TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-12-21, n. 201500918
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N. 00918/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00234/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 234 del 2015, proposto da:
R A V, rappresentata e difesa dall'avv. L G, con domicilio eletto presso avv. Maria Agliata, in Ancona, Via degli Orefici 5;
contro
Comune di Falconara Marittima, rappresentato e difeso dall'avv. C C, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, Via della Loggia, 24;
per l'annullamento
previa sospensione
dell'ordinanza del Dirigente del 3° Settore prot. n. 2370 del 22/1/2015, notificata il 9/2/2015, avente ad oggetto demolizione e messa in pristino di opere edilizie.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Falconara Marittima;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2015 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, nella spiegata qualità di concessionaria di una porzione di suolo demaniale sulla quale insiste uno stabilimento balneare con annesso bar-ristorante, impugna l’ordinanza con la quale il dirigente del 3° Settore del Comune di Falconara Marittima le ha ingiunto la demolizione di alcune opere asseritamente abusive che la sig.ra Verde avrebbe realizzato nel predetto locale adibito a bar-ristorante.
2. Tali opere consistono in:
- ampliamento del locale adibito a ristorante, realizzato mediante la chiusura di una parte delle “zone ombreggiate”;
- apertura di una finestra nella parete del locale cucina;
- installazione di 3 tende avvolgibili sulla parte verso la linea ferroviaria del blocco deposito/cabine, finalizzate alla copertura del camminamento pubblico. Parziale ostruzione del predetto camminamento con il posizionamento di materiali vari di proprietà della ricorrente;
- adibizione delle suddette cabine lato ferrovia a magazzino (tranne una, adibita a locale di pronto soccorso dei bagnanti);
- posizionamento di una grata metallica nel camminamento posteriore (lato confinante con lo chalet “Picchio Beach”), che risulta così inutilizzabile per il passaggio pedonale;
- occupazione del passaggio pubblico lato mare mediante la posa di ombrelloni, tavoli e sedie utilizzati per l’attività di ristorazione.
L’esistenza delle opere de quibus è stata accertata nel corso di un sopralluogo congiunto Comune di Falconara – Capitaneria di Porto di Ancona – Autorità Portuale di Ancona svoltosi il 10 giugno 2014.
3. La sig.ra Verde censura l’operato del Comune per i seguenti motivi:
a) con riguardo all’ampliamento del locale ristorante:
- contraddittorietà dell’azione amministrativa, difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione artt. 27, 31, 10 e 22 T.U. n. 380/2001.
La ricorrente, in sintesi, espone che tutte le modifiche riscontrate in sede di sopralluogo sono state assentite dal Comune con permesso di costruire n. 63/2004 e con D.I.A. n. 167/2006. In subordine evidenzia che le difformità riscontrate attengono più che altro alla tipologia dei materiali utilizzati (e non alla conformità delle opere con la normativa urbanistico-edilizia di riferimento), per cui la sanzione applicabile era solo quella pecuniaria;
b) con riguardo all’apertura di una finestra nel locale cucina:
- difetto di istruttoria (essendo tale apertura esistente al momento del rilascio del permesso di costruire n. 63/2004);
c) con riguardo al posizionamento di 3 tende avvolgibili:
- carenza di potere e falsa applicazione del T.U. n. 380/2001 (per non avere le opere in argomento alcun rilievo edilizio);
d) con riferimento all’utilizzazione delle cabine lato ferrovia:
- carenza di potere ed erronea applicazione delle norme del c.d. piano spiaggia del 2010 (non si tratta di opere aventi rilievo edilizio e, oltre tutto, fra gli usi consentiti dal Piano di Utilizzazione delle Aree Litoranee – P.U.A.L. – vi è anche il deposito di attrezzature balneari);
e) con riferimento all’apposizione di una grata metallica:
- falsa applicazione delle pertinenti norme del T.U. n. 380/2001 (ancora una volta non si è in presenza di un’opera avente rilievo edilizio. Peraltro, per mero spirito conciliativo, la ricorrente dichiara di aver rimosso la grata);
f) con riguardo all’occupazione del camminamento pubblico lato mare:
- contraddittorietà dell’azione amministrativa e falsa applicazione delle norme del T.U. n. 380/2001.
La ricorrente evidenzia che: è stato lo stesso Comune ad aver autorizzato il posizionamento dei manufatti in argomento, a compensazione della riduzione della spiaggia dovuta all’erosione;non si è comunque in presenza di opere aventi rilievo edilizio;con s.c.i.a. presentata il 3/3/2015, e non interloquita dal Comune, la ricorrente ha spostato il passaggio pubblico sul lato posteriore dello stabilimento;
g) a fattor comune per tutte le suesposte violazioni:
- falsa applicazione artt. 27 e 31 T.U. n. 380/2001, difetto di motivazione (la ricorrente evidenzia che nel provvedimento impugnato l’amministrazione non ha né confutato analiticamente le osservazioni fatte avere dalla sig.ra Verde nel corso del procedimento né indicato le ragioni di pubblico interesse prevalenti sul legittimo affidamento insorto per il decorso di un lungo arco di tempo dal momento della realizzazione delle opere in argomento).