TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2023-06-30, n. 202310962
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Testo completo
Pubblicato il 30/06/2023
N. 10962/2023 REG.PROV.COLL.
N. 15749/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15749 del 2022, proposto da
G C, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe D'Amico e Matteo D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare
- della nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio II, Registro Ufficiale U. 0053730 del 3 ottobre 2022, consegnata a mani il 5 ottobre 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 il dott. A G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con nota Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio II, 3 ottobre 2022, n. U.537301 – notificata in data 5 ottobre 2022 – la p.a. resistente ha comunicato al dott. C – in qualità di Direttore vicedirigente logistico-gestionale del Corpo dei Vigili del Fuoco – che « da una verifica degli atti matricolari risulta che la S.V. non ha effettuato il periodo di effettivo servizio presso una struttura periferica del Corpo Nazionale per almeno due anni, così come previsto dall’art. 161 del Decreto Legislativo n. 217/2005, al fine di essere ammessa a partecipare ai prossimi scrutini per l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di Primo Dirigente Logistico Gestionale » e ha quindi invitato il medesimo dott. C « a comunicare … l’eventuale disponibilità della S.V. a completare il percorso formativo richiesto entro il termine previsto del 14 ottobre 2022 ».
2. Con nota inoltrata in pari data, il dott. C ha risposto alla p.a. chiedendo di « essere ammesso agli scrutini per l’accesso alla qualifica di Primo Dirigente Logistico Gestionale … senza il previsto rientro in una sede territoriale del CNVVF, avendo il medesimo svolto, senza soluzione di continuità, incarichi di Dirigente di II fascia da oltre 11 anni ».
3. Con successiva nota del 25 ottobre 2022, l’amministrazione ha dato riscontro alla comunicazione inviata dal dott. C e – dopo aver ricostruito la posizione lavorativa dell’interessato – ha rilevato che « può essere computato, ai fini dell’acquisizione del requisito previsto dal citato art. 161, soltanto il periodo di servizio effettivo svolto nelle qualifiche direttive presso strutture periferiche del Corpo Nazionale, atteso che i livelli di attività e gli ambiti di competenza sono strettamente correlati al ruolo e alla qualifica di appartenenza ».
4. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il dott. C ha impugnato la nota 3 ottobre 2022, n. U.537301 (in uno con la successiva nota del 25 ottobre 2022, con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione per gli affari del personale della Polizia di Stato del 23 dicembre 2021 avente a oggetto le “ Categorie dei titoli di servizio e criteri per l’attribuzione dei punteggi da utilizzare, a norma dell’art. 204 del decreto legislativa n. 217/2005, negli scrutini per merito comparativo ai fini della promozione alla qualifica di Primo Dirigente Logistico Gestionale – triennio 2022-2024 ” e con una precedente comunicazione inviata dal Ministero dell’Interno in data 7 luglio 2022) – chiedendone l’annullamento e, in via cautelare, la sospensione – sulla base di un unico motivo di diritto.
Segnatamente, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità dei provvedimenti gravati per « violazione e falsa applicazione dell’art. 161, d.lgs. n. 127/108, in relazione all’art. 14 quater, comma 2, dl.gs n. 97/2017, e agli artt. 9, comma 2, e 12, comma 1, d.lgs. n. 127/2018; [nonché degli]