TAR Calabria, sez. II, sentenza 12/06/2003, n. 2005

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Massime1

La controversia avente ad oggetto la misura dell'indennita' annuale alternativa all'integrazione d'aggio, prevista dall'art. 3 D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 954 a favore del titolare di un'esattoria, rientra nella giurisdizione della Corte dei conti. * Massima redatta dal Servizio di documentazione tributaria.

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Calabria, sez. II, sentenza 12/06/2003, n. 2005
Giurisdizione : Trib. Amm. Reg. per la Calabria
Numero : 2005
Data del deposito : 12 giugno 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA,
Catanzaro - Sezione Seconda,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Omissis)
FATTO
Allega il ricorrente di aver svolto le funzioni di esattore del Comune di
Conflenti fino alla cessazione delle vecchie esattorie.
Egli aggiunge che, cessato dal servizio il dipendente ====== ======== e
sostituito con il dipendente ====== ======= - con decorrenza dall'1.4.1984 -
ha chiesto per quest'ultimo la corresponsione dell'indennita' di cui
all'art. 3 d.p.r. 23 dicembre 1977 n. 954, che gli e' stata effettivamente
riconosciuta.
Il ricorrente si duole quindi del fatto che, con i decreti impugnati,
l'Intendenza di Finanza di Catanzaro ha parzialmente revocato i precedenti
decreti di riconoscimento della predetta indennita', rilevando che il
dipendente ====== ======= e' stato assunto dopo il 30.9.1983, e richiamando
all'uopo il disposto dell'art. 3, comma 4, d.l. n. 568/1983.
Avverso gli impugnati provvedimenti, ed al fine di ottenerne l'annullamento,
il ricorrente deduce i vizi di: 1) violazione dell'art. 3 lett. a) d.p.r. 23
dicembre 1977 n. 954 e falsa applicazione dell'art. 3, comma 4, d.l. n.
568/1983;
2) eccesso di potere.
La
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