TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2022-11-02, n. 202214278

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2022-11-02, n. 202214278
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202214278
Data del deposito : 2 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2022

N. 14278/2022 REG.PROV.COLL.

N. 10550/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10550 del 2022, proposto da Il Tira-Bouchons S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento di decadenza della concessione n. 130/08/R in titolarità del ricorrente esercitata nella sala sita in Via Ivan Rocchi, n. 4, Località Navacchio, Cascina (PI), a firma del Dirigente ad interim dell'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli (in proseguo, ADM) del 5 settembre 2022, notificato tramite pec in data 6 settembre 2022 e, per quanto possa occorrere, la nota del 5 novembre 2021 prot n. 413057/RU e quella del 16 novembre 2021 prot. n. 429019/RU dell'ADM inerenti la richiesta di nuova cauzione a garanzia degli adempimenti convenzionali, la nota dell'ADM del 2 febbraio 2022 che sollecita la trasmissione della fideiussione, la nota dell'ADM del 31 marzo 2022 prot. n. 142222/RU di avvio del relativo procedimento, le note dell'ADM dell'11 aprile 2022 prot. N. 159022/RU e del 30 giugno 2002 prot. n. 301978/RU in merito alla fideiussione preordinata dalla Bank Winter &
Co. Ag. Vienna e di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque connesso con quello impugnato, ancorché non conosciuto, comunque lesivo, per quanto possa occorrere, gli artt. 3 e 9, comma 1°, del Decreto del Ministero delle Finanze del 31 gennaio 2000, n. 29, l'art. 13, comma 1, della Convenzione di concessione del 12 marzo 2002, l'art. 6 della Convezione di concessione in proroga del 14 ottobre 2008, l'art. 12 dell'atto d'integrazione della convenzione di concessione del 22 febbraio 2016, l'art. 1, comma 636, della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 e successivo art. 1 del Decreto direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prot. n. 2014/18603 del 4 marzo 2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2022 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Il Tira-Bouchons S.r.l. è aggiudicataria, a seguito della gara espletata, ai sensi dell’art. 16 della legge del 13 maggio 1999, n. 133 e del Decreto del Ministero delle Finanze del 31 gennaio 2000, n. 29, della concessione per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Navacchio, Cascina (PI).

Con Decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 2014/18603 del 4 marzo 2014, si consentiva agli attuali concessionari di ottenere la c.d. proroga tecnica della concessione, nelle more della conclusione della procedura ad evidenza pubblica volta all’assegnazione dei titoli concessori (art. 1, comma 636, lett. e), della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147), prevedendo comunque il rilascio della garanzia prevista dall’art. 9 del Decreto ministeriale del 31 gennaio 2000, n. 29.

Alla data di scadenza della concessione, la società ha proseguito nella gestione del gioco avvalendosi di quanto stabilito dall’ art. 1, comma 636, della legge n. 147/2013, che, ai fini della gestione in proroga del gioco del bingo, richiedeva il deposito di una valida polizza fideiussoria a garanzia degli adempimenti convenzionali, come previsto dall’art. 9, comma 1, del Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29 e come ribadito con Decreto direttoriale 4 marzo 2014, prot. n. 2014/18603.

Tuttavia, per l’anno 2022 la società non forniva all’ADM la polizza fideiussoria prevista dall’art. 9, comma 1, del Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29.

L’ADM con il provvedimento del 5 settembre 2022 disponeva pertanto la decadenza della convenzione di concessione n. 130/08/R in proroga ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1, del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29, e dell’art. 13, comma 1, della convenzione di concessione, a causa della mancata produzione di idonea garanzia.

La società ha impugnato il provvedimento di cadenza con due articolati motivi così rubricati: i) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 9 del Decreto del Ministero delle Finanze del 31.01.2000, n. 29. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 636, delle Legge del 27.12.2013, n. 147 e del Decreto dell’Agenzia del Dogane e del Monopolio del 4.03.2014 (Prot. n. 2014/18603). Violazione dei principi di legalità, proporzionalità, ragionevolezza e del giusto procedimento. Eccesso di potere per sviamento di potere, disparità di trattamento e per mancanza dei presupposti di fatto”;
ii) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 9 del Decreto del Ministero delle Finanze del 31.01.2000, n. 29. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 dell’atto d’integrazione della convenzione n. 130/08/R del 22.02.2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della convenzione n. 130/08/R del 7.03.2008. Eccesso di potere per difetto e carenza assoluta di motivazione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, travisamento dei fatti ed irragionevolezza manifesta. Violazione dei principi di logicità, ragionevolezza, buon andamento e trasparenza. Insussistenza dell’inadempimento o inadempimento non colpevole del concessionario. Violazione del legittimo affidamento”.

La difesa dell’ADM ha replicato alle censure sollevate.

All’udienza del 12 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso va respinto.

Il Collegio intende richiamare ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., il proprio precedente n. 5800/2022 con cui è stato respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento di decadenza adottato dall’ADM in presenza della mancata produzione della cauzione, a mezzo di fideiussione bancaria a prima richiesta o polizza assicurativa equivalente, prevista dall’art. 9 del decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, durante il periodo di c.d. proroga tecnica.

Il caso di specie è infatti sostanzialmente identico a quello esaminato nel precedente richiamato, sicchè i principi lì espressi, e qui espressamente richiamati, possono trovare applicazione anche nell’odierna controversia.

La cauzione prevista dall’art. 9 del decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, costituisce uno dei “requisiti per l'attribuzione” della concessione, anche di quella rilasciata durante il periodo di c.d. proroga tecnica, in quanto è volta garantire l’interesse dell’erario al corretto adempimento degli impegni presi dal concessionario per conto dell’amministrazione finanziaria. Ne consegue che, laddove la garanzia non viene prestata oppure viene meno nel corso del rapporto, la conseguenza non può che essere la decadenza dal rapporto concessorio come del resto è espressamente sancito nella convenzione di concessione. La decadenza dal rapporto concessorio è una misura di carattere amministrativo che accerta il venir meno di un presupposto indispensabile per la prosecuzione del rapporto e rappresenta un atto di natura vincolata dal momento che prescinde da ogni indagine sul profilo soggettivo del comportamento del concessionario, salvo ovviamente il limite dell’inesigibile.

Nel caso di specie, dalla documentazione versata in giudizio risulta che la ricorrente non ha prodotto la cauzione prevista dal decreto ministeriale, dal momento che la bozza di polizza fideiussoria bancaria a prima richiesta della Bank Winter &
Co. Ag. Vienna, versata in giudizio, non è conforme alle prescrizioni del decreto né sotto il profilo formale (poiché priva di sottoscrizione) né sotto quello sostanziale (in quanto copre soltanto nove mesi del 2022).

La ricorrente si oppone alla decadenza invocando, sostanzialmente, la disparità di trattamento previsto per i futuri concessionario che saranno affidatari delle nuove gare per i quali, si afferma, è prevista il rilascio di una garanzia, per tutta la durata della concessione, di importo pari a euro 300.000,00, mentre per gli attuali concessionari soggetti al regime della c.d. proroga tecnica si continua a richiedere ancora l’originario importo della di cui all’art. 9, comma 1, del decreto ministeriale n. 29/2000, che è pari a euro 516.456,89.

La censura non è fondata.

Rientra nella discrezionalità dell’amministrazione stabilire l’importo della garanzia richiesta per garantire l’interesse dell’erario al corretto adempimento degli impegni presi dal concessionario verso l’amministrazione finanziaria. La decisione di mantenere durante il periodo della c.d. proroga tecnica l’importo della garanzia prevista fin dall’origine per il rilascio del titolo concessorio non appare irragionevole sia perché la proroga dell’efficacia del rapporto amministrativo avviene alle stesse condizioni originariamente previste sia perché l’importo indicato come garanzia non risulta in concreto sproporzionato alla luce delle evidenze processuali.

D’altronde, non sussiste alcuna disparità di trattamento neppure tra gli attuali concessionari poiché, come osserva la difesa dell’ADM, “le attuali concessionarie gestiscono il gioco in proroga tutte alle medesime condizioni;
condizioni che ovviamente muteranno per tutte le future concessionarie all’esito della gara in parola”.

Peraltro, la circostanza che per le future concessioni sia previsto per legge (art. 1, comma 636, della legge n. 147/2013) un canone mensile per lo svolgimento dell’attività (Euro 2.800,00) inferiore rispetto a quello attualmente previsto (Euro 7.500,00) non è indice della denunciata disparità di trattamento in relazione all’importo della garanzia richiesta alla ricorrente, dal momento che l’amministrazione, attesa la diversità dei due istituti, ha rapportato, pro futuro, l’importo del canone mensile a quello della garanzia.

In conclusione, il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

La peculiarità dell’oggetto della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi