TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-04-24, n. 202301360
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Pubblicato il 24/04/2023
N. 01360/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01111/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1111 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avv. D P, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in Palermo alla via Fiume n. 6;
contro
Ministero dell’Interno – Questura di Palermo, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di Palermo -OMISSIS-, notificato in data 21.02.2019, di rigetto dell'istanza di rinnovo per motivi di “lavoro subordinato” del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- rilasciato per motivi di “lavoro subordinato” il 31.07.2015, scaduto di validità il 30.06.2018, avanzata dal sig. -OMISSIS- in data 28.06.2018 a mezzo assicurata postale n.-OMISSIS-;nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 1111 dell’anno 2019, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di essere titolare del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- rilasciato dal Questore di Palermo per “lavoro subordinato” il 31.07.2015 e scaduto di validità il 30.06.2018;
- di aver chiesto, in data 28.06.2018, il rinnovo del predetto permesso di soggiorno per motivi di “lavoro subordinato” in quanto alle dipendenze della Società “-OMISSIS-” dal 19.06.2018;
- che l’Amministrazione adottava il provvedimento in epigrafe.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza camerale dell’11.06.2019, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, l’istanza cautelare veniva respinta.
All’udienza pubblica del 20 aprile 2023, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
Rilevato che la parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 5 c. 5 e 9, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;eccesso di potere per difetto di istruttoria;le incongruenze rilevate dalla Questura sono infatti imputabili esclusivamente al datore di lavoro;in ogni caso, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare se al richiedente potesse essere concesso un altro tipo di permesso, nella specie quello in attesa di occupazione, ciò che invece non è stato fatto;
Ritenuto che il ricorso è infondato;
- che, infatti, il permesso di soggiorno era stato chiesto sulla base di un rapporto di lavoro alle dipendenze della Società “-OMISSIS-” dal 19.06.2018;
- che, come si evince dal provvedimento impugnato, “ da accertamenti esperiti presso la banca dati INPS, il predetto rapporto di lavoro non risulta iscritto e quindi assolutamente privo dei requisiti minimi di regolarità, ritenendo pertanto che lo stesso sia stato dichiarato a questo Ufficio al solo scopo di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno;… l’inesistenza del rapporto di lavoro risulta comprovata altresì dall’art.4 bis c. 6 del D.Lgs 21.04.2000 n. 181, secondo cui, la predetta comunicazione all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro assolve agli obblighi di comunicazione all’INPS e a tutti gli Enti interessati alla regolarità del rapporto di lavoro e pertanto la mancata registrazione della asserita posizione lavorativa, a fronte del modello UNILAV qui prodotto, conferma l’ipotesi di assoluta inesistenza del rapporto di lavoro stesso;… l’azienda in esame, da un accertamento effettuato presso la banca dati INPS, non risulta avere alle proprie dipendenze alcun lavoratore e pertanto la dichiarazione effettuata è da considerare assolutamente strumentale e finalizzata al rilascio del titolo di soggiorno in favore del richiedente;… in capo al richiedente non risulta iscritto nessun altro rapporto di lavoro risultando pertanto inapplicabile la fattispecie di cui all’art. 22 del D.Lgs n. 286/98, ovvero il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ”;
- che, pertanto, appare del tutto ragionevole il provvedimento amministrativo impugnato, atteso che l’assunzione era da ritenersi fittizia e strumentale al rilascio del permesso di soggiorno;
- che, come già rilevato in sede cautelare, sussistono sufficienti elementi dimostrativi che corroborano il convincimento secondo cui il rapporto di lavoro addotto a presupposto dell’istanza del ricorrente è, in realtà, fittizio (v. visure delle banche dati INPS in ordine alla mancata registrazione della asserita posizione lavorativa e all’inesistenza di lavoratori dipendenti presso il datore di lavoro presunto);
- che, come pure già rilevato in sede cautelare, il beneficio del dubbio può essere utilmente invocato dal ricorrente che possa provare l’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro con l’esibizione in aggiunta alla Comunicazione Obbligatoria Unificato Unilav, anche del contratto di lavoro subordinato (firmato e datato) e delle buste paga relative a epoca anteriore alla chiusura del procedimento che, nel caso di specie, non è avvenuta;
- che, per giurisprudenza costante, anche di questa Sezione, “ In materia di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, è legittimo il diniego del titolo qualora dagli accertamenti svolti dall'Amministrazione, il presunto rapporto di lavoro dichiarato nella richiesta, non sia suffragato da alcun elemento, non essendo stati versati in atti né un contratto di lavoro, né buste paga o ricevute di pagamento, né prova dell'avvenuto versamento di contributi ” (così T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, 12/07/2021, n. 2199);
- che il possesso di un reddito minimo, al momento di presentazione della domanda - o comunque prima dell'adozione del provvedimento - costituisce condizione soggettiva non eludibile e non superabile neppure dal periodo di permanenza nel territorio nazionale, in quanto attiene alla sostenibilità (prima dell'ingresso, poi) della permanenza dello straniero nella comunità nazionale (tra le tante, Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, n. 730/2021);
- che non risultano essere stati documentati legami familiari e sociali;
- che l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere accolta, sussistendone i presupposti;
- che, attesa la natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;