TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-10-22, n. 202200820

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-10-22, n. 202200820
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202200820
Data del deposito : 22 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/10/2022

N. 00820/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00434/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 434 del 2022, proposto da -OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avv. M C e G M, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avv.massimococco@pec.it;

contro

XV Comunità montana “Valle del Liri”, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. V G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazzale Clodio 1;
Comune di Villa S. Lucia (FR), in persona del Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. R D C presso il cui studio è domiciliato in Cassino (FR), viale Dante 110;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per

A) l’annullamento del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti sulle istanze presentate dai ricorrenti in data 28 marzo 2022, 1° aprile 2022 e 16 giugno 2022, aventi ad oggetto lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) di agente di polizia locale, cat. C, pos. C1, indetto dalla XV Comunità montana per il Comune di Villa S. Lucia, approvata con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del XX ottobre 2019 ed efficace per un triennio;

B) il risarcimento del danno patito per il ritardo nella anzidetta azione amministrativa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della XV Comunità montana “Valle del Liri” e del Comune di Villa S. Lucia;

Visto l’art. 117 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Visto il ricorso all’esame, notificato il 12 luglio 2022 e depositato il successivo giorno 13, con il quale i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti sulle istanze da loro presentate in data 28 marzo 2022, 1° aprile 2022 e 16 giugno 2022, aventi ad oggetto lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico indicato in oggetto, nella quale si sono classificati come idonei;

Considerato che nell’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno segnalato di aver appreso, in seguito ad accesso agli atti del 16 maggio 2022, dell’esistenza di diversi enti locali interessati ad attingere alla graduatoria del concorso indicato in epigrafe, cui la Comunità montana resistente non ha fornito positivo riscontro per la pendenza di un’indagine penale sulla legittimità del concorso stesso, esemplificata dall’avvenuta adozione di un provvedimento di sequestro probatorio della graduatoria stessa disposto ex art. 252 cod. proc. pen.;

Ritenuto di rigettare l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dalla XV Comunità montana, perché l’azione ex art. 117 cod. proc. amm. è espressione di una competenza funzionale spettante al giudice amministrativo, con susseguente radicamento della relativa giurisdizione a prescindere da ogni considerazione sul merito dell’istanza che sia proposta all’Amministrazione;

Visti gli artt. 2, l. 7 agosto 1990 n. 241 e 31 cod. proc. amm.;

Considerato che la Comunità montana resistente nelle proprie difese ha evidenziato di voler attendere la conclusione del procedimento penale in parola, che potrebbe disvelare l’esistenza di circostanze tali da indurre all’annullamento d’ufficio dell’intera procedura concorsuale ed alla declaratoria di nullità dei contratti di lavoro subordinato sulla sua base stipulati;

Considerato che di ciò i ricorrenti mostrano di essere, in buona sostanza, edotti (cfr. pag.

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