non era data comunicazione ai privati proprietari dei suoli nonostante tale comunicazione fosse prevista dall’articolo 8, comma 5, della legge 18 aprile 1962, n. 167;

11) che il successivo -OMISSIS- il settore urbanistica invitava i ricorrenti alla sottoscrizione degli atti di cessione delle aree offerte;

12) che alla richiesta era dato riscontro negativo il successivo -OMISSIS-;
in pratica i ricorrenti rifiutavano di cedere le aree di loro proprietà sostenendo che “ non si erano avverate le condizioni previste nel capo 8 della citata intesa preliminare, ed ancora … solo con la deliberazione del Consiglio comunale -OMISSIS- il Comune di Formia aveva approvato definitivamente il Piano di Zona -OMISSIS- in variante al Piano regolatore generale sulla base del quale i ricorrenti potevano procedere alla predisposizione dei progetti edilizi di propria competenza, per i quali oltretutto necessitava il rilascio da parte dell’Amministrazione comunale di copia degli elaborati tecnici facenti parte della variante approvata ”;
puntualizzano i ricorrenti che il successivo -OMISSIS- essi apprendevano i contenuti delle convenzioni predisposte per la cessione e che il comune a loro insaputa aveva proceduto al frazionamento dei terreni di loro proprietà;

13) Che, infine, ritenendo che il comune non avesse adempiuto ai propri obblighi e che comunque per effetto del tempo trascorso la prestazione a loro carico fosse divenuta eccessivamente onerosa, in data -OMISSIS- comunicavano al comune il loro recesso dalle intese preliminari del -OMISSIS-.

I ricorrenti quindi proponevano il ricorso principale con il quale chiedono che il Tribunale dichiari la risoluzione per inadempimento del comune o per eccessiva onerosità sopravvenuta delle intese preliminari del -OMISSIS- e l’annullamento della delibera -OMISSIS- (approvazione definitiva del piano di zona -OMISSIS- e della delibera C.C. -OMISSIS-, cioè della delibera di adozione del piano di zona).

La tesi dei ricorrenti è che la approvazione del piano di zona -OMISSIS- – in quanto avvenuta solo a distanza di -OMISSIS- dalla pubblicazione dell’avviso e delle offerte – costituirebbe una violazione della previsione dell’avviso pubblico secondo cui esse “ … si intendono vincolanti per i proponenti fino alla data di comunicazione della scelta da parte dell’Amministrazione e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla data di presentazione dell’offerta ” e costituisce un colposo ritardo che ha determinato l’eccessiva onerosità della prestazione della parte privata.

Ulteriore inadempimento del comune si identificherebbe nella delibera C.C. -OMISSIS- e nell’assegnazione di uno dei tre lotti alla signora -OMISSIS-, soggetto privato non incluso tra quelli ammessi al finanziamento regionale e oltretutto esclusa dalla partecipazione all’avviso pubblico;
la tesi dei ricorrenti è che, ove nessuno dei soggetti Attuatori ammessi a finanziamento avesse chiesto l’assegnazione del lotto -OMISSIS-, esso avrebbe dovuto essere retrocesso ai proprietari in applicazione degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 325. Infine un ulteriore inadempimento comunale sarebbe costituito dall’eseguito frazionamento catastale dei suoli all’insaputa dei ricorrenti.

I ricorrenti inoltre denunciano l’illegittimità della delibera -OMISSIS- in quanto all’approvazione di essa avrebbe preso parte un affine di -OMISSIS- della signora -OMISSIS- in violazione dell’obbligo di astensione previsto dall’articolo 78 d.lg. 17 agosto 2000, n. 267. Sostengono i ricorrenti che in questo caso il consigliere interessato avrebbe dovuto astenersi in forza della previsione secondo cui – anche nel caso di votazione relativa a strumenti urbanistici (in cui di regola l’obbligo di astensione non opera) – tale obbligo sussiste in presenza di una “ una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado ” (la correlazione immediata e diretta discenderebbe dall’avvenuta assegnazione del lotto -OMISSIS-).

A ciò si aggiunge che la delibera -OMISSIS-: a) ha approvato definitivamente il piano di zona così come adottato -OMISSIS-, cioè senza approvare espressamente le modifiche alle n.t.a. di cui alla delibera C.C. -OMISSIS- e la variante della delibera C.C. -OMISSIS-;
tali varianti ad avviso dei ricorrenti, in quanto essenziali e non incluse nelle previsioni di cui all’articolo 1- bis della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 avrebbero dovuto essere riapprovate unitamente al piano con le modalità prescritte dall’articolo 1 della legge regionale;
b) ha disposto illegittimamente l’acquisizione delle aree dei ricorrenti e ha illegittimamente dichiarato la pubblica utilità delle opere e imposto sulle aree occorrenti il vincolo di preordinazione all'’espropriazione;
la tesi dei ricorrenti è che l’esecuzione della intese preliminare sarebbe dovuta avvenire con moduli convenzionali, cioè con strumenti negoziali e non mediante atti autoritativi.

Il -OMISSIS- i ricorrenti depositavano (un primo atto recante) motivi aggiunti coi quali impugnavano due delibere collocantisi “ a valle ” dell’approvazione del piano di zona -OMISSIS-, vale a dire: 1) la delibera C.C. -OMISSIS- recante “ Piano di Zona n. -OMISSIS- e -OMISSIS-. Approvazione verbale di intesa del -OMISSIS-. Revoca deliberazione del Consiglio Comunale -OMISSIS-. Definizione prezzo di acquisto e cessione Aree ”;
2) la delibera G.C. -OMISSIS-, recante “ Verifica della quantità e qualità delle aree da destinarsi all’edilizia residenziale pubblica che potranno essere cedute nell’anno 2013 ai sensi della legge 18.04.1962 n. 16, della legge 865/71 e s.m. e i. – Bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013/2015 (art. 172 del D.lgs. 18.08.00 n. 267 ”.

In particolare: 1) con la delibera C.C. -OMISSIS- il consiglio approvava “ l’accordo intercorso tra la sig.ra -OMISSIS-, i rappresentanti di alcune cooperative edilizie ed il Comune di Formia, con il quale si conveniva di riconoscere quale equo corrispettivo l’importo di € 80,00 a mq per tutte le aree di proprietà della sig.ra -OMISSIS- ricadenti all’interno del Piano di zona -OMISSIS- che dovevano essere oggetto di procedura ablativa, aree che la medesima -OMISSIS- si obbligava a cedere volontariamente ”;
di conseguenza era revocata la delibera -OMISSIS- (recante assegnazione del lotto -OMISSIS- del piano -OMISSIS- alla signora -OMISSIS-);
2) con la delibera -OMISSIS- la giunta ha approvato la proposta di verifica della quantità e qualità delle aree da destinarsi alla residenza in attuazione del P.E.E.P. includendo tra le suddette aree anche i terreni dei ricorrenti, nonostante il ricorso dai medesimi proposto teso a far accertare l’intervenuta risoluzione per inadempimento ed eccessiva onerosità delle intese preliminari per la cessione volontaria delle aree del Piano di Zona -OMISSIS- stipulate con il Comune di Formia il -OMISSIS- e l’annullamento del piano di zona.

I ricorrenti denunciavano il vizio di illegittimità derivata e inoltre il vizio di difetto di motivazione presupposti e istruttoria e l’omissione delle garanzie procedimentali.

I ricorrenti infine depositavano il -OMISSIS- un secondo atto recante motivi aggiunti coi quali impugnavano due diffide del -OMISSIS- con le quali il Dirigente del 5° settore urbanistica e edilizia intimava l’adempimento degli obblighi assunti con le intese preliminari del -OMISSIS-.

I ricorrenti denunciavano il vizio di illegittimità derivata e inoltre sostenevano che l’efficacia del piano di zona avrebbe dovuto intendersi sospesa in applicazione dell’articolo 78 del d.lg. n. 267 con conseguente difetto di presupposti. L’articolo 78 al comma 2 prevede infatti in termini generali che i consiglieri comunali “ devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado ”;
come già accennato i ricorrenti sostengono che all’approvazione del piano di zona ha partecipato un consigliere comunale che ha una relazione di affinità di -OMISSIS- con la signora -OMISSIS-;
di conseguenze essi invocano la previsione del quarto comma dell’articolo 78 secondo cui “ nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico ”.

Il comune di Formia si costituiva in giudizio e così pure la signora -OMISSIS-.

Nelle more del processo il signor -OMISSIS- decedeva e si costituiva in giudizio l’erede, signora -OMISSIS-.

A seguito del decorso di cinque anni dal deposito del ricorso era inviato alle parti l’avviso previsto dall’articolo 82 c.p.a..

I ricorrenti presentavano quindi una nuova istanza di fissazione da essi sottoscritta personalmente.

Il ricorso era quindi fissato alla udienza pubblica del 19 maggio 2023.

Con ordinanza collegiale -OMISSIS- il Tribunale ordinava un’istruttoria preordinata a acquisire “ relazione in fatto e diritto da parte dell’amministrazione comunale, con particolare riferimento alle doglianze proposte nell’atto di motivi aggiunti, e ciò anche al fine di acclarare la persistenza dell’interesse al ricorso ”.

L’istruttoria non era eseguita.

Il ricorso era quindi fissato alla udienza pubblica del 10 gennaio 2024 all’esito della quale era dichiarata l’interruzione del processo, risultando che il difensore del comune di Formia, avvocato iscritto all’albo speciale degli avvocati patrocinanti enti pubblici, era cessato dal servizio.

Il processo era quindi riassunto dai ricorrenti e nuovamente fissato alla udienza pubblica del 19 giugno 2024.

Il ricorso principale è infondato.

Va anzitutto respinta la domanda avente a oggetto la risoluzione per inadempimento del comune;
il “ritardo” con il quale il piano di zona è stato definitivamente approvato (ma in realtà – e come meglio si vedrà – la delibera -OMISSIS- non ha “ definitivamente approvato ” il piano di zona ma si è limitata a prendere atto che per effetto della mancata non approvazione nel termine (90 giorni dalla trasmissione) da parte della regione Lazio – il procedimento di formazione del piano doveva intendersi concluso positivamente) non costituisce violazione degli obblighi assunti dal comune dato che il termine di durata di un anno del vincolo derivante dall’offerta dei privati previsto dall’avviso pubblico si riferiva alla (posizione di soggezione dei ricorrenti rispetto alla) scelta da parte dell’amministrazione;
quindi – essendo stata l’offerta dei ricorrenti presentata il -OMISSIS- - essa doveva intendersi per loro vincolante fino alla scelta del comune e comunque per un periodo massimo di un anno;
la scelta del comune è stata formalizzata con la delibera del -OMISSIS- e quindi dopo la scadenza di un anno;
i ricorrenti quindi astrattamente si sarebbero potuti sciogliere dal vincolo derivante dalla loro offerta ma hanno scelto di non farlo dato che hanno sottoscritto il -OMISSIS- l’intesa preliminare che poi il comune ha recepito con la citata delibera del -OMISSIS- con la quale il piano di zona è stato adottato.

Non costituisce un inadempimento del comune la delibera con la quale uno dei lotti è stato assegnato alla signora -OMISSIS-;
anche a prescindere dal fatto che questa assegnazione è successivamente venuta meno non si vede quale obbligo (assunto nei confronti dei ricorrenti) il comune abbia violato con quella delibera né risulta che i lotti dovessero essere necessariamente assegnati a soggetti fruenti di contributo pubblico.

Infine – anche ad ammettere che i frazionamenti siano stati eseguiti all’insaputa dei ricorrenti (circostanza oltretutto negata dal comune;
cfr. la relazione depositata in allegato alla originaria costituzione) – tale operazione non costituisce certo un inadempimento a obblighi derivanti dall’intesa preliminare risultando piuttosto una operazione attuativa di essa.

Quanto alla asserita eccesiva onerosità sopravvenuta della prestazione, va anzitutto rilevato che essa è ipotizzabile nel caso di contratti a esecuzione continuata, periodica o differita.

L’intesa preliminare in contestazione chiaramente non riguarda un rapporto a carattere continuato o periodico. Ma – nonostante i tempi dell’operazione possano far ritenere il contrario – essa non aveva neppure i caratteri di un rapporto a esecuzione differita trattandosi piuttosto di una fattispecie (necessariamente) a formazione progressiva implicando la variante al P.R.G. l’approvazione della regione Lazio (e, una volta divenuto efficace il piano, la stipulazione di ulteriori atti fino al rilascio dei titoli edilizi). L’esecuzione dell’intesa è cioè avvenuta (o meglio iniziata) con l’adozione (il -OMISSIS-) del piano di zona;
i ricorrenti sostengono la tesi che il piano si sia perfezionato solo -OMISSIS- a causa di un colpevole ritardo dell’amministrazione. Ma il discorso è in realtà più articolato e complesso perché la legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 prevede che i piani attuativi in variante ai piani urbanistici generali “ si intendono approvati ” se la regione nel termine di 90 giorni dal loro invio non li disapprovi. Il piano di zona è stato inviato alla regione Lazio per l’approvazione il -OMISSIS- e le varie interlocuzioni con le strutture della regione (descritte nelle premesse della delibera -OMISSIS-) si sono concluse il -OMISSIS-;
da questa data sono quindi decorsi i 90 giorni, il cui inutile decorso ha determinazione la definitiva approvazione del piano di cui il comune ha preso atto con la delibera del -OMISSIS-.

Di fatto quindi l’unico ritardo del comune riguarda l’invio del piano adottato alla regione (che è avvenuto a distanza di circa un anno dalla adozione) ma del ritardo in questione i ricorrenti sono in parte corresponsabili poichè non risulta che essi abbiano sollecitato il comune a eseguire l’invio né adottato alcuna iniziativa al riguardo. Per il resto vi è un iter naturalmente complesso venendo in rilievo uno strumento urbanistico che, comportando variante al P.R.G. comunale, implicava il necessario concorso della regione Lazio.

Comunque, a voler ritenere che l’intesa in questione sia qualificabile o assimilabile a un contratto a esecuzione “ differita ” va comunque osservato che nella fattispecie la prestazione dei ricorrenti non è divenuta eccessivamente onerosa per “ avvenimenti straordinari e imprevedibili ”, come richiede l’articolo 1467 c.c. (e comunque ciò non è stato persuasivamente dimostrato);
i ricorrenti in realtà non allegano alcun avvenimento straordinario o imprevedibile che abbia reso la loro prestazione eccessivamente onerosa in rapporto alla controprestazione del comune ma sostengono – oltretutto sulla base di argomentazioni, in parte ipotetiche, relative all’andamento del mercato immobiliare e dei mercati finanziari - che l’operazione economica concordata non sarebbe per loro più economicamente conveniente. Va però osservato che l’eccessiva onerosità sopravvenuta è un concetto diverso da una diversa valutazione di convenienza economica dell’operazione concordata, tanto più nel caso di operazioni immobiliari le quali, per loro natura, presentano margini di aleatorietà in correlazione all’andamento dei mercati (immobiliare e dei capitali) e dei tempi di realizzazione che non sono peraltro mai immediati (come invece implicitamente ipotizzato nella perizia allegata al ricorso che risulta basata su un confronto tra un business plan redatto -OMISSIS- e uno redatto -OMISSIS-) per cui chi vi partecipi deve ben valutare convenienza e rischi prima di intraprenderla.

Le domande di risoluzione delle intese preliminari sono quindi infondate.

Parimenti infondati sono i vizi proposti con la delibera di presa d’atto dell’approvazione del piano di zona.

La principale censura proposta riguarda la partecipazione alla deliberazione -OMISSIS- di un consigliere affine in -OMISSIS- della signora -OMISSIS-.

La tesi dei ricorrenti è che questo consigliere avrebbe dovuto astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione in applicazione dell’articolo 78, comma 2, d.lg. n. 267 secondo cui “ gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado ”;
puntualizzano i ricorrenti che è vero che nel prosieguo la disposizione stabilisce che tale obbligo “ non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici ” ma che nella fattispecie deve applicarsi l’ultima parte del comma 2 che conferma l’obbligo di astensione anche nel caso degli atti generali allorchè “ sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado ”.

Va osservato in contrario che, anzitutto, la delibera -OMISSIS- si è limitata a prendere atto che nel termine di 90 giorni dalla trasmissione del piano adottato la regione Lazio non aveva fatto pervenire alcuna determinazione con conseguente approvazione del piano ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36;
in pratica la delibera non recava alcuna determinazione a contenuto discrezionale dato che i contenuti concreti del piano risalgono a precedenti delibere (per quel che rileva alla delibera di adozione del piano risalente -OMISSIS-);
al tempo della delibera di adozione del piano la situazione di conflitto denunciata non sussisteva dato che l’assegnazione da cui essa sarebbe derivata è avvenuta successivamente (ed è poi anche venuta meno);
va comunque rilevato che – anche ad ammettere l’astratta applicabilità alla fattispecie dell’articolo 78 – la circostanza che la signora -OMISSIS- – al momento della presa d’atto dell’intervenuta approvazione – avesse interesse all’assegnazione di uno dei lotti compresi nel piano non implica una “ correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado ”, nel senso che la correlazione tra il piano e gli interessi della signora -OMISSIS- non è immediata e diretta non attenendo direttamente alle scelte programmatorie di piano ma alla fase della loro attuazione.

Pure infondate sono le restanti censure dato che: a) la delibera -OMISSIS- non ha approvato il piano di zona ma preso atto che il piano di zona adottato -OMISSIS- per effetto del silenzio della regione Lazio doveva intendersi definitivamente efficace (sin dalla data di perfezionamento del termine di 90 giorni);
di conseguenza le delibere consiliari che hanno introdotto varianti al piano di zona (comunque menzionate nella delibera -OMISSIS-) vanno intese come delibere che hanno modificato il piano di zona adottato e da intendersi definitivamente approvato sin dal decorso del termine di 90 giorni dall’invio alla regione Lazio e, per i loro contenuti non necessitavano di approvazione regionale;
b) la circostanza che il dispositivo della delibera -OMISSIS- menzionasse l’effetto di imposizione del vincolo di preordinazione all’esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità delle opere realizzande non costituisce un vizio della delibera;
sotto questo profilo infatti essa si è limitata a dichiarare il tipico effetto che consegue, anche in difetto di esplicite enunciazioni o deliberati al riguardo, all’approvazione di un piano di zona per l’edilizia economica e popolare;
e infatti il piano di zona per l’edilizia economica e popolare è uno strumento urbanistico equiparato al piano particolareggiato (con la sola specificità che esso è efficace per 18 anni e non solo 10) e quindi la sua approvazione implica l’imposizione del vincolo di preordinazione all’esproprio dei suoli occorrenti alla sua realizzazione e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere (cfr. articoli 10 e 12 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327).

Conclusivamente il ricorso principale è infondato e va respinto.

Può quindi passarsi all’esame dei primi motivi aggiunti.

L’impugnazione della delibera -OMISSIS- è inammissibile per carenza d’interesse;
con questa delibera il comune ha infatti revocato la delibera -OMISSIS- (cioè la delibera con cui alla signora -OMISSIS- era stato assegnato il lotto -OMISSIS- all’interno del piano di zona -OMISSIS- che i ricorrenti, ritenendola lesiva dei propri interessi, avevano impugnato con il ricorso principale);
quindi non si comprende quale sia l’interesse dei ricorrenti che la delibera abbia leso;
per il resto la delibera -OMISSIS- attiene al rapporto tra l’amministrazione e la signora -OMISSIS- relativa al trasferimento di suoli di quest’ultima compresi nel piano di zona -OMISSIS-, cioè a una vicenda cui i ricorrenti sono del tutto estranei. In merito infine al rilievo che, secondo la prospettazione dei ricorrenti, essi sarebbero lesi dagli enunciati della premessa della delibera in cui viene affermato che essi si sarebbero resi inadempienti agli obblighi assunti nel contesto dell’approvazione del piano di zona -OMISSIS-, si tratta evidentemente di meri enunciati che di per sé non incidono in modo innovativo su situazioni giuridiche soggettive dei ricorrenti e che quindi non sono idonei a radicare un interesse all’impugnazione.

I primi due motivi dell’atto recante i primi motivi aggiunti sono quindi inammissibili per carenza d’interesse.

Per quanto concerne invece il terzo motivo (che si riferisce all’impugnazione della delibera G.M. -OMISSIS-), esso consiste nella denuncia del vizio di illegittimità derivata e va quindi respinto in coerenza con quanto deciso in ordine al ricorso principale.

Può ora passarsi all’esame dei secondi motivi aggiunti.

Coi secondi motivi aggiunti, come già accennato, i ricorrenti impugnano le note con le quali il comune li ha diffidati a dare esecuzione alle intese preliminarti sottoscritte il -OMISSIS-.

A parte il vizio di illegittimità derivata i ricorrenti denunciano che gli atti in questione sono illegittimi sostanzialmente per violazione dell’articolo 78 del d.lg. 17 agosto 2000, n. 267;
in pratica la tesi dei ricorrenti è che l’attuazione del piano avrebbe dovuto intendersi sospesa in applicazione dell’articolo 78 per la violazione del divieto di partecipazione alla discussione e alla votazione relativa al piano di zona da parte del consigliere in rapporto di affinità con la signora -OMISSIS-.

Si tratta quindi di una censura che non ha un reale carattere di novità dato che già si sono descritte, in sede di esame delle censure proposte con il ricorso principale, le ragioni per le quali la tesi dei ricorrenti in merito alla esistenza del conflitto di interessi in capo al consigliere in questione risulta infondata.

Conclusivamente anche i secondi motivi aggiunti sono infondati.

Le spese di giudizio possono essere interamente compensate in ragione della particolarità e della complessità della vicenda.

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